Manovra «criminale»: automobilista condannato

Nessun dubbio sull’esclusiva responsabilità dell’uomo alla guida della vettura per il terribile incidente. I Giudici definiscono criminale la manovra da lui compiuta. Escluso ogni possibile addebito nei confronti del motociclista, che non aveva materialmente lo spazio per una reazione.

Manovra criminale dell’automobilista, che compie una inversione a U e viene centrato in pieno da un motociclista. Quest’ultimo riporta gravissime conseguenze fisiche, ma non gli è attribuibile neanche un minimo concorso di colpa per il terribile incidente. E questo, osservano i Giudici, a prescindere dall’andature della moto, poiché il conducente della vettura ha reso impossibile ogni minima reazione da parte dell’uomo in sella alla due ruote Cassazione, sentenza n. 18410/18, Sezione Quarta Penale, depositata il 27 aprile . Manovra. Percorso netto in ambito giudiziario prima il Giudice di Pace, poi i giudici del Tribunale, infine i magistrati della Cassazione concordano sull’assoluta colpevolezza dell’automobilista per il drammatico incidente, che ha provocato lesioni serissime nel motociclista, il quale ha riportato postumi invalidanti permanenti nella misura del 50 per cento . Consequenziale, quindi, la condanna dell’uomo alla guida della vettura, ritenuto colpevole del reato di lesioni colpose gravi, aggravato dalla violazione delle norme in materia di circolazione stradale . Su quest’ultimo punto, in particolare, viene evidenziata la manovra spericolata, criminale compiuta dall’automobilista, il quale ha proceduto a una inversione a ‘U’ dalla rampa di accelerazione verso la carreggiata centrale, assumendo così una posizione di traverso rispetto alla direzione di marcia del motociclista . A fronte di questo quadro, per i Giudici è irrilevante il richiamo difensivo alla velocità della due ruote. Ciò perché il particolare stato dei luoghi porta ad escludere ogni eventuale concorso di colpa del motociclista, che stava affrontando un tratto di strada caratterizzato da un dosso, e dunque non aveva la visuale libera per avvistare la manovra dell’automobilista in tempo utile da consentirgli una qualunque reazione di emergenza . E comunque, aggiungono i Giudici, nello spazio ridotto di poche decine di metri, solo procedendo ad una velocità ridottissima e del tutto impropria rispetto all’andamento della strada percorsa, il motociclista avrebbe potuto contenere i gravissimi danni conseguiti alla manovra pericolosa compiuta dall’automobilista.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 marzo – 27 aprile 2018, numero 18410 Presidente Ciampi – Relatore Menichetti Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 13 dicembre 2016, confermava la condanna pronunciata dal Giudice di Pace cittadino nei confronti di Co. Fr., quale responsabile del reato di lesioni colpose gravi ai danni di Grassi Simone, fatto aggravato dalla violazione delle norme in materia di circolazione stradale. 2. Secondo l'ipotesi accusatoria, fatta propria dai giudici di merito, il Co. aveva effettuato una manovra di inversione di marcia vietata, all'altezza di un dosso, rendendo inevitabile l'urto da parte del conducente della moto che sopraggiungeva sulla medesima corsia e a seguito dell'impatto cadeva rovinosamente a terra, riportando lesioni con postumi invalidanti permanenti in misura del 50%. 3. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, per due distinti motivi. Con il primo deduce vizio della motivazione, mancata assunzione di una prova decisiva ed erronea ricostruzione della dinamica del sinistro. Espone che non era stata raggiunta la prova certa della responsabilità del Co., atteso che non era stata verificata la velocità tenuta dalla moto condotta dalla persona offesa e che sarebbe stata necessaria una consulenza tecnica per appurare se il motociclista, ad una velocità inferiore, avrebbe evitato di impattare contro l'auto dell'imputato. Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione al rigetto della richiesta formulata dalla difesa ai sensi dell'articolo 35 D.Lgs.numero 274/2000. Osserva che, una volta appreso dell'avvenuto risarcimento del danno da parte della Milano Assicurazione, responsabile civile, era stata richiesta la rimessione in termini per l'adempimento riparatorio, non soggetto a decadenza ciò nonostante, il Tribunale, conformemente a quanto già deciso dal Giudice di Pace, aveva ritenuto tardiva la richiesta ed aveva immotivatamente escluso anche la concessione dell'attenuante dell'articolo 62 numero 6 c.p. e delle attenuanti generiche. Il ricorrente ha depositato motivi nuovi, con i quali insiste nell'applicazione dell'articolo 35 D.Lgs.numero 274/2000 ovvero dell'articolo 162 ter c.p., entrato in vigore dopo la presentazione del ricorso. Considerato in diritto 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 2. Il Tribunale, valutando la questione prospettata nel gravame relativa alla velocità del motociclista ed al mancato incarico peritale volto ad accertare tale elemento ed a verificarne l'eventuale incidenza sulla causazione del sinistro, ha ritenuto che le testimonianze rese in dibattimento ed i rilievi fotografici e metrici eseguiti immediatamente dopo l'incidente fossero del tutto sufficienti ad escludere che il Grassi avrebbe potuto, marciando ad una velocità inferiore rispetto a quella tenuta, contenere, o, addirittura, evitare le conseguenze dannose subite in conseguenza dell'impatto con l'auto del Co Questi infatti aveva messo in atto una condotta spericolata definita testualmente criminale , procedendo ad una manovra di inversione a U dalla rampa di accelerazione verso la carreggiata centrale ed aveva assunto così una posizione di traverso rispetto alla direzione di marcia del motociclista. Posto tale dato di fatto incontroverso, il particolare stato dei luoghi portava ad escludere ogni eventuale concorso di colpa della persona offesa, che stava affrontando un tratto di strada caratterizzato da un dosso o ponte, e dunque non aveva la visuale libera per avvistare la manovra dell'automobilista in tempo utile da consentirgli una qualunque reazione di emergenza. Nello spazio ridotto di poche decine di metri, solo procedendo ad una velocità ridottissima e del tutto impropria rispetto all'andamento della strada percorsa, egli avrebbe potuto contenere i gravissimi danni conseguiti alla manovra oltremodo pericolosa del Co Il Tribunale, nello sviluppo argomentativo della sentenza, ha tenuto conto degli accertamenti in fatto, non censurabili in questa sede di legittimità, ed è pervenuto alla conferma della pronuncia di condanna all'esito di una corretta valutazione e ricostruzione logica del materiale probatorio, immune dalla doglianza prospettata da parte ricorrente. 3. Del pari manifestamente infondato il secondo motivo. Secondo univoca e costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di processo davanti al Giudice di Pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto dall'articolo 35 del D.Lgs.numero 274 del 2000 per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, l'imputato decade dall'accesso al trattamento di favore, potendo tale limite essere superato solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatone ex multis, Sez.4, numero 50020 del 20/9/2017, Rv.271178 Sez.5, numero 31656 del 10/2/2015, Rv.265295 . Tanto non è avvenuto nel caso di specie ed il Tribunale ha dato atto correttamente della tardività della richiesta. Ha altresì escluso che il risarcimento da parte della compagnia assicuratrice del danneggiante potesse essere preso in considerazione ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 6 c.p., perché il Co. non solo non aveva adottato alcuna condotta riparatoria verso la vittima, ma si era sforzato di negare da subito l'evidenza dei fatti, senza mai dimostrare la minima resipiscenza per la gravità della sua condotta di guida e le tragiche conseguenze che ne erano derivate. Anche tale argomentazione non si presta a censure. 4. Non è infine applicabile al giudizio di legittimità la nuova disposizione dell'articolo 162 ter c.p., che introduce anche per il procedimenti davanti al Tribunale l'istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, ricalcando sostanzialmente la normativa già esistente per i procedimenti davanti al Giudice di Pace, dovendo la condotta riparatoria essere valutata dal giudice di merito, sentite le parti. Rispetto alla nuova disposizione, l'articolo 35 del D.Lgs. numero 274 del 2000 costituisce peraltro normativa speciale già in vigore e, come già detto, correttamente applicata in concreto. 5. A tali considerazioni segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, non ravvisandosi ragioni di esonero Corte Cost., sent.numero 186/2000 , nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.