La data di udienza deve essere comunicata al difensore che riveste tale qualità in quel momento

L’avviso di fissazione dell’udienza deve essere notificato al difensore che al momento dell’atto di fissazione dell’udienza risulta essere ritualmente nominato e non anche al legale che abbia successivamente acquisito tale veste, in quanto con l’emissione dell’avviso di udienza si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria .

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 18038/18, depositata il 23 aprile. Il caso. La Corte d’Appello di Catania confermava il decreto emesso dal Tribunale di Ragusa con cui veniva applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti dell’appellante, il quale eccepiva la nullità del decreto del Tribunale per omessa notificazione, al proprio difensore di fiducia, della data di udienza. La Corte d’Appello, nonostante l’udienza venisse celebrata in presenza del difensore d’ufficio, non rilevava la sussistenza della nullità e ciò in quanto il difensore di fiducia avrebbe dovuto informarsi della data dell’udienza. Inoltre, l’assenza dello stesso non poteva giustificarsi nemmeno per legittimo impedimento. Avverso la pronuncia della Corte distrettuale l’appellante ricorre per cassazione denunciando la nullità del decreto applicativo della misura di prevenzione a causa dell’assenza del difensore di fiducia regolarmente nominato, la nullità del medesimo decreto per omessa indicazione della misura proposta e l’insussistenza dei requisiti per la disposizione della misura. La notifica. Il Supremo Collegio, dichiarando inammissibili i motivi attinenti alla nullità del decreto per omessa indicazione della misura proposta e all’insussistenza dei requisiti per la disposizione della misura, evidenzia come, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, c.p.c., l’omesso avviso di udienza al difensore tempestivamente nominato determina una nullità assoluta qualora la presenza del difensore sia obbligatoria. Tuttavia, la Suprema Corte precisa che l’avviso di fissazione dell’udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell’imputato che rivestiva tale qualità all’atto di fissazione dell’udienza e non anche all’avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l’emissione dell’avviso di udienza si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria . Ebbene, nel caso di specie, il difensore ritualmente nominato rispetto cui eseguire la notifica – e nei confronti del quale è stata eseguita – risultava essere quello d’ufficio, pertanto la successiva nomina di un difensore di fiducia da parte del ricorrente in prossimità dell’udienza non comportava alcun obbligo di avviso al nuovo difensore . La Corte dunque rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 27 febbraio – 23 aprile 2018, n. 18038 Presidente Sarno – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava quello del Tribunale di Ragusa di applicazione nei confronti di R.S. della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e di presentazione giornaliera all’Autorità di Pubblica sicurezza. L’appellante aveva eccepito la nullità del decreto del Tribunale per mancata notifica al difensore di fiducia della data di udienza. R. , inizialmente latitante, era stato successivamente arrestato all’udienza del 2/12/2016, pertanto, il Tribunale - presente il difensore d’ufficio - aveva rinviato il procedimento al 10/2/2017 disponendo la notifica della citazione al proposto questi, in data 30/1/2017, aveva nominato un difensore di fiducia, al quale il decreto di fissazione dell’udienza non era stato notificato. L’udienza era stata celebrata con la presenza del difensore d’ufficio. Secondo la Corte territoriale, non si era verificata alcuna nullità il difensore di fiducia non aveva alcun diritto a ricevere la notifica del decreto di fissazione dell’udienza del 10/2/2017, essendo sua cura informarsi della data del rinvio dell’udienza la sua assenza non era stata giustificata da alcun legittimo impedimento. Nel merito del provvedimento, la Corte dava atto che l’ordinanza cautelare emessa nei confronti di R. per i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso e rapina era stata annullata, ma osservava che ciò era avvenuto per il mancato rispetto dell’art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni dei collaboranti tali regole non trovano applicazione nel procedimento di prevenzione, nel quale il giudice è titolare di un autonomo potere di valutazione, anche alla luce della diversità del concetto di partecipazione ad associazione mafiosa e di appartenenza ad essa. La Corte ricordava che Ru.Al. aveva descritto la scalata criminale di R. nel clan mafioso di e che, nel 2004, il proposto era già stato condannato per concorso esterno in tale associazione anche M.G. aveva confermato la vicinanza di R. a S.A. , esponente di spicco del clan N. , aggiungendo che R. era dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, circostanza confermata da Sr.Al. recenti intercettazioni avevano registrato una conversazione tra R. e un esponente mafioso avente ad oggetto affari illeciti, tra cui la gestione di spaccio di stupefacenti e un’altra nella quale R. aveva redarguito A.S. per il mancato versamento nelle casse del clan di una parte dei proventi dell’attività illecita commessa nel territorio di . Si trattava di elementi da cui dedurre la attuale pericolosità del soggetto ai sensi dell’art. 4, lett. a D. L.vo 159 del 2011. La misura e l’entità della stessa venivano ritenute congrue. 2. Ricorre per cassazione il difensore di R.S. , deducendo, in un primo motivo, violazione di legge processuale. La Corte avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto applicativo della misura di prevenzione attesa l’assenza del difensore di fiducia regolarmente nominato dal proposto prima dell’udienza di trattazione in un procedimento nel quale la sua presenza era obbligatoria. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 4 e 7 D. L.vo 159 del 2011. La Corte avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa indicazione della misura proposta e del tipo di pericolosità posta a fondamento della richiesta. Con un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei requisiti della pericolosità attuale del proposto. Il materiale valorizzato dalla Corte territoriale per confermare l’applicazione della misura di prevenzione non risultava idoneo ed adeguato a dimostrare l’appartenenza di R. all’associazione mafiosa e, quindi, ad inferirne la pericolosità attuale. Il ruolo nell’ambito dell’associazione mafiosa e il contributo fattivo di R. erano stati esclusi già in sede cautelare, atteso l’annullamento dell’ordinanza cautelare da parte del Tribunale del riesame gli ulteriori elementi valorizzati nel decreto erano risalenti nel tempo il riferimento alle intercettazioni recenti era irrilevante, atteso che C.F. è soggetto incensurato. In definitiva, sussistevano violazione di legge e apparenza della motivazione sia con riferimento alla rilevanza delle condotte ai fini della prevenzione, sia con riferimento all’attualità della pericolosità. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Non vi è dubbio che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 - dep. 10/06/2015, Maritan, Rv. 263598 tuttavia, le Sezioni Unite hanno definitivamente stabilito che l’avviso di fissazione dell’udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell’imputato che rivestiva tale qualità all’atto di fissazione dell’udienza e non anche all’avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 - dep. 10/06/2015, Maritan, Rv. 263600 . Si tratta della situazione verificatasi nel caso di specie il difensore d’ufficio ritualmente nominato a seguito della accertata latitanza del proposto era presente all’udienza del 2/12/2016 davanti al Tribunale di Ragusa, in quanto tempestivamente avvisato a tale udienza era stata deciso il differimento del procedimento al 10/2/2017 al fine di permettere la partecipazione al proposto, nel frattempo arrestato quindi, il difensore d’ufficio aveva avuto conoscenza della fissazione dell’udienza successiva adottata dal Tribunale. In definitiva, la successiva nomina di un difensore di fiducia da parte di R. in prossimità dell’udienza del 10/2/2017 non comportava alcun obbligo di avviso al nuovo difensore. 2. Il secondo motivo di ricorso è generico e, soprattutto, non è stato proposto con l’atto di appello, nel quale si contestava soltanto la sussistenza dei presupposti della pericolosità sociale e della sua attualità. Il motivo, pertanto, è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3 cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge non dedotta con i motivi di appello. 3. Il terzo motivo è, invece, inammissibile in effetti, il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello può essere proposto solo per violazione di legge art. 10, comma 3, D. L.vo 159 del 2011 . Il motivo menziona espressamente il vizio di manifesta illogicità della motivazione, di cui all’art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen. e, in effetti, le argomentazioni svolte sollecitano una rivisitazione nel merito della decisione impugnata, sostenendo la mancanza della certezza e della pregnanza degli elementi probatori valorizzati dalla Corte territoriale ma non affermando che alcuni di essi erano del tutto inutilizzabili d’altro canto, la censura di apparenza della motivazione del decreto impugnato è manifestamente infondata, atteso che, al contrario, il decreto è ampiamente motivato in ordine alla appartenenza di R. all’associazione mafiosa e alla sua attività di spaccio di sostanze stupefacenti e affronta espressamente anche il tema dell’attualità della pericolosità, facendo riferimento a intercettazioni assai recenti. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.