Le fotografie che rappresentano lo «stato dei luoghi» costituiscono piena prova

I rilievi fotografici, non avendo un contenuto costituito dalla scrittura bensì da immagini, costituiscono piena prova, che può essere sempre acquisita, e sulla quale il giudice può validamente fondare il proprio convincimento .

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 19139/18, depositata il 4 maggio. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Giudice di prime cure, confermava la responsabilità penale dell’imputato per aver questi realizzato l’ampliamento di un manufatto in assenza del permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo paesaggistico nonché sismica. Avverso la sentenza della Corte distrettuale l’imputato ricorre per cassazione denunciando l’illegittimità delle foto aeree costituenti la prova posta a fondamento della condanna, in quanto documenti anonimi . Il ricorrente lamenta, inoltre, l’omessa specificazione delle ragioni relative al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131- bis c.p., in considerazione della modesta superficie ampliata. Documenti anonimi e fotografie. Il Supremo Collegio evidenzia come l’inutilizzabilità assoluta dei documenti c.d. anonimi ex art. 240 c.p.p. si riferisce ai documenti rappresentativi di dichiarazioni, sicché la norma non trova applicazione in relazione a quelli fotografici . Difatti, sottolineano i Giudici di legittimità, i rilievi fotografici rappresentativi dello stato dei luoghi, nozione rientrante nella categoria delle cose” contemplata dall’art. 234, comma 1, c.p.p. rientrano invece a pieno titolo nelle prove documentali che, avendo contenuto figurativo, non costituito cioè dalla scrittura, bensì dalle immagini, costituiscono di per sé piena prova che può esser sempre acquisita, e sulla quale il giudice può validamente fondare il proprio convincimento . Inoltre, la provenienza delle fotografie non richiede alcuna sottoscrizione a differenza dei documenti dichiarativi , essendo ascrivibili alla stessa parte che le produce, e dunque nella specie ai verbalizzanti che su di esse hanno peraltro reso rituale deposizione testimoniale confermando che entrambe le fotografie riproducevano il manufatto di proprietà dell’imputato . In conclusione, la Corte, ritenendo fondato il motivo di ricorso attinente al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità, annulla la sentenza impugnata con rinvio limitatamente alla richiesta di applicazione dell’art. 131- bis c.p

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 luglio 2017 – 4 maggio 2018, numero 19139 Presidente Fiale – Relatore Galterio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 7.10.2016 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado conseguente alla pronuncia della Consulta numero 56/2016 che aveva comportato la derubricazione del reato di cui all’articolo 181, comma 1-bis d.lgs. 42/2004 in contravvenzione ha confermato la penale responsabilità di F.A. per i reati di cui agli artt. 44 lett. c , 83 e 95 dpr 380/2001 e 181 comma 1-bis d.lgs.42/2004 per aver realizzato in assenza di permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché sismica l’ampliamento di un presistente manufatto con una volumetria alta circa 3 mt composta di tre vani, senza aver depositato gli atti progettuali presso l’ufficio del Genio Civile prima dell’inizio dei lavori, riducendo la pena già inflittagli a tre mesi di arresto ed Euro 24.000,00 di ammenda. Avverso la suddetta sentenza l’imputato ha proposto per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p Con il primo motivo deduce in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito agli artt. 191 e 240 c.p.p. che le foto aeree sulle quali si era basata la pronuncia di condanna non potevano costituire legittime fonti di prova in quanto documenti anonimi non essendo stato chiarito dal teste escusso come fossero stati acquisiti. 2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio motivazionale,la mancata specificazione delle ragioni per le quali era stata esclusa la non punibilità del fatto ex articolo 131-bis c.p., la cui particolare tenuità era invece evincibile dalla modesta superficie, pari ad appena 20 mq. complessivi dell’ampliamento, in aderenza ad un preesistente manufatto e dal contenimento del contestato abuso nell’aumento nel limiti del 30% rispetto all’immobile principale consentiti vigente dalla normativa urbanistica. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. L’assoluta inutilizzabilità dei documenti anonimi, sancita dall’articolo 240 cod. proc. penumero , si riferisce ai documenti rappresentativi di dichiarazioni, sicché la norma non trova applicazione in relazione a quelli fotografici. Sez. 1, numero 42130 del 13/07/2012 - dep. 29/10/2012, Arculeo e altri, Rv. 253800 Sez. 5, numero 44868 del 08/10/2003 - dep. 21/11/2003, Gugliara, Rv. 227009 . I rilievi fotografici rappresentativi dello stato dei luoghi, nozione rientrante nella categoria delle cose contemplata dall’articolo 234, comma primo, cod. proc. penumero , rientrano invece a pieno titolo nelle prove documentali che, avendo contenuto figurativo, non costituito cioè dalla scrittura, bensì dalle immagini, costituiscono di per sé piena prova che può esser sempre acquisita, e sulla quale il giudice può validamente fondare il proprio convincimento Sez. 3, numero 11116 del 15/06/1999 - dep. 29/09/1999, Finocchiaro F, Rv. 214457 Sez. 3, numero 19968 del 16/04/2008 - dep. 19/05/2008, Milazzo, Rv. 240048 . La loro provenienza, non richiedendo alcuna sottoscrizione a differenza dei documenti dichiarativi, è logicamente ascrivibile alla stessa parte che le produce, e dunque nella specie ai verbalizzanti che su di esse hanno peraltro reso rituale deposizione testimoniale confermando che entrambe le fotografie riproducevano il manufatto di proprietà dell’imputato e che la distanza temporale intercorsa tra i due scatti, l’uno risalente al 19 luglio e l’altra al 31.7.2013, evidenziavano la data dell’ampliamento abusivo, presente solo nella seconda foto ed assente nella prima. 2. Fondato deve invece ritenersi il secondo motivo di ricorso. Nessuna motivazione viene infatti resa dalla Corte distrettuale a fondamento del diniego della causa di non punibilità del reato invocata dalla difesa, costituendo motivazione meramente apparente l’affermazione, riproduttiva della rubrica dell’articolo 131-bis cod. penumero con la quale la quale è stata esclusa la particolare tenuità del fatto non vi è alcuna valutazione infatti in ordine l’insussistenza in concreto dei presupposti di applicabilità della norma, costituiti dai due indici-requisiti, l’uno di segno positivo della particolare tenuità dell’offesa, a sua volta scindibile nella disamina della modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, non evincibili neppure dalla sintetica motivazione relativa all’accertamento della colpevolezza dell’imputato, e l’altro di segno negativo della non abitualità del comportamento del reo. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente a tale mancata valutazione con rinvio innanzi ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione dell’articolo 131-bis c.p. con rinvio innanzi ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, ferma restando l’affermazione di responsabilità.