Figli minori trattenuti all’estero, il comportamento della madre è ingiustificabile: condannata

La condotta del genitore che trattenga il minore al di fuori dallo Stato comporta l’impedimento dell’esercizio delle potestà genitoriale da parte del soggetto legittimato. Nella fattispecie la Cassazione conferma la condanna della madre per aver eluso il provvedimento del giudice civile e portato i figli minori in Russia.

Sul tema la Cassazione con sentenza n. 24932/18, depositata il 4 giugno. Il caso. La Corte d’Appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado, nella quale l’imputata veniva condannata alla pena di 3 anni di reclusione e di sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale per il reato di cui all’art. 574- bis c.p. Sottrazione e trattenimento di minore all'estero , per aver sottratto i 4 figli minori al proprio coniuge conducendoli e trattenendoli in Russia, e per il reato di cui all’art. 388, comma 2, c.p. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice , in quanto il suo comportamento eludeva il provvedimento del giudice civile che aveva confermato l’affidamento esclusivo dei figli al marito. Contro la decisione di merito la condannata ha proposto ricorso per cassazione, censurando, tra i vari motivi di ricorso, la sussistenza delle condotte individuate nelle fattispecie addebitate alla medesima ricorrente. Il trattenimento del minore. Con riferimento al primo reato la ricorrente sottolinea che il padre era violento nei confronti dei figli. La Cassazione ha precisato che la norma applicabile al caso di specie, ossia l’art. 574- bis c.p., prevede quali condotte punibili l’ abductio ed il trattenimento del minore che venga condotto e trattenuto al di fuori dello Stato, cui consegue l’impedimento dell’esercizio della potestà genitoriale da parte del soggetto legittimato , in particolare nel caso in cui la condotta sia posta in essere all’estero. Nella fattispecie in esame dagli atti non risulta che i figli minori della ricorrente andassero incontro a pericoli fisici o psichici nel caso di ritorno, né che il padre avesse espresso indole violenta tale da porre i minori a rischio. Violazione del provvedimento del giudice. Prosegue la Suprema Corte precisando, poi, che il delitto di cui all’art. 388, comma 2, c.p. si configura quando in seguito a querela legittimamente proposta dall’altro genitore interessato all’osservanza del provvedimento, in quanto titolare dell’interesse costituito dall’esercizio delle prerogative genitoriali . Nella fattispecie in esame la ricorrente non può giustificare la mancanza del dolo nel suo comportamento in quanto è palese l’elusione di quanto disposto dal Giudice di merito, circa l’affidamento esclusivo, con la conseguente intrusione nell’esercizio delle prerogative genitoriali dell’altro genitore. Per questi motivi la Suprema Corte rigetta i motivi di ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 8 febbraio – 4 giugno 2018, n. 24932 Presidente Fidelbo – Relatore Agliastro Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza 6/2/2017 confermava la pronuncia del Tribunale di Firenze del 6/7/2015 appellata da G.M.A. imputata dei reati di cui 1 all’art. 574 bis cod. pen. perché sottraeva i quattro figli minori al proprio coniuge, conducendoli e trattenendoli a omissis dal 4 settembre 2011 e successivamente 2 all’art. 388 comma 2 cod. pen. perché conducendo e trattenendo a San Pietroburgo i propri quattro figli, eludeva il provvedimento del giudice civile in data 29/6/2011 che richiamava il precedente del 17/12/2010 con cui veniva confermato l’affidamento esclusivo dei figli al marito M.M. , cittadino americano. In primo grado, la ricorrente era stata condannata alla pena di anni tre di reclusione e la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale da parte del giudice di Firenze. In sede di appello i motivi venivano respinti e confermata la sentenza di prima istanza. Era intervenuta sentenza di divorzio del Tribunale di Firenze, poi annullata dalla Corte di appello di Firenze l’ordinanza presidenziale del 19/12/2009 aveva previsto l’affidamento dei minori ai servizi sociali con domiciliazione presso la madre, invece la successiva ordinanza del 6/12/2010 aveva disposto l’affidamento in via esclusiva e la domiciliazione dei figli presso il padre. Questa ordinanza era stata confermata dal successivo provvedimento del 29/6/2011 di affidamento esclusivo e domiciliazione di tutti i figli presso il padre. In data 4/9/2011 M.M. sporgeva querela nei confronti della ex moglie che non aveva riconsegnato al padre i figli dopo una settimana di vacanza con la madre dal 26 agosto al 3 settembre 2011 anche negli anni successivi la ricorrente aveva trattenuto con sé in Russia i figli, per quanto poi nell’estate 2014 uno di essi era tornato con il padre in Italia, il secondo figlio si trovava in Israele, i più piccoli erano ancora con la madre in Russia senza che il padre avesse potuto vederli, pur essendo affidatario esclusivo ed esercente la potestà genitoriale, ancorché congiunta con la moglie. 2. Ricorre per cassazione G.M.A. per il tramite del suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen 1 violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. a e b cod. proc. pen., art. 111 Cost. con riferimento alla Convenzione dell’Aia del 1980 ratificata dall’Italia e resa esecutiva e sottoscritta anche dalla Federazione Russa, che detta norme sull’affidamento dei minori e sulla giurisdizione. La Corte di appello di San Pietroburgo, a sua volta, con sentenza del 2014, aveva escluso la giurisdizione del giudice italiano. La ricorrente invocava l’applicazione della suddetta Convenzione nella parte in cui, in caso di sottrazione dei figli minori, le autorità competenti possono rifiutare di ordinare il ritorno del minore sottratto, quando il rientro possa esporlo a pericoli fisici o psichici oppure possa trovarsi in una situazione intollerabile oppure il minore si opponga al suo ritorno. 2 nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b , c ed e cod. proc. Pen., art. 11 Cost., perché mancante dei requisiti di cui agli artt. 546 e 125 cod. proc. pen. manifesta illogicità della motivazione, violazione dell’art. 388 cod. pen. sotto il profilo della mancanza di dolo quanto meno sotto il profilo putativo. Rileva ancora la ricorrente che la Corte di appello di Firenze con decisione n. 547 del 2014 aveva respinto la domanda di divorzio perché non ne ricorrevano i presupposti, derivandosene che il Tribunale di Firenze non era legittimato a decidere sulla domanda di divorzio. Oltretutto la ricorrente ed i quattro figli minori hanno nazionalità russa ed il giudice italiano non ha titolo per trattenerli in Italia contro il loro volere. Con riferimento al reato di cui all’art. 574 bis cod. proc. pen., la ricorrente tende ad accreditare che il padre fosse violento nei confronti dei figli e faceva riferimento alla relazione di consulenza di due esperti nei procedimenti in precedenza svolti, riportanti colloqui con i figli, in particolare con S. , con E. e con Sa. e che il periziando M.M. non appariva consapevole dei suoi impulsi aggressivi e violenti, perché negati a livello cosciente . Quanto al delitto di cui all’art. 388 cod. pen., il Tribunale di Firenze aveva disposto la domiciliazione dei minori presso il padre senza considerare la legge della New York Domestic Relation Law art. 10 Sezione 170, secondo cui i figli minori non potevano essere domiciliati presso il padre e la ricorrente ha inutilmente impugnato il provvedimento del 6/12/2010 con la quale il giudice istruttore di Firenze, a modifica di quanto precedentemente deciso, aveva disposto l’affidamento esclusivo dei figli al padre e la domiciliazione presso di lui 3 violazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. in relazione all’art. 133 e omessa pronuncia sulla dedotta eccessività della pena irrogata dal giudice di primo grado, secondo cui l’aumento sulla pena base già superiore al minimo edittale era fondato sul numero dei figli per un totale di mesi sei a titolo di continuazione 4 violazione artt. 538 e 539 cod. proc. pen. per eccessività della provvisionale pari ad Euro 80.000,00 disposta in favore della costituita parte civile, determinata con criteri equitativi, mentre la persona offesa non aveva provato l’esistenza e la entità del danno subito. 3. In data 20/1/2018 la parte civile ha presentato memoria deducendo 1 l’inapplicabilità della Convenzione dell’Aia del 25/10/1980 perché essa attiene esclusivamente agli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e non certo penali, mentre l’imputata ha sottratto e trattenuto i minori all’estero conducendo i medesimi in Russia e quindi consumando il reato di cui all’art. 574 bis cod. pen. nel momento in cui i figli minori hanno varcato i confini del territorio nazionale 2 sussistenza del delitto di cui all’art. 388 comma 2 cod. pen. l’art. 189 disp. att. cod. proc. civ. sancisce che l’ordinanza con la quale sono adottati i provvedimenti di cui all’art. 708 cod. proc. civ. conserva la propria efficacia anche dopo l’estinzione del processo civile, cosa che è avvenuta con l’annullamento della sentenza di divorzio 3 quanto al delitto di cui all’art. 574 bis cod. pen. si rileva che la difesa della ricorrente non ha impugnato con autonomo motivo di ricorso, la conferma della condanna dell’imputato per questo reato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. 2. Con il primo motivo la ricorrente invoca genericamente l’applicazione della Convenzione dell’Aia la quale disciplina gli aspetti civilistici nell’ambito della sottrazione internazionale di minori, né d’altra parte vengono addotte circostanze relative all’esistenza di pericolo fisico o psichico che potessero sconsigliare il ritorno dei minori in Italia che erano stati affidati al padre. Quanto al difetto di giurisdizione del giudice italiano, esso non può essere fatto valere davanti al giudice penale, riguardando questioni civili connesse alla causa di divorzio nella cui sede dovevano essere prospettate le rispettive ragioni. I reati sono stati commessi nel territorio dello Stato e ciò basta perché rientrino ai sensi dell’art. 6 cod. pen. nella giurisdizione del giudice italiano. 3. Con il secondo motivo si censura la sussunzione delle condotte poste in essere dalla ricorrente sotto le fattispecie addebitate. Nel caso di specie, ha trovato applicazione la norma dell’art. 574 bis cod. pen. la quale prevede quali condotte punibili l’abductio ed il trattenimento del minore che venga condotto e trattenuto al di fuori dello Stato, cui consegue l’impedimento dell’esercizio della potestà genitoriale da parte del soggetto legittimato, fattispecie che contiene, rispetto all’art. 574 cod. pen., la presenza dell’elemento specializzante consistente nel trattenimento ovvero nell’abductio del minore all’estero Sezione 6, sentenza n. 17679 del 31/3/2016 Rv. 267315 Sezione 6, sentenza n. 45266 del 14/10/2014. Rv. 261011 . Non risulta agli atti che al ritorno dei figli minori della ricorrente costoro andassero incontro a pericoli fisici o psichici oppure si trovassero in situazioni intollerabili per il loro sviluppo pisicofisico. L’unico elemento addotto dalla ricorrente era la circostanza che, secondo il suo assunto, al momento dell’ordinanza del Tribunale di Firenze del 29/6/2011 e della querela dell’ex marito del 4/9/2011, i figli si erano ben integrati nello Stato estero e che a suo dire i figli avevano espresso la preferenza di vivere con lei. Non risulta, inoltre, che il marito avesse espresso indole violenta tale da concretare il rischio di esposizione a pericoli fisici o psichici o a situazioni intolleranti. Con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 388 comma 2 cod. pen. di cui al capo b della rubrica, tale delitto è configurabile a seguito di querela legittimamente proposta dall’altro genitore interessato all’osservanza del provvedimento, in quanto titolare dell’interesse costituito dall’esercizio delle prerogative genitoriali Sezione 6 sentenza n 46483 del 25/7/2017. Rv. 271355 . Secondo l’assunto difensivo, i provvedimenti di domiciliazione dei minori presso il padre erano stati adottati in violazione della legge New York Domestic Relation Law art. 10 Sezione 170, e la convinzione da parte della ricorrente, di essere priva di tutela giurisdizionale, aveva indotto la stessa a trattenere i figli presso lo Stato estero senza la volontà di infrangere la norma, delineandosi così la mancanza di dolo nella condotta sussunta sotto il capo b della rubrica. Fermo restando che i provvedimenti istruttori del giudice di Firenze sono provvisoriamente esecutivi e quindi prescindono dall’annullamento della sentenza di divorzio disposto dalla Corte di appello di Firenze, non puo’ essere accolta la prospettazione difensiva circa la mancanza di dolo, anche putativo, nell’essersi la ricorrente sottratta alla esecuzione intenzionale di detti provvedimenti la cui inosservanza volontaria e consapevole integra il reato di cui al capo b della rubrica. Si tratta, invero, di un erroneo convincimento della ricorrente, inidoneo a giustificare l’inosservanza dei provvedimenti del giudice italiano. 4. Con il terzo motivo si deduce l’eccessività della pena irrogata dal giudice di primo grado. Orbene, nel giudizio di Cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione di congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ipotesi che nel caso di specie non ricorre. Va peraltro precisato che l’impugnazione ha riguardato non l’entità della pena base, bensì gli aumenti per continuazione. 5. Con il quarto motivo si censura l’eccessività della provvisionale disposta in favore della parte civile. Anche l’ultimo motivo non può trovare accoglimento in quanto non è fondata la deduzione riguardante l’omessa motivazione in ordine alla entità della provvisionale. Va ricordato infatti, che, in ordine al risarcimento del danno derivante da reato, non sono necessari ai fini della liquidazione della provvisionale né lo stato di bisogno della parte civile Sezione 5 n. 29064 del 16/5/2012, Rv. 253315 , né la prova dell’ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza fino all’ammontare della somma liquidata ex plurimis Sezione 4 n. 46728 del 14/6/2007, Rv. 238244 e che tale statuizione, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto che, ove congruamente motivata è sottratta al sindacato di legittimità Sezione 6 n. 39542 del 22/3/2016, Rv. 268110 . Nel caso di specie, il primo giudice aveva condannato la ricorrente alla somma di Euro 80.000,00 a titolo di danni morali Euro 20.000,00 per la sottrazione di ciascuno dei quattro figli , provati dalla natura dei reati e dall’impegno e determinazione con cui la persona offesa ha cercato di ritrovare i figli combattendo in tutte le sedi legali per vedere riconosciuti i suoi diritti di padre. Inoltre, il giudice ha tenuto conto del dispendio economico sopportato per ritrovare i propri figli dopo lunghe e laboriose ricerche come puntualizzato dalla Corte di appello. 6. Vanno riconosciute le spese di costituzione e rappresentanza in giudizio per il presente grado e liquidate come in dispositivo, in ragione delle questioni poste e considerato l’impegno profuso dalla difesa. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, M.M. , che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa.