Spray urticante fuori norma: è un'arma!

Integra la contravvenzione di fabbricazione o commercio non autorizzato di armi la condotta consistente nel detenere e mettere in commercio tramite internet alcune bombolette contenenti spray urticante non conformi alla disciplina regolamentare ministeriale.

Così ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, con la sentenza n. 18481 depositata il 27 aprile 2018. Quella bomboletta è un'arma. Il caso oggetto della sentenza in commento riguarda la commercializzazione delle bombolette da autodifesa”, contenenti uno spray urticante che – a patto di avere la prontezza di spirito di usarle nel corso di un'aggressione, e di possedere la giusta mira – dovrebbe servire a neutralizzare i malintenzionati. Nate con lo scopo di offrire, specialmente alle donne, uno strumento non cruento per tenere a bada borseggiatori e aspiranti stupratori, esse hanno generato non poche problematiche sotto il profilo del loro inquadramento giuridico con specifico riferimento alla normativa in tema di armi et similia . La qualificabilità di strumenti del genere come armi dipende – secondo la giurisprudenza puntualmente richiamata dalla Corte – dalla loro conformità o difformità rispetto alla disciplina regolamentare contenuta in un decreto ministeriale del 2011. Il nebuloso mondo delle norme tecniche extrapenali. È proprio questa fonte di rango subordinato a finire nel mirino del difensore dell'imputato, che dopo avere riportato condanna in primo e secondo grado, tenta la strada del ricorso per cassazione sollevando una questione di legittimità costituzionale. Si sostiene nel ricorso che l’aver contenuto la disciplina di dettaglio all'interno di quel regolamento mortificherebbe il principio costituzionale che impedisce, in linea di principio, la delega della funzione legislativa al Governo se non nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi ben definiti. Gli Ermellini ritengono infondata la questione sollevata dalla difesa, e prima di giungere al loro verdetto, puntualizzano che quel decreto ministeriale ha lo scopo di individuare le condizioni in presenza delle quali uno strumento da difesa” può costituire un pericolo per la incolumità pubblica. Chiaramente, il decreto citato contiene una minuziosa sfilza di parametri quantità del principio attivo urticante contenuto nello spray, capacità della bomboletta, gittata utile dello spruzzo, eccetera che non devono essere superati, pena l'illegalità dello strumento e la perseguibilità penale della sua produzione o commercio. L'integrazione con discipline tecniche il tipico fenomeno della norma penale in bianco. Vi sono, come è noto, certi specifici settori in cui la norma incriminatrice non può contenere in sé tutti i possibili aspetti della condotta incriminata. Nel senso che, specialmente nei settori dominati dalla tecnica, o dal richiamo ad altre discipline scientifiche, è necessario che la norma contenente il precetto penale rimandi, per la disciplina di dettaglio, ad altre norme, spesso di rango secondario, per l'individuazione di soglie, limiti, caratteristiche in presenza delle quali uno specifico fatto assume rilevanza penale. Il caso degli spray difensivi” è, oseremmo dire, emblematico basta leggere la lunga lista di caratteristiche tecniche che questi ritrovati non devono possedere per essere qualificati come armi vere e proprie. La Corte osserva, del tutto correttamente, che un simile rimando a fonti secondarie non offende il principio costituzionale che riserva al Parlamento la funzione legislativa. Noi aggiungiamo che un simile meccanismo, inoltre, non offende nemmeno il principio di legalità e il suo corollario più noto, ossia il principio di riserva di legge. Questa è, appunto, tendenzialmente assoluta, nel senso che, per le questioni di dettaglio, la norma penale può benissimo rimandare a fonti non legislative e, come nel caso in analisi, regolamentari. L'interessante è che il cuore” della disposizione incriminatrice conservi forma e sostanza di legge.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 27 febbraio – 27 aprile 2018, n. 18481 Presidente Sarno – Relatore Centonze Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione impugnata, emessa dal Tribunale di Brescia l’11/05/2016, ritenuto assorbito il reato di cui all’art. 697 cod. pen. nel reato di cui all’art. 695 cod. pen., rideterminava la pena irrogata a M.L. in 3 mesi di arresto e 400,00 Euro di ammenda. 2. I fatti materiali in contestazione risultano incontroversi, riguardando la responsabilità del ricorrente, nella sua qualità di consigliere delegato e responsabile della gestione operativa della società Mega Italia Media s.r.l., per la detenzione e la messa in commercio tramite internet di 72 confezioni di spray antiaggressione, contenente principio attivo di Oleorisin Capsicum, che presentava caratteristiche difformi da quelle prescritte dal D.M. 12 maggio 2011 n. 203. Tali difformità riguardavano sia la capienza delle bombolette sia la gittata della sostanza urticante contenuta. Sul piano sanzionatorio, il Giudice di appello bresciano rideterminava la pena irrogata a M. dal Tribunale di Brescia - quantificata in 3 mesi di arresto e 550,00 Euro di ammenda - nella diversa pena finale oggetto di vaglio. 