Il timore del freddo non giustifica l’allaccio abusivo alla rete elettrica

Sotto accusa l’imputato che, per difendersi, ha richiamato la propria condizione di indigenza e il bisogno di proteggersi dal freddo. Questi elementi non hanno però convinto i Giudici, che ritengono non giustificabile, in questa vicenda, la scelta di usufruire dell’energia elettrica senza pagare.

Povero e infreddolito. Posizione sicuramente difficile, che, tuttavia, non rende giustificabile la scelta di usufruire dell’energia elettrica – destinata al pubblico servizio – senza pagare. Respinta l’ipotesi dello stato di necessità, consequenziale la condanna per la persona sotto accusa. In discussione però la pena, poiché è da valutare l’ipotesi del danno di lieve entità Cassazione, sentenza n. 21869/18, sez. IV Penale, depositata oggi . Pericolo. Contesto della vicenda è il territorio del Bergamasco. Lì uno strano collegamento alla rete elettrica pubblica richiama l’attenzione delle forze dell’ordine, che rapidamente arrivano all’arresto di un uomo ritenuto responsabile dell’allaccio abusivo. L’andamento del processo è lineare, e così, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello, l’imputato viene ritenuto colpevole del reato di furto di energia elettrica e viene condannato a quattro mesi di reclusione e 120 euro di multa . Per i Giudici è impossibile parlare di stato di necessità per giustificare l’allaccio abusivo. Ciò nonostante, l’uomo batte proprio su questo tasto in Cassazione, spiegando che la sottrazione dell’energia elettrica era giustificata dallo stato di indigenza e dalla necessità di proteggersi dal freddo . Questa obiezione non convince però la Cassazione, che respinge l’ipotesi dello stato di necessità , mancando la concretezza del pericolo attuale di un danno grave alla persona . La vicenda giudiziaria non è però definitivamente chiusa, poiché è ancora in piedi, e merita di essere approfondita, secondo i Giudici del ‘Palazzaccio’, l’ipotesi del danno di lieve entità , che potrebbe portare a una riduzione della pena. Su questo fronte sarà necessario in Appello stabilire la durata della sottrazione dell’energia, l’esatto quantitativo prelevato e il relativo controvalore .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 22 febbraio – 17 maggio 2018, numero 21869 Presidente Fumu – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1. BA. Pa. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia di conferma della decisione del Tribunale di Bergamo che lo aveva ritenuto colpevole del reato di furto di energia elettrica e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alle contestate circostanze aggravanti violenza sulle cose e bene destinato a pubblico servizio e alla recidiva, con la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 120,00 di multa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge penale in ragione dell'omesso riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, laddove la sottrazione dell'energia elettrica veniva giustificata dallo stato di indigenza e dalla necessità per il Ba. di proteggersi dal freddo. 2.1 Con ulteriore articolazione deduceva vizio motivazionale in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'avere provocato un danno di particolare tenuità, non essendo emersa la quantità di energia elettrica effettivamente sottratta, né risultando accertata la durata dell'allacciamento alla rete elettrica. Considerato in diritto 3. Il primo motivo di ricorso é infondato, in quanto assolutamente privo di specificità ed assertivo. 3.1 II ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità - e analizza in maniera del tutto congrua ed esente da vizi logici la questione sollevata, escludendo che nel caso in specie ricorrano i presupposti dello stato di necessità sotto il profilo della cogenza e della attualità del pericolo di danno alla persona. 3.2 Sul punto la giurisprudenza del S.C. è concorde nell'escludere efficacia scriminante allo stato di bisogno economico, qualora allo stesso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti sez.III, 11.5.2016, Mbaye, Rv.267640 , laddove l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non volontariamente causato dall'agente, eliminabile esclusivamente mediante l'atto penalmente illecito. 4. Fondato invece appare il motivo di ricorso relativo al punto motivazionale che supporta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'avere il reato provocato un danno di speciale tenuità atteso che, pure in presenza di specifica censura sul punto, la motivazione della sentenza impugnata risulta insufficiente e contraddittoria non contenendo alcun riferimento che consenta di stabilire la durata della sottrazione dell'energia elettrica e l'esatto quantitativo prelevato e il relativo controvalore, così da ritenersi del tutto apodittica la valutazione operata dal giudizio distrettuale in punto di asserita non esiguità del danno cagionato, il quale va comunque parametrato, in presenza di oggettiva dubbiezza, sulla scorta di criteri soggettivi che attengono alla persona e alla capacità patrimoniali della persona offesa. 5. Deve pertanto pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod.penumero con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per nuova valutazione. Il ricorso va rigettato nel resto con conseguente pronuncia di irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, ai sensi dell'articolo 624 II comma cod.proc.penumero P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità.