



rapina | 02 Maggio 2018
La sospensione dell’esecuzione della pena non è consentita se la rapina è aggravata
Qualora la rapina sia aggravata, poiché posta in essere ai danni di una persona di età superiore a 65 anni, la presenza di tale aggravante, prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3-quinquies c.p.p., impedisce la sospensione dell’esecuzione della pena secondo il combinato disposto degli artt. 656, comma 9, c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) e 4-bis ord. pen. (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).

(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 18496/18; depositata il 27 aprile)








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