3. Avverso la sentenza di appello M.L. , a mezzo dell’avv. Luigi Frattini, ricorreva per cassazione, deducendo cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 695 cod. pen., indispensabile ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità espresso nei confronti dell’imputato. Si deduceva, in proposito, che il giudizio di responsabilità formulato nei confronti di M. non teneva conto della natura di illecito amministrativo della violazione contestata all’imputato. Ne conseguiva che la condanna del ricorrente era intervenuta in violazione dell’art. 1 del d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 e dell’allegato E della legge 20 marzo 1865, n. 2248, per effetto della quale, in via subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale, si proponeva incidente di costituzionalità, per violazione dell’art. 76 Cost. Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti all’erroneo inquadramento della vicenda criminosa contestata a M. , censurato per la mancata applicazione al caso di specie dell’art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, così come riformulato dall’art. 2, comma 1, lett. a , d.lgs. 29 settembre 2013, n. 121, dalla quale discendeva la depenalizzazione delle condotte ascritte all’imputato. Con il terzo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 695 e 704 cod. pen., conseguenti all’erroneo inquadramento della fattispecie contestata a M. , censurata sotto il profilo dell’inoffensività della condotta illecita ascritta all’imputato. Con il quarto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all’art. 49, comma secondo, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame non teneva conto delle effettive potenzialità lesive delle bombolette spray in contestazione, che era stata affermata assertivamente dalla Corte territoriale bresciana, in assenza di specifici accertamenti tecnici. Con il quinto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti al fatto che la decisione in esame non teneva conto dell’assenza di consapevolezza dell’illiceità del comportamento di M. , per il quale si invocava l’applicazione dell’art. 5 cod. pen., così come reinterpretato dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 368. Queste ragioni imponevano l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. In via preliminare, deve rilevarsi che la detenzione e la messa in commercio di bombolette spray antiaggressione, contenente oleorisin capsicum, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, integra il reato di cui all’art. 695 cod. pen. Occorre, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui la detenzione di bombolette spray urticante a base di oleoresin capsicum è riconducibile alla fattispecie di reato contestata a M. , laddove tale strumento di autodifesa non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 103 Sez. 1, n. 57624 del 29/09/2017, Greco, Rv. 271901 . Tale inquadramento discende dalla disciplina contenuta nel D.M. 12 maggio 2011, n. 203, con cui il Ministero dell’Interno individuava le condizioni in presenza delle quali uno strumento di difesa poteva presentare caratteristiche di offensività tali da costituire, come nel caso in esame, un pericolo per la pubblica incolumità. Appare, pertanto, condivisibile l’assunto posto a fondamento della decisione impugnata, secondo cui spetta al Ministero dell’Interno l’individuazione delle condizioni per ritenere uno strumento di autodifesa - non riconducibile né alle armi da guerra o tipo guerra né alle armi comuni da sparo - pericoloso per la pubblica incolumità Sez. 1, n. 14807 del 07/01/2016, Delmastro, Rv. 267284 Sez. 1, n. 3116 del 24/10/2011, dep. 2012, Cantieri, Rv. 251825 . Non sussistono, per altro verso, elementi normativi da cui desumere l’intervenuta depenalizzazione delle condotte contestate a M. , con riferimento alla detenzione e alla messa in commercio di bombolette spray antiaggressione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975. Deve, in proposito, rilevarsi che, sul punto, i precedenti giurisprudenziali citati concordano sulla natura penale della violazione allorquando non siano rispettate le condizioni indicate dal D.M. n. 103 del 2011. Né si ritiene possibile una lettura dell’art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975 alternativa a quella recepita nella sentenza impugnata e orientata nella direzione invocata da M. . Si consideri, al riguardo, che, secondo l’art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975, non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri . In questa elencazione, all’evidenza, non sono comprese le bombolette spray antiaggressione di cui si controverte, con la conseguenza che, in assenza di differenti indicazioni normative, non è possibile ricondurre tali strumenti alla previsione dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 110 del 1975, invocata dalla difesa di M. , che presuppone il lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili , non riscontrabile nel caso in esame, nel quale l’offensività non è collegata al lancio di capsule. Il D.M. 12 maggio 2011 citato, dunque, opera nel senso di individuare i criteri tecnici di ammissibilità degli oggetti richiamati dall’art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975 citando una serie di requisiti tecnici. Queste considerazioni non consentono di ricondurre il comportamento criminoso di M. all’illecito amministrativo invocato in sua difesa, dovendosi ribadire, in linea con quanto affermato da questa Corte, che, per le bombolette spray contenente oleorisin capsicum, l’entrata in vigore del D.M. n. 103 del 2011 ha comportato l’enucleazione di tale sostanza come idonea, in linea di principio, a garantire l’autodifesa, però stabilendo in pari tempo le caratteristiche tecniche che debbono possedere i relativi