Sinistro stradale senza contatto, pena mite e incensuratezza: la Cassazione riconosce la non punibilità

La Corte di legittimità ha applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. in riferimento ad un imputato che era stato condannato dal giudice di merito alla pena della reclusione di tre mesi condizionalmente sospesa per non essersi fermato dopo aver causato un sinistro stradale.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20096/18, depositata l’8 maggio, accogliendo il ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma confermava la condanna di prime cure per il reato di cui all’art. 189, comma 6, c.d.s. Comportamento in caso di incidente . Dalla ricostruzione dei fatti emerge che l’uomo, dopo aver causa un sinistro stradale, non aveva ottemperato all’obbligo di fermarsi nonostante fosse coinvolta anche la conducente di un ciclomotore che riportava lesioni personali guarite in 5 giorni. Tenuità del fatto. Con il ricorso per cassazione, la difesa deduce il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131- bis c.p., già invocata in sede di conclusioni nel giudizio d’appello. Premettendo che la giurisprudenza riconosce alla Corte di Cassazione la possibilità di dichiarare la causa di non punibilità in parola laddove i presupposti siano immediatamente rilevabili dagli atti, gli Ermellini accolgono la richiesta della difesa. In considerazione delle concrete modalità del fatto nel quale non vi era stato alcun contatto tra l’auto dell’imputato e il ciclomotore della persona offesa, del mite trattamento sanzionatorio reclusione di tre mesi condizionalmente sospesa ex art. 163 c.p. e dell’incensuratezza del ricorrente, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 gennaio – 8 maggio 2018, n. 20096 Presidente Blaiotta – Relatore Tornesi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 marzo 2014 la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma, all’esito del rito abbreviato, dichiarava S.Z.P. responsabile del reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, e, concesse le attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione che veniva sospesa ai sensi dell’art. 163 cod. pen. 1.1. All’imputato era contestato, nella qualità di conducente dell’autovettura Renault Clio targata , di non avere ottemperato all’obbligo di fermarsi dopo avere causato un incidente stradale che aveva coinvolto anche P.L. , conducente del ciclomotore Piaggio tg. , che riportava lesioni personali guarite in gg. 5. In omissis . 2. S.Z.P. ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, a mezzo dei difensori di fiducia, elevando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine alla commisurazione della pena di cui invoca il contenimento nel minimo edittale. 2.2. Con il secondo motivo denuncia che la Corte distrettuale ha omesso di pronunciarsi sulla istanza di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. di cui ritiene sussistenti i presupposti. 2.3. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il secondo motivo è fondato, rimanendo in esso assorbita l’altra censura articolata nel ricorso. 2. Risulta comprovato che la difesa dello S. formalizzava, nel giudizio di appello, in sede di conclusioni, l’istanza con la quale chiedeva l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. su cui la Corte distrettuale ometteva di pronunciarsi. 2.1. Si rammenta, in proposito, che, secondo la giurisprudenza di legittimità Sez. n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271 , tale causa di non punibilità può essere dichiarata dalla Corte di cassazione quando i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano quindi necessari ulteriori accertamenti in fatto. 2.2. Orbene, ritiene la Corte che, nel caso in esame, deve giungersi alla pronuncia di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. tenuto conto delle concrete modalità del fatto, caratterizzato dalla assenza di contatto tra l’autovettura condotta dall’imputato e il ciclomotore indicato nel capo di imputazione, nonché dei mite trattamento sanzionatorio riservato dai giudici di merito allo S. che risulta peraltro incensurato. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto.