Sciopero del VPO e sospensione del corso della prescrizione: l’organo che sostiene l’accusa può essere equiparato al difensore?

La Cassazione è interrogata sulla possibilità di sospensione del corso della prescrizione nel caso in cui il Vice Procuratore onorario decida di aderire all’astensione collettiva proclamata dai magistrati onorari. Per decidere la controversia la Suprema Corte ha preso in considerazione, con esito negativo, la possibilità di equiparare il VPO al difensore dell’imputato.

Sulla questione la Cassazione con sentenza n. 18101/18, depositata il 24 aprile. Il fatto. La vicenda oggetto di ricorso per cassazione traeva origine dalla decisione dei Giudici di merito con la quale l’imputato veniva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico . L’odierno ricorrente, in qualità di difensore del condannato, lamenta la violazione dell’art. 159, comma 1, n. 3, c.p. Sospensione del corso della prescrizione per aver la Corte territoriale calcolato il rinvio disposto nel dibattimento di primo grado a seguito dell’astensione dall’udienza del VPO ai fini del periodo di sospensione del decorso del termine di prescrizione. Nello specifico l’astensione del Vice Procuratore onorario delegato a svolgere le funzioni del PM in udienza derivava dall’adesione all’iniziativa proclamata dalla categoria dei magistrati onorari. Precisazioni sulla sospensione del corso della prescrizione. Il Supremo Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Infatti l’art. 159 c.p., così come novellato dalla l. n. 251/2005, n. 251, prevede che il corso della prescrizione sia sospeso in caso di sospensione del procedimento o processo per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. Nella prima ipotesi il rinvio non può superare i due mesi e la sospensione comunque non può essere superiore al termine di due mesi decorrente dal momento in cui è cessato l’impedimento . Nella seconda ipotesi, invece, si prevede che il differimento dell’udienza non è soggetto al limite massimo dei due mesi e la sospensione comprende tutto il periodo del differimento causato dalla richiesta dell’imputato o del difensore . E’ consolidato orientamento giurisprudenziale che la richiesta di differimento formulata dal difensore che aderisce all’astensione collettiva sia inquadrabile nella seconda ipotesi prevista dall’art. 159 c.p., in quanto costituisca un legittimo motivo per chiedere ed ottenere di non trattare il processo, ma non costituisca un impedimento a comparire . Di conseguenza il giudice non è tenuto a differire l’udienza entro i due mesi e il tempo processuale perso dovrà necessariamente essere considerato ai fini della sospensione della prescrizione. L’adesione ad una astensione collettività differenze tra difensore e VPO. Ciò premesso gli Ermellini si sono interrogati sulla possibilità di equiparare la sospensione del corso della prescrizione prevista per l’astensione collettiva a cui ha aderito il difensore con la situazione in cui, per lo stesso motivo, sia assente l’organo che sostiene l’accusa. La Suprema Corte ha ritenuto di aderire all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l’adesione del VPO all’astensione delle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria non sospende il decorso dei termini della prescrizione poiché il Procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all’esercizio di funzioni giudiziarie, è comunque tempo ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento . L’equiparazione con l’avvocato non è consentita in quanto il difensore è un soggetto processuale cui spettano diritti e doveri diversi. Infine la Cassazione ha aggiunto che l’adesione alla astensione dalle udienza proclamata dagli Organismi rappresentativi della Magistratura onoraria non è consentita anche perché l’estensione dell’istituto della sospensione della prescrizione ha certamente carattere sfavorevole per l’imputato . Quindi, nel caso in esame, escludendo la sospensione per l’adesione allo sciopero del VPO, il termine di prescrizione del reato è decorso prima della pronuncia d’appello e di conseguenza il Supremo Collegio ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 22 febbraio – 24 aprile 2018, numero 18101 Presidente Miccoli– Relatore Morelli Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva condannato C.S. alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all’articolo 483 c.p. commesso il 31.7.08. 2. Propone ricorso il difensore dell’imputato deducendo, con l’unico motivo, la violazione dell’articolo 159 co. 1 numero 3 c.p. avendo, la Corte, calcolato come periodo di sospensione ai fini del decorso del termine di prescrizione il rinvio disposto nel dibattimento di primo grado a seguito dell’astensione dall’udienza, in adesione all’iniziativa proclamata dalla categoria dei magistrati onorari, del Vice Procuratore Onorario delegato a svolgere le funzioni del Pubblico Ministero in udienza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. L’articolo 159 c.p., novellato dalla L. 5 dicembre 2005, numero 251 articolo 6, prevede, fra l’altro, che il corso della prescrizione rimanga sospeso in caso di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore in caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. La norma, quindi, distingue la sospensione per impedimento dell’imputato o del difensore, dalla sospensione a richiesta dell’imputato o del difensore. Nella prima ipotesi il rinvio non può superare i due mesi e la sospensione comunque non può essere superiore al termine di due mesi decorrente dal momento in cui è cessato l’impedimento. Nella seconda il differimento dell’udienza non è soggetto al limite massimo dei due mesi e la sospensione comprende tutto il periodo del differimento causato dalla richiesta dell’imputato o del difensore. La giurisprudenza ha da tempo risolto la questione se il rinvio dell’udienza disposto dal giudice in accoglimento della richiesta di differimento formulata dal difensore che aderisce alla astensione collettiva sia inquadrabile nella prima o nella seconda ipotesi, ritenendo che la richiesta di differimento dell’udienza per aderire ad una astensione collettiva si inquadri nella seconda ipotesi prevista dell’articolo 159 c.p.p., numero 3, costituisca un legittimo motivo per chiedere ed ottenere di non trattare il processo, ma non costituisca un impedimento a comparire. Il giudice, di conseguenza, non è tenuto a differire l’udienza entro i due mesi e il tempo processuale perduto per questa causa dovrà essere integralmente considerato ai fini della sospensione della prescrizione. Sez. 2, numero 20574 del 12/02/2008 Rv. 23989001 e giurisprudenza costante, da ultimo Sez. 3, numero 11671 del 24/02/2015 Rv. 263052 . Se si ritiene che l’adesione ad una astensione collettiva dalle udienze proclamata dagli Organismi dell’Avvocatura sia equiparabile ad una richiesta di rinvio da parte dell’imputato o del suo difensore, se ne coglie la profonda diversità rispetto alla situazione oggi esaminata, che attiene alla assenza dell’organo che sostiene l’accusa. 2. Merita, quindi, adesione l’indirizzo giurisprudenziale espresso da Sez. 6, numero 35797 del 23/06/2015 Rv. 264722, secondo cui Non sospende il decorso dei termini della prescrizione l’adesione del vice procuratore onorario all’astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria, poiché il Procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all’esercizio di funzioni giudiziarie, è comunque tempo ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento . Il magistrato onorario appartiene all’Ordine giudiziario, così come esplicitamente previsto dall’articolo 4 co.2 RD 30.1.1941 numero 12, nel testo modificato dall’articolo 1 d.lgs. 28.7.1989 numero 273 in senso contrario non può essere letto il contenuto dell’ordinanza della Corte Costituzionale numero 333 del 1990 richiamata nella sentenza Sez. 3 numero 41692/13 di cui si parlerà più oltre pronunciata a tutt’altri fini, cioè per decidere della legittimità costituzionale della delega delle funzioni di Pubblico Ministero ad Ufficiali di Polizia Giudiziaria. L’adesione alle astensione dalle udienze proclamate degli Organismi rappresentativi della Magistratura onoraria, non può, quindi, essere equiparata, quanto agli effetti sul computo della prescrizione, a quella degli avvocati, in quanto il difensore è un soggetto processuale cui spettano diritti e doveri diversi. Tale affermazione non implica certamente una limitazione del diritto, per gli appartenenti alla Magistratura onoraria, di aderire ad iniziative di protesta deliberate dalle associazioni di categoria, in particolare alla astensione delle udienze semplicemente l’astensione dalle udienze dei magistrati onorari non determina gli effetti di cui all’articolo 159 c.p.p Una diversa conclusione determinerebbe l’interpretazione estensiva di un istituto, quale la sospensione dei termini di prescrizione, che ha certamente carattere sfavorevole per l’imputato, sicché, anche sotto tale profilo, deve ritenersi non consentita. 2.1. Una decisione in senso contrario a quella prima citata e qui condivisa Sez. 3, numero 41692 del 04/06/2013 Rv. 256697, secondo cui L’adesione del vice procuratore onorario all’astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria sospende il decorso dei termini della prescrizione richiama la risposta data dal CSM al quesito in ordine alla sostituibilità dei Vice Procuratori onorari in caso di sciopero. Il CSM, premesso che i Vice Procuratori Onorari intervengono in supplenza della magistratura ordinaria, afferma l’obbligo da parte del Procuratore della Repubblica di adottare le necessarie disposizioni per garantire la partecipazione dell’ufficio al dibattimento penale nei casi in cui non sia in concreto possibile da parte del Vice Procuratore Onorario l’esercizio delle funzioni allo stesso delegate , dichiarando peraltro che ciò non contrasta con il doveroso rispetto del diritto di sciopero . Ciò significa, fra l’altro, che l’adesione all’astensione dalle udienze da parte del Vice Procuratore Onorario non ha mai l’effetto di paralizzare la celebrazione del processo, in quanto il Procuratore della Repubblica è tenuto a porvi rimedio attraverso la sostituzione del soggetto che eserciti le funzioni di Pubblico Ministero. Anche sotto tale profilo sarebbe, quindi, arbitraria l’applicazione della norma che prevede la sospensione del corso della prescrizione. 3. Il reato è stato commesso il 31.7.08 ed il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi è decorso il 31.1.16, cioè prima della pronuncia di appello se si esclude la sospensione erroneamente calcolata e dipesa dalla adesione del Vice Procuratore Onorario alla astensione dalle udienze, non vi sono altri periodi di sospensione, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere, il reato, estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.