In caso di omicidio stradale, la revoca della patente è obbligatoria

In virtù della nuova formulazione dell’art. 222, comma 2, c.d.s., in caso di omicidio stradale il giudice deve procedere all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

E’ il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21061/18, depositata l’11 maggio. Il caso. Un’anziana signora, mentre era intenta ad attraversare la strada, veniva investita da un’auto che sopraggiunta sul luogo, non avvedendosi tempestivamente della sua presenza, la urtava con esiti fatali. Il conducente veniva indagato per omicidio stradale ex art. 589- bis c.p Il giudizio si concludeva con applicazione della pena patteggiata e disposizione d’ufficio, ex art. 222, comma 2 e 3- ter , c.d.s., della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida con inibizione del conseguimento di una nuova patente per 5 anni. Avverso la pronuncia di seconde cure, l’imputato ricorre in Cassazione. Patteggiamento. Il Collegio coglie l’occasione per ricordare che la richiesta di applicazione della pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta venuto a conoscenza dell’altra parte, non è più suscettibile di modifica unilaterale né di revocazione. Dopo la ratifica del giudice, alle parti è inoltre preclusa ogni censura relativa alla sussistenza del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, all’entità e modalità di applicazione della pena, salvo errore manifesto nell’applicazione delle circostanza. Viene così dissipato ogni dubbio in merito all’addebito di un profilo di colpa alla persona offesa. Ed infatti, ribadisce ancora una volta la S.C., il conducente di un veicolo, in prossimità degli attraversamenti pedonali, è tenuto ad osservare la massima prudenza mantenendo una velocità moderata per garantire ai pedoni l’attraversamento in sicurezza., essendo ininfluente il passaggio sopra le strisce pedonali o nelle immediate vicinanza di quest’ultime. Revoca della patente di guida. In merito all’applicazione della sanzione amministrativa accessorio, la Cassazione ricorda che la nuova formulazione dell’art. 222, comma 2, c.d.s. introdotta dalla l. n. 41/2016 risponde alla consolida giurisprudenza che riconosceva già precedentemente la possibilità per il giudice di applicare le sanzioni amministrative accessorie anche in caso di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p La sentenza di patteggiamento si fonda infatti sull’accertamento della responsabilità penale compatibilmente con l’applicazione della sanzione di carattere specifico prevista da leggi speciali. Ciò posto, la Corte evidenzia l’intervento del legislatore del 2016 che con la legge n. 41 ha voluto perseguire un più efficace contrasto al crescente numero di vittime di incidenti stradali, disegnando un assetto normativo che regola in via indipendente le condotte di omicidio e lesioni caratterizzate dalla violazione del codice della strada. Parallelamente, la riforma ha introdotto quale sanzione amministrativa accessoria la revoca obbligatoria della patente di guida in caso di omicidio stradale. Si tratta di una scelta che rientra nell’esercizio discrezionale del potere legislativo e che si sottrae dunque alla censure di legittimità. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 febbraio – 11 maggio 2018, n. 21061 Presidente Piccialli – Relatore Tornesi Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Lecco definiva il procedimento penale a carico di R.A. in ordine al reato di cui all’art. 589 bis cod. pen. con sentenza emessa il 13 settembre 2017, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti. 1.1. All’imputato era contestato di avere, per colpa generica - consistita in imprudenza, imperizia e negligenza - e per colpa specifica integrata dalla violazione della normativa sulla disciplina della circolazione stradale in particolare dell’art. 141, comma 4 e 11, cod. strada cagionato la morte di A.M. - cl. 1934 - per trauma cranico - encefalico commotivo. In particolare il R. , alla guida del proprio veicolo Ford Fusion tg. , percorrendo la strada statale SP OMISSIS - tratto di carreggiata rettilinea e a doppio senso, con manto stradale in buone condizioni - non si avvedeva tempestivamente della presenza dell’anziana, intenta ad attraversare la carreggiata a pochi metri da un attraversamento pedonale ed ometteva di frenare tempestivamente, urtandola con la parte anteriore centrale del cofano di detta autovettura. In omissis , decesso avvenuto in in pari data. 1.2. La pena concordata veniva così determinata pena base anni due di reclusione, diminuita, per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. in ragione del documentato risarcimento ai prossimi congiunti della persona offesa , ad anni uno e mesi quattro di reclusione, ulteriormente ridotta, per la concessione delle attenuanti generiche, ad anni uno di reclusione, con la diminuente per il rito, a mesi nove di reclusione. Si perveniva, così, alla pena finale di mesi nove di reclusione, con la concessione della sospensione condizionale di cui all’art. 163 cod. pen Il giudice disponeva ex officio, ai sensi dell’art. 222 commi 2, quarto periodo, e 3 ter, cod. strada, l’applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, inibendo al predetto il conseguimento di una nuova patente prima del decorso di cinque anni. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione R.A. , a mezzo del difensore di fiducia, elevando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen Evidenzia al riguardo che dal capo di imputazione e dalla proposta di patteggiamento concordata con il pubblico ministero risulta, ictu oculi , la sussistenza del concorso di colpa della persona offesa precisando che la distanza della A. dalle strisce pedonali era di circa una decina di metri. 2.2. Con il secondo motivo deduce l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata sempre in relazione alla erronea qualificazione giuridica dei fatti. 2.3. Con il terzo motivo denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, nonostante il fatto sia riconducibile al settimo comma dell’art. 589 bis cod. pen 2.4. Con il quarto motivo eccepisce la illegittimità costituzionale dell’art. 222, commi 2 e comma 3 ter, cod. strada per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost. nella parte in cui è prevista la sanzione della revoca della patente di guida anche per la fattispecie attenuata prevista dall’art. 589 bis, comma 7, cod. pen 3. Il Procuratore Generale in sede in persona del dott. P. Fimiani ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Con memoria depositata in data 30 gennaio 2018 il ricorrente, oltre a ribadire le argomentazioni a sostegno della sua tesi difensiva, eleva un motivo aggiunto di impugnazione, denunciando il vizio di violazione dell’art. 222, commi 2 e 3 ter, cod. strada in quanto è stata illegittimamente applicata la revoca della patente di guida nonostante che da una lettura organica di detta norma risulti che il giudice deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente solo in caso di recidiva reiterata specifica nel quinquiennio mentre nelle altre ipotesi è prevista la sospensione della patente sino a quattro anni. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Si premette che la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio il quale, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente né revocato e, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti sollevare censure con riferimento alla sussistenza del fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all’entità e modalità di applicazione della pena purché legale, alla giuridica qualificazione del fatto quando non sia frutto di errore manifesto, all’applicazione e comparazione delle circostanze. Ne consegue che le parti non possono proporre questioni che trovano una preliminare soluzione e la necessaria sintesi nella transazione ed eventuali divergenze tra la dichiarazione resa e la volontà del dichiarante sono del tutto irrilevanti e non valgono ad invalidare l’atto cfr. Sez. 5, n. 7445 del 03/10/2013, Rv. 259512 . 2.2. Ciò premesso, si osserva che il ricorso mira ad ottenere l’inquadramento giuridico dei fatti nell’art. 589 bis, comma settimo, cod. pen. nonostante tale ipotesi non sia ictu oculi rilevabile sulla base della imputazione e non possa essere più rimessa in discussione. 2.3. Più in particolare, con riguardo ai primi due motivi di ricorso si evidenzia che, contrariamente alla prospettazione difensiva, dalla formulazione dell’imputazione deve escludersi che sia addebitato alla persona offesa alcun profilo di concorso di colpa. Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo ininfluente che l’attraversamento avvenga su dette strisce o nelle vicinanze. Non è infatti possibile determinare aprioristicamente la distanza delle strisce entro la quale la precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro in cui avviene l’attraversamento pedonale cfr. Sez. 4, n. 47290 del 09/10/2014 Rv. 261073 . 2.4. Quanto al terzo motivo si osserva che il giudice ha legittimamente applicato la revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 222 comma 2, cod. strada, così come novellato dalla legge 23.03.2016 n. 41, che, al quarto periodo, recita Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena . La nuova formulazione di detto articolo recepisce il consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte sotto il vigore del previgente testo normativo, secondo cui anche con la sentenza applicativa di pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie che dalle medesime conseguono di diritto Cass. Sez. Un. n. 8488 del 27/05/1998, Rv. 210981, Sez. 4, del 19/10/2016, n. 36079, Sez. 7, del 16.03.2017, n. 6195, Sez. 4, n. 52159 del 19/10/2017 . Ed invero la sentenza di patteggiamento, pur sostanziandosi nell’applicazione della pena senza la formulazione di un giudizio di responsabilità penale, postula tuttavia un accertamento cui si riconnette la compatibilità dell’applicazione di sanzioni di carattere specifico previste da leggi speciali, come quelle indicata dall’art. 222 cod. strada, in ragione della natura amministrativa che le connota. A ciò deve provvedere, anche officiosamente, il giudice che applica la pena, e ciò indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo, trattandosi di un effetto penale della condanna Sez. 4, n. del 9/12/2003, P.G. in proc. Augusto, Rv. 227910, Sez. 4, n. 36868 del 14/03/2007, Rv. 237231 . Le modifiche apportate dalla legge n. 41/2016 all’art. 222 cod. strada, si inscrivono nell’ambito della complessiva disciplina ispirata, tra l’altro, ad implementare, nell’ottica di un più accentuato rigorismo, anche la precedente normativa sanzionatoria in precedenza prevista per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, cod. pen., ovvero la sospensione della patente di guida per un periodo determinato, stabilito dal giudice . La riforma ha ampliato la casistica delle ipotesi alle quali deve essere applicata la misura ablativa della revoca della patente di guida, contemplando tale previsione anche in relazione alle due nuove figure di reato contemplate negli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen È noto che la ratio sottesa a detta legge è quella di operare un efficace contrasto al crescente numero di vittime causate da condotte di guida colpose o sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, al fine di emanare un assetto normativo idoneo a regolamentare specificamente - in maniera indipendente dalle generali figure colpose di omicidio e lesioni - i reati che conseguono alle indicate condotte, caratterizzate dalla violazione della disciplina della circolazione stradale. La norma riproduce quanto già previsto dal capoverso dell’art. 589 cod. pen. che puniva l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale , inciso che, per evidenti ragioni di coordinamento, è stato soppresso dalla riforma art. 3, lett. c , della legge n. 41/2016. Sul piano dogmatico tale fattispecie ha natura giuridica autonoma Sez. 4, n. 29721 dell’01/03/2017, Rv. 270918 . Militano in tal senso la collocazione sistematica che trova spazio in un articolo a sé, inserito subito dopo l’art. 589 cod. pen., dotato di una rubrica inequivoca, omicidio stradale , sia l’intitolazione della stessa legge n. 41/2016, relativa all’introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali . È lo stesso legislatore inoltre, nell’art. 590 quater cod. pen., a riconoscere implicitamente la natura di fattispecie autonoma alla previsione di cui all’art. 589 bis comma 1 cod. pen., allorquando definisce aggravanti le sole previsioni contemplate nei commi 2 - 6 dell’art. 589 bis cod. pen Parallelamente la legge n. 41/2016, in linea con lo spirito repressivo della riforma, ha previsto, quale sanzione amministrativa accessoria, l’obbligatorietà della revoca della patente di guida nel caso di omicidio stradale. Sul punto è stato condivisibilmente affermato Sez. 4, n. 42346 del 16/05/2017, Rv.270819 che si tratta di una scelta che rientra nei limiti dell’esercizio ragionevole del potere legislativo, non sindacabile sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto fondata su differenti natura e finalità rispetto alle sanzioni penali. Sez. 4, n. 42346 del 16/5/2017, Rv. 270819 . Alla stregua di quanto sopra esposto non si ravvisa, nel caso in esame, la prospettata violazione di legge né alcun vizio motivazionale, trattandosi di statuizione priva di profili di discrezionalità. 2.5. La prospettata questione di legittimità costituzionale articolata nel quarto motivo di ricorso, è inammissibile, a prescindere da ogni altra considerazione, per irrilevanza, non avendo alcuna concreta influenza nel giudizio in esame, non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 589, comma 7, cod. pen 3. Gli ulteriori rilievi contenuti nella memoria difensiva del ricorrente meritano alcune puntualizzazioni. L’art. 222 cod. strada è rimasto per il resto invariato, continuando a prevedere l’applicazione della sospensione della patente di guida nel caso di omicidio colposo. 3.1. L’attuale formulazione della disposizione lascia effettivamente aperti alcuni punti interrogativi. 3.2. Secondo un’opzione ermeneutica seguita in dottrina, la previsione di una doppia comminatoria per la medesima violazione sarebbe il risultato di un mero difetto di coordinamento legislativo, agevolmente risolvibile in via interpretativa, propendendo per una interpretatio abrogans del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada, dal momento che gli stessi sembrano riferibili alle medesime ipotesi di reato introdotte dalla legge 23 marzo 2016, n. 41 sottoposte al regime maggiormente severo del nuovo quarto periodo mediante l’imposizione della misura della revoca. 3.3. Diversamente opinando, si potrebbe ritenere che attualmente la sospensione della patente di guida sia riservata ad ipotesi residuali di omicidio colposo, commesse in violazione delle norme del codice della strada non riconducibili strictu sensu a quelle sulla disciplina della circolazione stradale. 3.4. Naturalmente tale sanzione continua a trovare applicazione per i reati commessi in epoca antecedente rispetto alla novella legislativa, rispetto ai quali non può retroagire la più grave sanzione della revoca. 3.5. Il tema non richiede, tuttavia, in questa sede ulteriori approfondimenti posto che, come già sopra sottolineato, al caso in esame deve necessariamente applicarsi, ratione temporis , la sanzione della revoca della patente di guida, posto che il reato contestato al R. è quello di cui all’art. 589 bis omicidio stradale commesso in data omissis . 4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.