Il nuovo indirizzo dell’imputato non invalida la notificazione dell’atto di citazione in appello

L’imputato dopo aver cambiato il proprio domicilio ricorre contro la decisione di merito sostenendo l’invalidità della notificazione del decreto di citazione di appello presso l’indirizzo eletto precedente. Nessun dubbio, secondo gli Ermellini, sulla validità della notifica mediante consegna al difensore. Non basta cambiare l’indirizzo.

Sul tema la Cassazione con sentenza n. 21542/18, depositata il 15 maggio Il fatto. L’imputato veniva condannato in giudizio abbreviato per svariati reati in entrami i gradi di giudizio. Contro la decisione di merito il medesimo ha proposto ricorso per cassazione lamentando con un unico motivo che la notifica del decreto di citazione in appello fosse stata effettuata mediante consegna al difensore d’ufficio prima ancora che si sia proceduto alla notificazione personale all’imputato, ed, inoltre, che non vi era alcun elemento a prova del fatto che il ricorrente avesse volontariamente rinunciato al suo diritto di essere presente. Domicilio eletto o non eletto? Secondo il Supremo Collegio il ricorso è inammissibile. Infatti nel caso di specie la notificazione della citazione di appello veniva tentata al domicilio eletto in cui l’imputato risultava irreperibile con la conseguente notificazione mediante consegna al difensore. Il ricorrente deduce che l’atto avrebbe dovuto essere notificato ad un altro domicilio non dichiarato , solo noto alla Corte territoriale, in quanto emergente da un cassetto fiscale” dell’Agenzia delle Entrate. Tale deduzione è infondata secondo la Cassazione in quanto il secondo indirizzo non è un domicilio dichiarato o eletto e quindi non ha in alcun modo sostituito il precedente domicilio. Inoltre, conclude la Corte, il mutamento del primo domicilio dichiarato/eletto non è stato portato a conoscenza dell’Autorità procedente con le modalità di cui all’art. 162, comma 1, c.p.c. e cioè con dichiarazione raccolta a verbale o mediante telegramma o lettera raccomandata . Da ciò consegue il rigetto del ricorso e che la notificazione mediante consegna al difensore deve ritenersi valida.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 aprile – 15 maggio 2018, n. 21541 Presidente Petruzzellis – Relatore Gianesini Ritenuto in fatto 1. Il Difensore di S.R. ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato alla pena complessiva di due anni e quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 337-339 e 582, 585 e 576 cod. pen 2. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, per violazione di legge penale processuale ex art. 606, comma 1 lett. c cod. proc. pen. e ha lamentato che la notifica del decreto di citazione di appello fosse stata effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4 cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di ufficio prima ancora di aver proceduto alla notifica personale all’imputato e ha aggiunto che non vi era alcun elemento da cui desumere che l’imputato avesse volontariamente rinunciato al suo diritto di essere presente. 2.1 Il S. , poi, si era trasferito dopo la elezione di domicilio e la Corte era pienamente a conoscenza del luogo della nuova, effettiva residenza, così che si rendeva necessaria la notifica del decreto di citazione di appello appunto presso la nuova residenza dell’imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, con le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in tema di condanna alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria. 2. È opportuno premettere che la notificazione del decreto di citazione di appello era stata tentata al domicilio dichiarato/eletto di omissis , dove l’imputato notificando non risultava reperibile e che la successiva notifica è stata effettuata mediante consegna al difensore ex art. 161, comma 4 cod. proc. pen. in ragione appunto della riscontrata inidoneità della dichiarazione/elezione di domicilio. 3. La tesi del ricorrente, secondo la quale la notificazione successiva alla prima avrebbe dovuto essere effettuata al domicilio di omissis noto alla Corte di Appello in quanto emergente da un cassetto fiscale della Agenzia delle Entrate è infondata perché trascura di considerare, per un verso, che il secondo non è un domicilio dichiarato o eletto per cui la prima dichiarazione/elezione non è mai stata revocata e sostituita con una seconda di pari efficacia e, per l’altro, che il mutamento del primo domicilio dichiarato/eletto non è stato portato a conoscenza della Autorità procedente con le modalità di cui all’art. 162, comma 1 cod. proc. pen. e cioè con dichiarazione raccolta a verbale o mediante telegramma o lettera raccomandata. 4. La notifica mediante consegna al difensore ex art. 161, comma 4 cod. proc. pen., quindi, è stata correttamente operata né ricorre poi l’ipotesi di nullità, nemmeno adombrata dal ricorrente, di cui all’art. 171, comma 1 lett. e cod. proc. pen. per mancato avviso dell’obbligo di comunicare la variazione del domicilio dichiarato o eletto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.