Non giustificata la contumacia della nomade

Il caso di specie trae origine dalla richiesta di rimessione in termini per impugnare promossa dalla condannata, la quale appartenendo ad una famiglia nomade, era rimasta contumace per tutto il procedimento di primo grado perché trasferitasi fuori dall’Italia. La Cassazione si esprime ribadendo la rilevanza dell’onere dell’imputato di mantenersi in contatto con il proprio difensore.

Sul punto la Cassazione con sentenza n. 17420/18, depositata il 18 aprile. La vicenda. La Corte d’Appello di Genova aveva disatteso la richiesta di rimessione in termini per proporre impugnazione contro la sentenza del Tribunale di Massa che aveva condannato la richiedente alla pena di giustizia per il reato di furto. Contro il rigetto della domanda di rimessione in termini la condannata ha proposto ricorso per cassazione deducendo che l’estratto contumaciale della sentenza veniva notificato al difensore domiciliatario, ma la ricorrente, appartenendo ad una famiglia nomade, si era spostata fuori dall’Italia e per questi motivi non aveva avuto effettiva conoscenza del giudizio di primo grado. Diritto alla rimessione in termini. La Cassazione ha ribadito i consolidati principi giurisprudenziali secondo i quali è illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di rimessione in termini fondato solo sul rilievo della regolarità formale della notifica, in quanto tale notificazione, se non è eseguita a mani del destinatario interessato, non può essere da sola considerata dimostrativa della effettiva conoscenza dell’atto . Inoltre, ricorda la Corte, l’imputato contumace, che abbia nominato difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il medesimo non ha diritto alla restituzione del termine per impugnare quando il mandato difensivo sia stato effettivamente esercitato e la notifica degli atti sia regolarmente avvenuta presso il domicilio eletto , in quanto, in questi casi, salvo prova contraria, si deve ritenere che il condannato in absentia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento. Contatti con il difensore. Ciò premesso gli Ermellini osservano che, nel caso in esame, la ricorrente aveva partecipato in vinculis al giudizio di patteggiamento e, una volta rimessa in liberta, con notifica al difensore domiciliatario, veniva chiamata in giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento della sentenza di patteggiamento. Il difensore nominato aveva, altresì, ricevuto l’estratto contumaciale e aveva proposto impugnazione avverso la sentenza, rinunciando al mandato difensivo solo in limite del giudizio di appello . Secondo la Corte detta rinuncia non è equiparabile ad un abbandono della difesa, in quanto l’inputato deve intendersi gravato di un onere di mantenersi in contatto con il difensore di fiducia per essere informato sugli sviluppi del processo che lo riguarda . Per questi motivi la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 1 febbraio – 18 aprile 2018, n. 17420 Presidente Piccialli– Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1. Ricorre dinanzi al Supremo Collegio V.K. - alias D.M. tramite il proprio difensore di fiducia avverso la ordinanza della Corte di Appello di Genova che aveva disatteso la richiesta di rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Massa in data 6.11.2007 che la aveva condannata alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 300 di multa in relazione a ipotesi di reato di furto in appartamento, sentenza confermata dalla Corte di Appello di Genova in data 27.10.2011, esecutiva dal 15.2.2014. 2. Assume la ricorrente che l’estratto contumaciale della sentenza era stato notificato al difensore domiciliatario e che la stessa, una volta posta in libertà, appartenendo ad una famiglia nomade, si era spostata fuori dall’Italia, per farvi rientro nell’anno 2014 allorquando veniva tratta in arresto proprio in relazione alla esecuzione di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti, tra cui quella concernente il titolo esecutivo sopra indicato. 2.1 Assume ancora di non avere avuto effettiva conoscenza del giudizio di primo grado, a partire dalla propria rimessione in libertà, e che erano del tutto mancate comunicazioni con i propri difensori di fiducia in relazione al presente giudizio e all’uopo allega atti da cui sarebbe risultata la sua condizione di irreperibilità in territorio italiano in relazione ad altri procedimenti a suo carico e documenti attestanti la sua minore età al momento in cui era stata sottoposta ad arresto e al giudizio. Per tali ragioni chiede la restituzione del termine per la impugnazione. Considerato in diritto 1.I motivi di ricorso non sono fondati e il ricorso deve essere respinto. Quanto alla richiesta di restituzione del termine il secondo comma dell’articolo 175 cod.proc.pen. nella attuale formulazione, esonera il ricorrente dall’onere di fornire evidenza di non avere avuto effettiva conoscenza del decreto penale di condanna o della sentenza contumaciale emessa nei propri confronti, ma stabilisce che è compito della autorità giudiziaria verificare la ricorrenza di una siffatta conoscenza. 