Furto nello spogliatoio: la porta chiusa a chiave non esclude l’aggravante

In tema di furto l’aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni è configurabile anche nel caso in cui gli stessi siano custoditi in un locale chiuso, quando quest’ultimo risulti privo di vigilanza continua così da esporre, in concreto, il bene tutelato a qualificati profili di rischio .

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 21911/18, depositata il 17 maggio. Il caso. L’imputato veniva condannato per il reato di furto aggravato, decisione confermata in entrambi i gradi di giudizio, consumato nello spogliatoio di una palestra ai danni di alcuni atleti. Contro la pronuncia di merito il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto la sussistenza dell’aggravante della minorata difesa nonostante le cautele adottate dalle persone offese, consistenti nella chiusura a chiave dello spogliatoio . I presupposti dell’aggravante. Per risolvere la controversia, oggetto di ricorso, la Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia secondo il quale la circostanza aggravante dell’aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa art. 61, n. 5, c.p. è integrata per il solo fatto, oggettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa . Inoltre gli elementi descritti dell’aggravante devono essere rimessi alla valutazione del giudice, caso per caso, tale accertamento deve concentrarsi su elementi fattuali che abbiano concretamente ostacolato, ancorché non reso impossibile, la pubblica o privata difesa, intesa quale possibilità di autotutela, non rilevando la mera astratta idoneità di una situazione che abbia oggettivamente agevolato la consumazione del reato . La sicurezza nel locale chiuso. Ciò premesso la Cassazione ha ribadito che, in particolare, in tema di furto l’aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni è configurabile anche quando gli stessi siano custoditi in un locale chiuso a chiave nel caso in cui, in mancanza di ulteriori presidi di sicurezza e controllo e ricorrendo ulteriori circostanza favorevoli quali la tarda ora serale la completa accessibilità alle aree comuni l’assenza di persona in transito , per la facilità di accesso, esso risulti privo di vigilanza continua così da esporre, in concreto, il bene tutelato a qualificati profili di rischio . Nel caso di specie, secondo gli Ermellini, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di detti principi rilevando che la mera chiusura della porta dello spogliatoio non costituisce uno strumento di protezione adeguato e idoneo ad impedire completamente l’accesso ai terzi. In altre parole la Corte ha rilevato che la cautela adoperata non è stata ritenuta idonea a scongiurare il rischio di lesione al patrimonio . Per queste ragioni la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 febbraio – 17 maggio 2018, numero 21911 Presidente Vessichelli – Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Bologna ha parzialmente confermato la decisione del Tribunale in sede con la quale K.Y. è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato, consumato nello spogliatoio di una palestra ai danni di atleti impegnati in campo. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del difensore, articolando un unico motivo di doglianza. La corte territoriale sarebbe incorsa in violazione della legge penale e correlato vizio motivazionale, per aver ritenuto sussistente l’aggravante della minorata difesa, pur a fronte delle cautele adottate dalle persone offese, consistite nella chiusura a chiave dello spogliatoio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.2 Secondo il consolidato orientamento di legittimità, La circostanza aggravante dell’aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa art. 61, numero 5, cod. penumero è integrata per il solo fatto, oggettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa Sez. 1, Sentenza numero 1319 del 24/11/2010, Ud. dep. 19/01/2011 Rv. 249420 N. 10268 del 1996 Rv. 206117, N. 44624 del 2004 Rv. 230244, N. 14995 del 2005 Rv. 231359 . In tema di furto, la predetta circostanza comune può concorrere con l’aggravante dell’esposizione delle cose alla pubblica fede, in quanto la seconda concerne specificamente l’oggetto della sottrazione, commessa su cosa priva di custodia ed essenzialmente affidata al comune sentimento di rispetto verso la proprietà altrui, mentre la prima attiene al concorso di circostanze tali da determinare uno stato di minorata difesa e, quindi, da facilitare l’impresa delittuosa Sez. 5, Sentenza numero 33682 del 05/07/2010Ud. dep. 15/09/2010 Rv. 248175 . 1.3 L’ampia formulazione degli elementi descrittivi dell’aggravante di cui all’art. 61, numero 5, cod. penumero rimette al giudice la valutazione, caso per caso, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa, attraverso la valorizzazione delle situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato Sez. 2, Sentenza numero 43128 del 07/10/2014Ud. dep. 15/10/2014 Rv. 260530, N. 40293 del 2013 Rv. 257248, N. 6608 del 2014 Rv. 258337 . Il necessario richiamo ad una analitica valutazione delle circostanze fattuali in correlazione con lo specifico profilo di rafforzata tutela del bene esposto, consente di ritenere conforme ai principi di tassatività e determinatezza la declinazione dell’aggravante, ancorandone gli indicatori a massime di comune esperienza e a valori etico sociali, oggettivamente accertabili dall’interprete, in linea con i principi costituzionali ed il diritto vivente. 1.4 Nella delineata prospettiva, è necessario che l’accertamento si incentri su elementi fattuali che abbiano concretamente ostacolato, ancorché non reso impossibile, la pubblica o privata difesa, intesa quale possibilità di autotutela, non rilevando la mera astratta idoneità di una situazione che abbia oggettivamente agevolato la consumazione del reato Sez. 5, Sentenza numero 8819 del 02/02/2010 Ud. dep. 04/03/2010 Rv. 246160 Sez. 4, Sentenza numero 53570 del 05/10/2017Ud. dep. 27/11/2017 Rv. 271259, N. 3598 del 2011 Rv. 249270, N. 53343 del 2016 Rv. 268697 N. 5266 del 2006 Rv. 233573 e la pregnante verifica in concreto si accompagna ad un rafforzamento dell’obbligo di motivazione, in quanto la ricognizione di concreti elementi che abbiano determinato una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, deve giustificare, con adeguata persuasività, la ritenuta sussistenza dell’aggravante. 1.5 In applicazione di siffatti principi, in tema di furto la giurisprudenza di legittimità ha ampiamente scrutinato la configurabilità della aggravante in esame in presenza di precauzioni, accorgimenti e strumenti di vigilanza predisposti dal titolare del bene protetto per minimizzare il rischio di lesione, ritenendo che siffatte cautele non escludono la minorata difesa quando la sorveglianza sia esercitata in modo non continuativo e sia, pertanto, in concreto inidonea ad impedire il libero accesso da parte di terzi, atteso che assume rilievo, a tal fine, non la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene, ma la facilità di raggiungere la res oggetto di sottrazione Sez. 5, Sentenza numero 14022 del 08/01/2014 Ud. dep. 25/03/2014 Rv. 259870 in fattispecie di furto in circolo sportivo dotato di sistema di videosorveglianza Sez. 5, Sentenza numero 51098 deI21/09/2017Ud. dep. 09/11/2017 Rv. 271602 in relazione alla sottrazione di beni situati in un’area recintata N. 5266 del 2006 Rv. 233573, N. 8819 del 2010 Rv. 246160, N. 3598 del 2011 Rv. 249270, N. 15009 del 2012 Rv. 252486 N. 53343 del 2016 Rv. 268697 . 1.5 Ad analoga prova di resistenza è stata sottoposta l’aggravante di cui all’art. 625 numero 7 cod. penumero e, anche sotto tale profilo, il consolidato orientamento di legittimità si esprime nel senso che una sorveglianza saltuaria da parte del proprietario non può ritenersi sufficiente a togliere alle cose esposte alla pubblica fede quella particolare tutela che la legge accorda loro Sez. 5, Sentenza numero 15009 del 2012, Rv. 252486 23 febbraio 1978, Minotauro, 21 aprile 1986, Cartellini , e che l’aggravante in discussione non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trovi la cosa, ma alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede cosicché la circostanza può ricorrere anche se la cosa trovasi in un luogo privato facilmente accessibile Sez. 5, 8 febbraio 2006, numero 9022, Rv 233978 , anche se munito di recinzioni agevolmente superabili. 2. Nel caso in esame, con riferimento all’aggravante della minorata difesa - unico profilo investito dall’impugnazione di legittimità - la corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi. Attraverso la verifica in concreto delle specifiche circostanze del fatto, ha rilevato come la mera chiusura della porta dello spogliatoio dove - in tarda ora serale e senza il supporto di un servizio di guardiania o di impianti di videosorveglianza e di allarme - erano depositati effetti personali e valori appartenenti ad una squadra di calciatori dilettanti, impegnati sul campo di gioco, non costituisse adeguato strumento di protezione, non impedendo, ma rendendo solo maggiormente difficoltoso l’accesso di terzi, rendendo pertanto i beni oggetto di sottrazione facilmente raggiungibili. Di guisa che la cautela adoperata non è stata ritenuta - alla stregua di un giudizio formulato con valutazione ex ante ed in concreto - idonea a scongiurare il rischio di lesione al patrimonio. E di siffatta valutazione in concreto il giudice di merito ha reso ampia e razionale ostensione in motivazione, specificamente richiamando anche una valutazione di tipo controfattuale laddove ha rilevato che, invece, la presenza di singoli armadietti, dotati di autonome serrature, avrebbe - nelle condizioni date costituito cautela adeguata ed escluso l’aggravante. 3. Devesi, pertanto, confermare il principio di diritto secondo cui, in tema di furto, è configurabile l’aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni anche quando gli stessi siano custoditi in un locale chiuso a chiave nel caso in cui, in mancanza di ulteriori presidi di sicurezza e controllo e ricorrendo ulteriori circostanze favorevoli quali la tarda ora serale la completa accessibilità alle aree comuni l’assenza di persone in transito , per la facilità di accesso, esso risulti privo di vigilanza continua così da esporre, in concreto, il bene tutelato a qualificati profili di rischio. 4. A tanto segue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.