“Volume insufficiente”: l’etilometro inchioda comunque l’automobilista

Confermata la condanna per guida in stato di ebbrezza. Irrilevante il fatto che lo scontrino della prima misurazione abbia registrato una scarsa espirazione da parte dell’uomo sottoposto al controllo. Questo dato non mette in discussione la validità del test.

Volume insufficiente” la dicitura presente sullo scontrino dell’etilometro non può mettere in discussione l’esito del test. Ciò significa che la condanna è inevitabile, una volta registrato un tasso alcolemico superiore alla soglia massima consentita dal Codice della strada Cassazione, sentenza n. 21050/18, Sezione Quarta Penale, depositata oggi . Tasso. Percorso netto in negativo per l’automobilista protagonista della vicenda giudiziaria la sua condanna ha visto concordi prima i giudici del Tribunale, poi quelli della Corte d’Appello, infine quelli della Cassazione. Nessun dubbio, in sostanza, sul fatto che egli sia stato beccato a guidare in stato di ebbrezza . A certificarlo il tasso alcolemico accertato mediante etilometro , tasso pari a 1,77 grammi per litro alla prima prova e pari 1,86 grammi per litro alla seconda prova. Inutile l’obiezione mossa dal legale dell’automobilista, obiezione finalizzata a mettere in discussione l’attendibilità dell’alcooltest, richiamando la dicitura ‘volume insufficiente’ presente sullo scontrino della prima misurazione . Questo dettaglio, ribattono i Giudici del Palazzaccio, attesta soltanto la mancata adeguata espirazione da parte dell’automobilista, ma non mina la validità del controllo.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 aprile – 11 maggio 2018, n. 21050 Presidente Piccialli – Relatore Cappello Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo, appellata dall'imputato AR. No., con la quale questi era stato condannato per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c e 2 sexies C.d.S., per avere guidato in stato di ebbrezza tasso alcolemico accertato mediante etilometro pari a 1,77 g/l alla prima prova e 1,86 alla seconda . 2. L'imputato ha proposto ricorso, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione alla attendibilità delle misurazioni effettuate per mezzo dell'apparecchio etilometro e alla luce delle risultanze dell'accertamento redatto dicitura volume insufficiente . Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello ha ritenuto irrilevante - ai fini dell'esito dell'accertamento espletato -la circostanza che lo scontrino della prima misurazione, pur dando atto della correttezza del test, avesse riportato la dicitura volume insufficiente , richiamando i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità a tal proposito. 3. Il motivo è manifestamente infondato. L'evenienza verificatasi nel caso in esame in cui la prima misurazione aveva dato esito positivo nonostante la comparsa della scritta volume insufficiente non è estranea alla casistica giudiziaria ed infatti questa stessa sezione ha ritenuto configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura volume insufficiente , la quale, in assenza di patologie respiratorie, attesta soltanto la mancata adeguata espirazione da parte dell'imputato [cfr. Sez. 4 n. 1878 del 24/10/2013 Ud. dep. 17/01/2014 , Rv. 258179 Sez. 4 n. 22239 del 29/01/2014, Rv. 259214 quest'ultima, in un caso in cui sullo scontrino era rimasta stampigliata la scritta zero test corretto , ma lo spirometro aveva proceduto ugualmente all'analisi nonostante l'insufflazione di un volume d'aria insufficiente ]. Peraltro, questa sezione ha già chiarito il senso da attribuire alla dicitura volume insufficiente , ricavandolo dalla logica, ma anche dall'esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un messaggio di servizio teso ad evidenziare che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria cfr., anche in motivazione, sez. 4 n. 40709 del 15/07/2016, Rv. 267779 . In presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, questa sezione ha pure precisato come sia onere dell'imputato dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato Sez. 4 n. 40722 del 09/09/2015, Rv. 264716 conf. n. 24206 del 04/03/2015, Rv. 263725 . 3. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro. 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità cfr. C. Cost. n. 186/2000 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.