2. Appare altresì palese che la disciplina dettata dalla suddetta disposizione trae origine dalla esigenza di fornire tutela impugnatoria al destinatario anche nel caso in cui, pure a fronte di una notifica formalmente regolare secondo le regole che disciplinano il procedimento notificatorio, nondimeno lo stesso non abbia avuto concreta cognizione della esistenza del processo o della pronuncia di condanna, così da potere reagire tempestivamente. Di talché è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa istanza fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notifica, in quanto quest’ultima, se non eseguita in mani del destinatario interessato, non può essere da sola considerata dimostrativa della effettiva conoscenza dell’atto sez.III, 30.4.2014, Amato, Rv. 259633 . 3. Peraltro con riferimento alla prospettiva di una notifica effettuata a mani dell’interessato è tuttavia dirimente la stessa giurisprudenza invocata dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi, ove si afferma che non ha diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza l’imputato contumace che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il medesimo, quando il mandato difensivo sia stato effettivamente esercitato e la notifica degli atti sia regolarmente avvenuta presso il domicilio eletto, dovendosi ritenere, in assenza di specifiche allegazioni contrarie, che il condannato in absentia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del relativo esito decisorio Sezione Sesta 04/02/2011, ric. Tanzi Rv 250054 3.1 Peraltro nella motivazione della medesima pronuncia si ricorda che la notificazione dell’estratto della sentenza contumaciale di primo grado al pari di quello della sentenza di appello al difensore domiciliatario eletto è ad ogni effetto equiparata alla notificazione personale all’imputato, di tal che nessuna lesione dei diritti di difesa è ravvisabile nel caso di specie, segnatamente alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo evocata dalla stessa sentenza n. 317/2009 della Corte Costituzionale . 4. Va inoltre evidenziato come nel caso in specie la ricorrente abbia partecipato in vinculis al giudizio in cui veniva applicata la pena e, una volta rimessa in libertà, era chiamata a partecipare al giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di pena patteggiata, previa notifica al difensore avv.to Simionati anche quale domiciliatario della medesima, al quale pure, a seguito della dichiarazione di contumacia della prevenuta, era stata notificato l’estratto contumaciale della sentenza, e che aveva proposto impugnazione avverso la medesima sentenza, rinunciando al mandato difensivo solo in limine del giudizio di appello, condotta ex se non equiparabile ad un abbandono di difesa, rimanendo pur sempre valida l’affermazione - che si legge parimenti nella stessa motivazione della sentenza Tanzi - secondo cui l’imputato deve intendersi gravato di un onere di mantenersi in contatto con il difensore di fiducia per essere informato sugli sviluppi del processo che lo riguarda . 4.1 Tale conclusione risulta confortata dalla giurisprudenza sovranazionale v. sentenza Cedu del 02/09/2004, ric. Kimmel contro Italia e ribadita ancora di recente v. Cass., Sez. 4a, n. 20655 del 14/03/2012, Fenoli, Rv 254072 secondo cui il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini, né, in caso di sentenza contumaciale, quella dell’assenza di colpa dell’imputato nel non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione poiché grava sull’imputato l’onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito . 5. Gli ulteriori richiami operati nell’atto di impugnazione oggi in esame a precedenti di questa Corte, afferenti la necessità di una verifica della permanenza del legame professionale fra patrocinatore ed assistito, debbono intendersi parimenti non decisivi, trattandosi di decisioni univocamente riferibili a nomine di difensori d’ufficio v., ex plurimis, Cass., Sez. 1a, n. 16002 del 06/04/2006, Latovic, nonché, da ultimo, Cass., Sez. 2a, n. 43436 del 27/06/2013, Beye . Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.