Prima la borsa, poi lo scontro fisico per garantirsi la fuga: condannato per rapina

Impossibile, secondo i Giudici, parlare di semplice scippo. Decisiva la ricostruzione dell’episodio, da cui è emerso che il ladro ha sì afferrato la borsa, ma poi si è reso protagonista di una colluttazione per garantirsi l’impunità.

Prima ha afferrato la borsa, poi è stato costretto allo scontro fisico per riuscire a garantirsi la fuga. Logico parlare, secondo i Giudici, di rapina, e non di semplice scippo. Consequenziale la condanna per un giovane ladro Cassazione, sentenza n. 17698/2018, Sezione Seconda Penale, depositata oggi . Violenza. Nessun dubbio hanno espresso i Giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello l’episodio incriminato, verificatosi nella zona di Firenze, è valutabile come rapina impropria . Così, una volta accertata la responsabilità dell’uomo sotto accusa, è inevitabile la sua condanna. Nessun dubbio, in sostanza, sul fatto che egli abbia prima agito per l’impossessamento di una borsa e poi sia stato protagonista di una colluttazione con un uomo, colluttazione che, osservano in Cassazione, era finalizzata ad ottenere l’impunità e a rendere efficace la fuga col bottino. Così, anche per i giudici del ‘Palazzaccio’ si deve parlare di rapina impropria , poiché è sufficiente che il ladro, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa altrui , utilizzi la violenza o la minaccia per garantirsi il possesso della res .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 5 – 19 aprile 2018, n. 17698 Presidente Gallo – Relatore Pardo Ritenuto in fatto e in diritto 1.1 La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 28/02/2017, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Firenze, in data 27/06/2016, nei confronti di PE. AR. in relazione al reato di cui all' art. 628 CP 1.2 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di rapina impropria in luogo della sola ipotesi tentata ovvero del meno grave reato di tentato furto con strappo. 2.1 II motivo è inammissibile perché reiterativo di questioni già devolute al giudice di appello e da questi adeguatamente risolte oltre che fondato su una alternativa ricostruzione dei fatti del tutto priva di qualsiasi riscontro. Ed infatti, la corte di appello, ha ampiamente sottolineato come la colluttazione con il Butters sia avvenuta dopo l'impossessamento della borsa e fosse finalizzata ad ottenere l'impunità in tal modo il giudice di merito si è esattamene attenuto al principio di diritto secondo cui ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res , mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Rv. 269858 . Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 , al versamento della somma, che ritiene equa, di Euro duemila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.