Ammissione al gratuito patrocinio e oneri probatori per il superamento della presunzione di reddito superiore

Per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato, il richiedente ha l’onere di fornire la prova contraria volta a superare la presunzione di superamento del limite del reddito ostativo. Il giudice, invece, non ha alcun obbligo di valutare l’indigenza del richiedente o di svolgere accertamenti in tal senso.

Così la Cassazione con sentenza n. 18684/18, depositata il 2 maggio. Il caso. Il Tribunale di Sassari rigettava l’opposizione dall’interessato avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio adottato dal Magistrato di sorveglianza. Secondo il Giudice di merito il richiedente aveva ricoperto ruoli di vertice all’interno della malavita e non aveva indicato elementi concreti per dimostrare l’effettiva situazione patrimoniale tali da superare la presunzione di titolarità di un reddito superiore a quello che consente la concessione del beneficio, posta dall’art. 76, comma 4, d.P.R. n. 115/2002 Testo unico in materia di spese di giustizia . Contro la decisione di merito ricorre per cassazione l’interessato. Oneri probatori. La Suprema Corte ha ribadito che il soggetto che richiede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha l’onere di fornire la prova contraria, volta a vincere la presunzione di superamento del limite del reddito ostativo inoltre, non sussiste alcun obbligo per il giudice di valutare lo stato di indigenza del richiedente o svolgere accertamenti in tal senso . La Corte ha poi aggiunto che la dimostrazione che grava sul richiedente non può avvenire con una semplice autocertificazione, ma impone l’adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro ed univoco la propria effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamente vagliare . Il compito del Giudice di legittimità, poi, è quello di verificare la coerenza della decisione del giudice di merito e la logicità della motivazione che ha portato al rigetto dell’istanza. Tra le varie doglianze promesse dal ricorrente emerge la censura attenente alla ritenuta recessività dei dati appresi a seguito di accertamenti fiscali di carattere formale, i quali mostravano che le banche dati contenenti i nominativi degli intestatari di beni mobili registrati o di beni immobili erano prova del superamento della presunzione relativa di abbienza richiesta. Secondo la Cassazione, invece, correttamente il Tribunale ha ritenuto inidoneo per il superamento della presunzione il fatto che il ricorrente non risulti intestatario di beni mobili o immobili, facendo ricorso ad una massima di esperienza che questa Corte non può sindacare . Per questo motivo la Corte ha rigettato il ricorso ritenendo che, anche nel resto, sia stata correttamente valutata l’assenza di elementi concreti provenienti dal richiedente sia l’esistenza di circostante idonea a superare la presunzione di reddito.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 febbraio – 2 maggio 2018, n. 18684 Presidente/Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Sassari ha rigettato l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 d.p.r. n. 115/2002 da G.D. avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dal Magistrato di sorveglianza di Sassari il 31.3.2016 nell’ambito del proc. SIUS n. 2015/4944. Ad avviso del Tribunale nei confronti del G. , che in stato di libertà aveva ricoperto ruoli di vertice all’interno di cosche malavitose e che non aveva indicato elementi concreti dai quali desumere l’effettiva situazione economico-patrimoniale, non risulta superata la presunzione posta dall’art. 76, co. 4 d.p.r. n. 115/2002, di titolarità di un reddito superiore a quello che consente la concessione del beneficio. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il G. con atto sottoscritto personalmente. Con unico motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 76, co. 4-bis d.p.r. m. 115/2002 rilevando - che la contumacia dell’Agenzia delle entrate non poteva rimanere priva di effetti sicché si sarebbe dovuto ammettere l’opponente alla decisione del giudice - che la esclusione della valenza probatoria dei diversi provvedimenti di ammissione al beneficio resi in altri procedimenti non tiene conto che essi sono stati adottati sulla base degli accertamenti previsti - che gli accertamenti che hanno condotto all’acquisizione di dati formali sono stati disposti dallo stesso Magistrato di sorveglianza di Sassari - la omessa considerazione dei documenti prodotti dall’istante perché laconici e formali ha trasformato la presunzione relativa in presunzione assoluta - l’istante ha indicato i richiesti elementi concreti di fatto, tali essendo i provvedimenti ammissivi - ponendo a base della decisione le sentenze passate in giudicato è stata ripristinata la presunzione assoluta di abbienza. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato. 3.1. Occorre muovere dalla considerazione che, secondo la stabile giurisprudenza di legittimità, spetta al soggetto che richiede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato l’onere di fornire la prova contraria, idonea a vincere la presunzione relativa di superamento del limite di reddito ostativo, nei casi previsti dall’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 né sussiste l’obbligo per il giudice di valutare lo stato di indigenza del richiedente o di svolgere accertamenti in tal senso Sez. 4, n. 5041 del 21/10/2010 - dep. 10/02/2011, Figliolino, Rv. 249563 . La dimostrazione che grava sul richiedente non può avvenire con una semplice autocertificazione ma impone l’adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro ed univoco la propria effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamente vagliare Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012 - dep. 31/05/2012, Villano, Rv. 252962 . Al giudice di legittimità compete la verifica della coerenza a tale assetto e la logicità della motivazione resa dal giudice che ha pronunciato il rigetto dell’istanza. 3.2. Nel caso che occupa il provvedimento sfugge alle censure del ricorrente. Non risponde al vero che dalla contumacia dell’Agenzia delle entrate debba conseguire l’accoglimento dell’istanza. Per l’accertamento dello stato di non abbienza si può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 cod. civ., tra le quali rientrano il tenore di vita dell’interessato e dei familiari conviventi e qualsivoglia altro fatto di emersione della percezione, lecita o illecita, di redditi Sez. 4, n. 45159 del 04/10/2005 - dep. 13/12/2005, Bagarella, Rv. 232909 ma non vale il principio di non contestazione che trova accoglimento nel giudizio civile, peraltro senza che si riconosca alla contumacia del convenuto valore di acquiescenza alle ragioni dell’attore si veda, ad esempio, Sez. 3, Sentenza n. 14623 del 23/06/2009, Rv. 608705 - 01, per la quale l’esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema . Non è ravvisabile alcuna manifesta illogicità né tanto meno una violazione di legge nella esclusione della valenza probatoria dei provvedimenti con i quali il G. era stato ammesso al beneficio in altri procedimenti. Invero, non la prima, perché il decisore ha ritenuto che gli stessi non esprimessero le ragioni della statuizione sono stati definiti laconici non la seconda perché l’ordinamento non riconosce a quei provvedimenti una efficacia vincolante in diversi procedimenti. Si consideri che anche l’accertamento del reddito imponibile, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, deve essere incidentalmente condotto dal giudice penale in piena autonomia, nel contraddittorio con l’imputato e con l’osservanza delle regole dettate dal codice di rito in materia di valutazione della prova, a nulla rilevando la contestuale pendenza di procedimenti amministrativi o tributari Sez. 3, n. 38018 del 27/04/2017 - dep. 31/07/2017, Meloni, Rv. 270997 . 3.3. Ma non c’è dubbio che la principale doglianza del G. attenga alla ritenuta recessività dei dati appresi a seguito degli accertamenti fiscali, siccome di carattere formale, con ciò intendendo dire che essi rappresentavano quanto emergeva dalla interrogazione di banche dati contenenti i nominativi degli intestatari di beni mobili registrati o di beni immobili. Orbene, la disciplina nella quale trova incarnazione l’istituto del patrocinio a spese dello Stato esprime con assoluta nettezza la centralità delle effettive condizioni economiche del richiedente come hanno rimarcato le S.U. intervenendo in merito al reato di cui all’art. 95 d.p.r. n. 115/2002, l’incriminazione si correla da un lato al generale principio antielusivo che, affermato da questa Corte , s’incardina sulla capacità contributiva ai sensi dell’ art. 53 Costituzione, e perciò dell’art. 3. E si correla, dall’altro, all’art. 24/3 co. ulteriore corollario dell’articolo 3 del Patto fondamentale, in osservanza del quale l’art. 98 del Codice di procedura penale prevede la disciplina del patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008 - dep. 16/02/2009, Infanti, Rv. 242152, in motivazione . Correttamente quindi il Tribunale ha ritenuto inidonei a superare la presunzione relativa di abbienza il fatto che il G. non risulti intestatario di beni mobili o immobili, facendo ricorso ad una massima di esperienza che questa Corte non può sindacare cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014 -dep. 30/04/2014, Pg e altri in proc. Marturana, Rv. 261992 , e la circostanza che egli sia in stato di detenzione da decenni su questo particolare punto il giudice territoriale ha chiarito che il richiedente è stato esponente di vertice dell’omonima cosca operante nel territorio di Palmi sino ad almeno all’anno 2010, anche durante la carcerazione e che il 7.3.2013 egli è stato riconosciuto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria attuale titolare di un ruolo direttivo nell’associazione criminale. Risulta quindi valutata sia l’assenza di elementi concreti provenienti dall’istante sia l’esistenza di circostanze convergenti verso la conferma della validità nel caso concreto della presunzione legale. 4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.