contenitori finalizzati a nebulizzare il principio attivo naturale a base di detta sostanza per escludere ogni loro attitudine a recare offesa alla persona Sez. 1, n. 8624 del 20/09/2017, dep. 2018, Eldhib, non mass. . Né sul punto, il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale bresciana appare censurabile, com’evidente dal passaggio motivazionale esplicitato a pagina 8 della sentenza impugnata, in cui, conformemente alla giurisprudenza di legittimità che si è richiamata Sez. 1, n. 14807 del 07/01/2016, Delmastro, cit. Sez. 1, n. 3116 del 24/10/2011, dep. 2012, Cantieri, cit. , si osservava che il regolamento adottato dal Ministero dell’Interno non fa altro che individuare, in maniera del tutto condivisibile e corretta, i parametri da osservare nella materia degli strumenti di autodifesa, evidenziando quali sono le caratteristiche che possono determinare un pericolo consistente alla persona . Veniva, in questo modo, confutato, con argomenti ineccepibili, l’assunto difensivo secondo cui non è di competenza del Ministero dell’Interno stabilire quale normativa si debba applicare agli strumenti di autodifesa che non siano conformi al decreto ministeriale citato, potendo una tale disciplina essere stabilita solo dalla legge. 2. Le ragioni che si sono esposte nel paragrafo precedente impongono di escludere che la disciplina che si è passata in rassegna concretizzi una violazione dell’art. 76 Cost., in riferimento all’art. 1 cod. pen. e all’allegato E della legge n. 2248 del 1865, non essendosi verificata alcuna violazione della sequenza normativa che, a seguito dell’approvazione della legge 15 luglio 2009, n. 94, portava all’emanazione del D.M. n. 103 del 2011. Tale ultimo provvedimento, infatti, per le ragioni che si sono esposte nel paragrafo precedente, non introduce una disciplina esorbitante rispetto ai poteri normativi riconosciuti all’autorità ministeriale né si pone in contrasto con la previsione dell’art. 3, comma 32, della legge n. 94 del 2009, limitandosi a individuare i criteri tecnici che devono essere osservati nella materia degli strumenti di autodifesa, ponendo in evidenza quali sono le caratteristiche che possono determinare un pericolo per la persona. Non può non rilevarsi in proposito che, nell’ambito della legge n. 94 del 2009, l’art. 3, comma 32 prevedeva l’emanazione da parte del Ministro dell’Interno di un regolamento finalizzato a stabilire le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all’art. 2, terzo comma, della legge n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleorisin capsicum, e che non abbiano l’attitudine a recare offesa alla persona . In questa prospettiva, veniva emanato il D.M. n. 103 del 2011, il cui art. 1, comma 1, descrive i requisiti tecnici che devono possedere gli strumenti di autodifesa previsti dalla legge n. 94 del 2009, di cui vengono enucleate le caratteristiche funzionali, cui ci si è riferiti. Alle prescrizioni dell’art. 3, comma 32, della legge n. 94 del 2009, dunque, l’art. 1, comma 1, del D.M. n. 103 del 2011 si conformava correttamente, stabilendo che Gli strumenti di autodifesa di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche a contenere una miscela non superiore a 20 ml b contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento c la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici d essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale e avere una gittata utile non superiore a tre metri . In questa cornice, prive di rilievo appaiono le censure difensive, secondo cui il D.M. n. 103 del 2011 contiene una disciplina illogica e immotivata delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa in esame, non presentando tale normativa connotazioni di arbitrarietà o illogicità manifeste, idonee a consentire l’attivazione dell’incidente di costituzionalità invocato dalla difesa di M. , come già ribadito da questa Corte Sez. 1, n. 14807 del 07/01/2016, Delmastro, cit. . Né rileva ai presenti fini la mancata acquisizione del concerto con il Ministero del Lavoro, dedotta dalla difesa di M. , che, non determinando l’illegittimità del D.M. n. 103 del 2011, non incide, né direttamente né indirettamente, sulla fattispecie penale contestata all’imputato ex art. 695 cod. pen. e non consente la disapplicazione invocata ai sensi dell’allegato E della legge n. 2248 del 1865 Sez. 3, n. 36366 del 16/06/2015, Faiola, Rv. 265034 . Queste considerazioni impongono di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di M. . 3. Tanto premesso, deve rilevarsi, conformemente alla richiesta formulata dal Procuratore generale di udienza, che il reato di cui all’art. 695 cod. pen., così come contestato a M.L. , a seguito della qualificazione effettuata dalla Corte di appello di Brescia, è estinto per prescrizione. Considerati, in particolare, il titolo di reato, l’epoca di commissione e il prolungamento per gli atti interruttivi, il termine massimo prolungato della prescrizione è spirato il 08/02/2017. La declaratoria di estinzione del reato può essere adottata in questa sede, in quanto la difesa di M. , sia pure in via subordinata al mancato accoglimento delle doglianze principali, ha sollecitato espressamente una tale pronunzia estintiva. Né sussistono nei confronti dell’imputato i presupposti per il suo proscioglimento con formula di merito, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. 3. Ne discende conclusivamente l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato contestato a M.L. è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.