L’imputato che non elegge domicilio non può pretendere che la sentenza contumaciale sia notifica al suo indirizzo

La notifica eseguita presso il difensore di fiducia è nulla solo quando l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per la notificazione. Ingiustificabile, quindi, il ritardo dell’imputato nella formulazione del ricorso in appello.

Sul punto la Cassazione con sentenza n. 21666/18, depositata il 16 maggio. La vicenda. La Corte d’Appello di Palermo dichiarava inammissibile per tardività il gravame proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza contumaciale di condanna per il delitto di lesioni personali volontarie aggravate dei Giudici di prime cure. Il ricorrente ricorre contro la decisione della Corte territoriale deducendo violazione degli artt. 585, 544, 157 c.p.p. per non aver l’imputato ricevuto alcuna notifica della sentenza contumaciale e di conseguenza aver proposto appello entro i termini, ai sensi dell’art. 585 c.p.p. secondo il quale quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo . Notifica presso il difensore di fiducia. Secondo la Suprema Corte il ricorso è inammissibile. Infatti, osserva il Collegio, deve condividersi la decisione della Corte territoriale circa la tardività dell’appello in quanto gli atti processuali sentenza contumaciale e avviso di deposito risultano correttamente portati a conoscenza sia dell’imputato che del suo difensore. Nella specie la cancelleria del Tribunale aveva effettuato le due notifiche della sentenza contumaciale, recante l’attestazione di deposito, all’indirizzo PEC dell’avvocato difensore una indentificando quest’ultimo in qualità di difensore di fiducia e l’altra in proprio. Inoltre, secondo la Cassazione, non ha rilevanza la doglianza secondo cui gli atti precedenti fossero stati notificati presso il domicilio dell’imputato in quanto la prosecuzione delle forme di notificazione inizialmente adottate non può ingenerare legittimo affidamento allorquando ciò si traduca nella lesione dell’interesse costituzionale alla ragionevole durata del processo . Infatti la notificazione eseguita presso il difensore di fiducia è nulla solo quando l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per la notificazione, con la conseguenza che una volta che il primo atto sia stato notificato con qualsivoglia delle modalità di cui all’art. 157, comma da 1 a 8, c.p.p. e sia quindi intervenuta la nomina di un legale di fiducia, la notifica dei successivi atti ben può essere eseguita mediante diretta consegna al difensore medesimo, facendo affidamento sul vincolo che ormai lo lega al proprio assistito . Nella fattispecie in esame l’imputato non ha eletto domicilio e, per questo motivo, non poteva pretendere che la sentenza contumaciale e l’avviso di deposito fossero notificati nello stesso modo. Per queste ragioni, secondo la Cassazione, la notificazione è regolare e di conseguenza risulta fondata, in base agli atti, anche la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per tardività.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 febbraio – 16 maggio 2018, n. 21666 Presidente Vessichelli – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. C.V. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo, in data 4 novembre 2016, che ha dichiarato inammissibile per tardività, l’appello, proposto in data 9 dicembre 2015, avverso la sentenza di condanna per il delitto di lesioni personali volontarie aggravate emessa dal Tribunale di Marsala in data 23 giugno 2014, depositata oltre il novantesimo giorno in data 26 settembre 2014 e comunicata all’imputato contumace e al difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis cod. proc., in data 14 ottobre 2016. 2. Deduce il difensore 2.1. - la violazione degli artt. 585, comma 1 e 2, 544 e 157, cod. proc. pen., per non avere l’imputato ricevuto alcuna notifica della sentenza contumaciale, con la conseguenza che, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 585, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale, in materia di termini per la proposizione di impugnazioni, quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo , non potendo dirsi decorso per l’imputato il termine per impugnare, l’appello doveva considerarsi tempestivo 2.2. - la violazione degli artt. 582, 585 e 152, cod.pen. per la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, non sussistendo la circostanza aggravante dell’utilizzo di arma impropria, di cui all’art. 585 cod.pen. - che determina la procedibilità ex officio -, poiché, avendo la persona offesa schivato il colpo di sedia a lei diretto, le lesioni patite derivavano esclusivamente dai calci e dai pugni ricevuti nel corso della colluttazione con l’imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Deve convenirsi con il giudice territoriale circa la tardività dell’appello, posto che dalla disamina degli atti processuali - consentita al giudice di legittimità essendo stato eccepito un error in procedendo - risultano correttamente portate a conoscenza, tanto dell’imputato che del suo difensore di fiducia, sia la sentenza contumaciale appellata sia l’avviso di deposito della stessa ai sensi dell’art. 548, comma 2, cod. proc. pen Infatti dalla Cancelleria del Tribunale di Marsala, in data 14 ottobre 2015, sono state effettuate due notifiche, entrambe aventi ad oggetto la sentenza contumaciale resa in data 23 giugno 2014 dal Tribunale di Marsala a carico di C.V. recante in calce l’attestazione di deposito in Cancelleria in data 26 settembre 2014 da parte del funzionario del Tribunale di Marsala addetto l’una, con il numero d’ordine 145669, delle ore 11 04 37, indirizzata alla casella di posta elettronica ferracanecarlo at pec.ordineavvocatimarsala.it, diretta all’Avvocato Carlo Ferracane, nella qualità di difensore di fiducia dell’imputato C.V. , ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. l’altra, con il numero d’ordine 145670, delle ore 11 04 40, indirizzata alla casella di posta elettronica ferracanecarlo at pec.ordineavvocatimarsala.it, diretta all’Avvocato Carlo Ferracane in proprio. 3.2. Né ha pregio il rilievo secondo cui gli atti precedenti fossero stati notificati presso il domicilio dell’imputato anziché nelle forme di cui all’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., atteso che la prosecuzione delle forme di notificazione inizialmente adottate non può ingenerare legittimo affidamento allorquando ciò si traduca nella lesione dell’interesse costituzionale alla ragionevole durata del processo Sez. 3, n. 12950 del 28/10/2014 - dep. 26/03/2015, Stefoni, Rv. 262990 Sez. 3, n. 42002 del 17/07/2014, Luzzano, Rv. 261386 . In effetti la notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia è nulla solo qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396 Sez. 6, n. 11954 del 15/02/2017, Emma e altro, Rv. 269558 Sez. 5, n. 12600 del 13/01/2017, Da Silva, Rv. 269709 , con la conseguenza che una volta che il primo atto sia stato notificato con qualsivoglia delle modalità di cui all’art. 157, commi da 1 ad 8, e sia quindi intervenuta la nomina di un legale di fiducia, la notifica dei successivi atti ben può essere eseguita mediante diretta consegna al difensore medesimo, facendo affidamento sul vincolo che ormai lo lega al proprio assistito Sez. 3, n. 19366 del 08/03/2016, Bersanetti, Rv. 266584 . Non avendo, dunque, l’imputato eletto o dichiarato domicilio, tanto che gli atti del processo gli erano stati notificati presso la sua residenza, non poteva pretendere che la sentenza contumaciale e l’avviso di deposito della stessa gli venissero notificati nello stesso modo, conseguendo da ciò la regolarità della notifica della sentenza e dell’avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548 cod. proc. pen. e 157, comma 8-bis cod.proc.pen., e la tardività dell’appello, proposto quando ormai il termine di 45 giorni a far data dal 14 ottobre 2016, era ormai scaduto. 4. Per le suesposte ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.