Il principio di immanenza della costituzione della parte civile non può essere limitato

Il danneggiato che abbia deciso di esercitare l’azione civile nell’ambito del processo penale, conserva la qualità di parte in ogni stato e grado del processo, senza la necessità di ulteriori adempimenti.

Questo è il principio dell’immanenza della costituzione della parte civile ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 23319/18, depositata il 24 maggio. La vicenda. La Corte d’Appello di Bologna pronunciava sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di tentata estorsione, il quale risultava prescritto. La decisione di merito revocava le statuizioni civili di primo grado come conseguenza della mancata comparizione della parte civile. Infatti, i Giudici di merito rilevavano che l’atto di citazione in appello veniva notificato alla parte civile invitandola a formalizzare la sua volontà di insistere nella richiesta con l’avviso che, in mancanza, la costituzione di parte civile sarebbe stata implicitamente revocata . Contro la pronuncia di merito il Procuratore generale presso la Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione eccependo che la decisione violava il principio di immanenza della parte civile nel processo penale. Immanenza della costituzione della parte civile. Per decidere sul punto la Cassazione ha richiamato i consolidati principi in materia, secondo cui per il principio dell’immanenza della costituzione, dalla mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile non può discendere automaticamente una revoca tacita o presunta della stessa. Infatti solo in primo grado può applicarsi la disposizione di cui all’art. 82 c.p.p. Revoca della costituzione di parte civile , in quanto processo nel quale in mancanza delle conclusioni non si forma il petitum ” sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo , in forza di quanto stabilito dall’art. 76, comma 2, c.p.p. per il quale la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo . Ciò premesso, secondo i Giudici di legittimità, in applicazione del principio di immanenza della costituzione della parte civile, quest’ultima conserva la sua qualità in ogni grado di giustizio senza la necessita di altri adempimenti ed è del tutto irrilevante, pertanto, che nel decreto di citazione a giudizio per il grado di appello fosse contenuto l’avvertimento che la mancata comparizione della parte civile avrebbe comportato una implicita revoca della costituzione, posto che le ipotesi di revoca implicita, previsti dall’art. 82, comma 2, c.p.p., non possano essere estesi al di fuori dei casi ivi espressamente indicati . Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 aprile – 24 maggio 2018, numero 23319 Presidente Davigo – Relatore Coscioni Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 2 febbraio 2017, pronunciava sentenza di non doversi procedere nei confronti di V.O. in ordine al reato di tentata estorsione per intervenuta prescrizione, revocando le statuizioni civili di primo grado per revoca implicita della costituzione di parte civile alla luce della mancata comparizione del difensore di parte civile nel decreto di citazione per il giudizio di appello era stata infatti invitata la parte civile a formalizzare la volontà di insistere nella richiesta di conferma delle statuizioni civili con l’avviso che, in mancanza, la costituzione di parte civile sarebbe stata implicitamente revocata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, eccependo che la decisione era errata in quanto assunta in violazione del principio di immanenza della parte civile nel processo penale, riconducibile al capoverso dell’art. 76 cod.proc.penumero . Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Preliminarmente si deve rilevare come la Corte di appello ha ritenuto che non si potesse pervenire ad una sentenza di assoluzione dell’imputato, richiamando le motivazioni della sentenza impugnata, ed ha quindi pronunciato sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. 1.1 Passando alla questione relativa alla parte civile, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità La mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell’immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di questa. La disposizione di cui all’art. 82 comma secondo cod. proc. penumero vale, infatti, solo per il processo di primo grado ove, in mancanza delle conclusioni non si forma il petitum sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo Sez. 2, sentenza numero 24063 del 20/05/2008, Quintile, Rv. 240616 . Come precisato da questa stessa sezione con sentenza numero 12840/18 del 13/2/2018 PG in proc. Sekkat , è stato chiarito, infatti, che la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2, cod. proc. penumero opera solo per il processo di primo grado quando, nel caso di mancata presentazione delle conclusioni, non si determina il petitum sul quale il Giudice possa pronunciarsi, mentre invece, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo in forza di quanto stabilito dall’articolo 76, comma 2, cod. proc. penumero secondo cui la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo. Nel sistema del codice di procedura penale vige infatti il principio della c.d. immanenza della costituzione della parte civile, nel senso che il danneggiato che abbia esercitato l’azione civile nell’ambito del processo penale, conserva la qualità di parte in tutti gli stati e gradi del processo, senza necessità di ulteriori adempimenti è del tutto irrilevante, pertanto, che nel decreto di citazione a giudizio per il grado di appello fosse contenuto l’avvertimento che la mancata comparizione della parte civile avrebbe come si evince dalla sentenza impugnata comportato una implicita revoca della costituzione, posto che le ipotesi di revoca implicita, previsti dell’articolo 82, comma 2, cod. proc. penumero , non possano essere estesi al di fuori dei casi ivi espressamente indicati. Prosegue la citata sentenza osservando come non possa essere escluso l’interesse del PG ad impugnare la sentenza sotto questo specifico profilo, ravvisabile nel caso in cui il gravame sia volto a lamentare la violazione astratta di una norma formale, purché da essa violazione sia derivato un reale pregiudizio per i diritti dell’imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un interesse non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole cfr., così, Cass. SS.UU., 11.5.1993 numero 6.203, Amato tale criterio deve ritenersi applicabile a tutte le impugnazioni, ivi comprese quelle proposte dal pubblico ministero, che pur persegue un interesse che non può esser assimilato a quello delle altre parti non si deve infatti dimenticare che l’organo dell’accusa, quale rappresentante dello Stato, ha sempre interesse a chiedere la verifica della corretta osservanza della legge nel caso specifico, delle disposizioni del codice di procedura penale . Tale affermazione discende direttamente dai principi sanciti dalla nostra costituzione e, in particolare, dall’art. 111, che prevede che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge , con ciò intendendosi che i magistrati che esercitano la funzione giurisdizionale, sia che abbiano la funzione di giudice che quella di pubblico ministero, devono far sì che le regole del processo vengano correttamente applicate. 1.2. La sentenza va dunque annullata limitatamente alla disposta revoca delle statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili.