Moglie sottoposta a chemio: permesso per il marito detenuto

Respinte le obiezioni proposte dalla Procura. Pur mancando il pericolo di vita, è evidente la gravità dei problemi di salute che affliggono la donna. Questo dato legittima la richiesta dell’uomo di ottenere la possibilità di raggiungere la consorte, starle vicino e darle sostegno psicologico.

Gravi condizioni fisiche per la moglie. Legittimo riconoscere un permesso – di quattro ore – al marito in carcere, così da consentirgli di stare vicino alla donna e di darle supporto psicologico. Irrilevante il fatto che ella avrebbe potuto comunque affrontare il viaggio per raggiungere il marito Cassazione, sentenza n. 26062/2018, Sezione Prima Penale, depositata il 7 giugno . Visita. A gennaio del 2017 viene concesso ufficialmente dal Tribunale di sorveglianza un permesso di necessità all’uomo – in carcere perché capo di un clan camorristico –, consentendogli così di recarsi a visitare per quattro ore escluso il tempo del viaggio la moglie . Decisiva è la constatazione delle precarie condizioni di salute della donna, affetta da metastasi epatica e adenocarcinoma del pancreas e sottoposta a polichemioterapia settimanale . Rispetto a questa situazione, è ritenuto irrilevante il fatto che ella era in grado di viaggiare , anche perché l’eventuale spostamento avrebbe potuto incidere sulla sua salute complessiva . Gravità. Doveroso, quindi, dare la possibilità al marito di stare vicino alla moglie e darle un valido supporto psicologico . E questa valutazione è condivisa anche dai giudici della Cassazione, che respingono in modo netto il ricorso proposto dalla Procura. Per i magistrati del ‘Palazzaccio’ ci si trova di fronte, in questa vicenda, a una situazione di necessità costituita non dal pericolo di vita, ma dall’eccezionale gravità , testimoniata dalla severa patologia che affligge la moglie del detenuto. Logico, perciò, riconoscere il permesso all’uomo per stare vicino anche fisicamente alla consorte.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 27 novembre 2017 – 7 giugno 2018, n. 26062 Presidente Tardio – Relatore Esposito Ritenuto In Fatto 1. Con ordinanza del 12/01/2017 il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in riforma delle ordinanze del Magistrato di sorveglianza di Sassari del 31/10/2016 e del 15/11/2016, ha concesso un permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. al detenuto B.G. , per recarsi a visitare per quattro ore, escluso il tempo del viaggio, la moglie A.A. . Il Tribunale ha rilevato che la A. era affetta da metastasi epatica e verosimile splenica da adenocarcinoma del pancreas ed era sottoposta a polichemioterapia settimanale che, sebbene in grado di viaggiare, l’eventuale spostamento avrebbe potuto incidere sulla sua salute complessiva che la vicinanza del marito poteva costituire un valido supporto psicologico. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Sassari propone ricorso per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione. La Procura ricorrente deduce che il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato le istanze di permesso di necessità, avendo ricevuto notizia dalla struttura sanitaria pubblica ospedale omissis della possibilità della paziente di sopportare il viaggio fino a Sassari. L’ordinanza impugnata non aveva valutato che il trattamento chemio-terapico era settimanale con ricovero solo diurno, rilevando solo genericamente un rischio di salute per l’interessata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha concesso al detenuto B.G. , capo di un omonimo clan di stampo camorristico, un permesso di necessità, per consentirgli di visitare per quattro ore la moglie affetta da metastasi epatica e da verosimile splenica da adenocarcinoma del pancreas nonché sottoposta a polichemioterapia settimanale. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto sussistente un rischio di compromissione alla salute della donna, sebbene la stessa fosse trasportabile. Va premesso che, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall’art. 30, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, devono sussistere i tre requisiti dell’eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, ed il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210 Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014, Di Costanzo, Rv. 261274 . Nel caso in esame, il permesso ex art. 30 ord. pen. è stato concesso in base ad una situazione di necessità costituita non dal pericolo di vita, ma dall’eccezionale gravità patologia severa . La Procura ricorrente si limita ad affrontare il tema della possibilità di spostarsi della moglie del detenuto e della gravità della sua patologia, senza però contestare i presupposti di ammissibilità al beneficio e gli ulteriori profili valutati dal Tribunale. Si tratta di censura esclusivamente di merito, non deducibile in sede di legittimità. 3. Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.