Il difensore deve indicare le finalità della richiesta di accesso alle intercettazioni

La nullità dell’ordinanza di applicazione della custodia cautelare non può essere fatta valere qualora il difensore non sia venuto in possesso delle intercettazioni riguardanti il proprio assistito per cause imputabili a negligenze difensive, come ad esempio l’omessa indicazione delle finalità riguardanti la richiesta di accesso alla registrazione delle intercettazioni.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 17424/18, depositata il 18 aprile. Il caso. Il Tribunale di Bari rigettava l’istanza di riesame avente ad oggetto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Avverso l’ordinanza di diniego l’istante ricorre per cassazione denunciando come il difensore di questi non avesse avuto modo di ottenere, nonostante esplicita richiesta al PM, le copie delle conversazioni ambientali captate durante le indagini e che tale circostanza comportava violazione del diritto di difesa. Le copie delle intercettazioni. Il Supremo Collegio, sottolinea come la Corte Costituzionale abbia sancito il diritto del difensore dell’intercettato all’ottenimento delle copie delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni utilizzate ai fini dell’adozione di un provvedimento cautelare. Inoltre, i Giudici di legittimità ricordano che le Sezioni Unite hanno affermato che alla natura incondizionata del diritto del difensore di accedere alle registrazioni, tratteggiata dalla Consulta, corrisponde per il PM, destinatario della richiesta, l’obbligo di assicurarlo per consentirne in maniera efficace l’esperimento di tutti i rimedi previsti dal codice di rito , precisando che il PM debba provvedere alla richiesta in termini ristretti e che il mancato ottemperamento alla richiesta deve essere allegato dalla parte affinché la circostanza possa rilevare nel procedimento incidentale de libertate . Pertanto, tale circostanza non può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità. Ciò posto, la Suprema Corte evidenzia che la richiesta di acceso alle intercettazioni debba essere tempestivamente presentata in relazione all’udienza del Tribunale del riesame nei termini di cui all’art. 309, comma 9, c.p.p. e contenere la finalità della richiesta, non essendo il PM obbligato a comunicare al difensore richiedente l’esito della richiesta. Dunque, l’ordinanza di applicazione della misura cautelare può essere nulla solo nell’ipotesi di rifiuto o ingiustificato ritardo del PM nel consentire l’accesso alle registrazioni , sempre se il difensore dimostri di essersi attivato tempestivamente e diligentemente per la richiesta e l’esame del materiale . Le negligenze difensive. Nel caso di specie, la Suprema Corte rileva come non vi siano state irregolarità nell’applicazione delle norme e dei principi esposti. Parallelamente, i Giudici di legittimità riconoscono la presenza di una serie di negligenze difensive, in particolare che nella richiesta di accesso non era specificata la finalità e che, di fronte ad una risposta tempestiva del PM, il difensore non si era attivato . La Corte dunque rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 marzo – 18 aprile 2018, numero 17424 Presidente Piccialli – Relatore Menichetti Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bari, con ordinanza in data 20 novembre 2017, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di A.M. avverso l’ordinanza emessa in data 30 ottobre 2017 dal G.I.P. del Tribunale di Trani, di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73, commi 1, 1 bis e 4, D.P.R. numero 309/90, con l’aggravante della recidiva reiterata specifica. 2. Ha proposto ricorso l’A. , tramite il difensore di fiducia, lamentando, con unico motivo, violazione di norme processuali e vizio motivazionale in relazione all’articolo 268 c.p.p. Deduce che era stato autorizzato dal P.M. ad ottenere copia su supporto dvd delle conversazioni in ambientale relative alla sua posizione, specificamente indicate, ma che tale richiesta era rimasta inevasa perché recatosi il 15 novembre 2017 presso i Carabinieri di Molfetta aveva appreso che supporti informatici con le registrazioni delle intercettazioni erano materialmente altrove, essendo state trasmesse alla Procura di Trani fin dal mese di febbraio. Contrariamente a quanto ritenuto nella impugnata ordinanza, si era verificata una nullità per violazione del diritto di difesa, secondo quanto chiaramente statuito dalla Corte Costituzionale, con sentenza numero 336/2008, e dalla Corte di Cassazione con sentenza a Sezioni Unite numero 20300 del 22 aprile 2010. Di qui la richiesta di annullamento dell’impugnato provvedimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato. 2. Prima di esaminare il caso di specie, giova ripercorrere i principi affermati da questa Corte Suprema sul tema che interessa. Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza in dell’8-10 ottobre 2008, numero 336, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 268 cod.proc.penumero , nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. Il diritto costituzionalmente protetto della difesa di conoscere le registrazioni poste a base del provvedimento eseguito , con conseguente possibilità di ottenere copia della traccia fonica, si atteggia così a diritto incondizionato , il cui esercizio è preordinato allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali . L’intervento della Corte Costituzionale, pur avendo riguardato solo l’articolo 268 cod.proc.penumero in tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione, ha assunto decisiva rilevanza anche nell’assetto normativo dell’articolo 309 cod.proc.penumero , in tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, in cui occorre valutare la sussistenza o meno dei presupposti geneticamente legittimanti la imposta misura cautelare. Gli ulteriori aspetti dell’esercizio del diritto di accesso sono stati esaminati ed approfonditi della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte numero 20300 del 22/4/2010, in procedimento Lasala richiamata sia dall’odierno ricorrente, sia nella impugnata ordinanza . Hanno ribadito le Sezioni Unite - in linea con la pronuncia del giudice delle leggi che il diritto all’acquisizione della copia può concernere unicamente le intercettazioni i cui esiti captativi siano stati posti a fondamento della richiesta di emissione del provvedimento cautelare e che tale diritto è esercitabile dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ma non necessariamente prima della richiesta di riesame, non essendo ravvisabile al riguardo alcun termine perentorio ai sensi dell’articolo 173 cod.proc.penumero . Alla natura incondizionata del diritto del difensore di accedere alle registrazioni, tratteggiata dalla Consulta, corrisponde per il pubblico ministero, destinatario della richiesta, l’obbligo di assicurarlo per consentire in maniera efficace l’esperimento di tutti i rimedi previsti dal codice di rito. Se questo è lo scopo, è evidente che, pur mancando l’indicazione espressa di un termine entro il quale il P.M. debba provvedere sulla richiesta di copia, essa debba essere rilasciata in termini ristretti, in tempo utile per consentirne la disamina in vista del riesame, così come è del pari necessario che anche la richiesta difensiva venga avanzata in tempo utile rispetto alle cadenze temporali indicate, per quanto nella specie rileva, dall’articolo 309, comma nono, cod.proc.penumero , anche in considerazione della complessità o meno delle operazioni di duplicazione delle intercettazioni, del loro numero, della facilità o meno di essere estrapolate da un più ampio materiale investigativo. Ove il pubblico ministero non ottemperi tempestivamente alla richiesta di accesso alle registrazioni e di trasposizione su nastro magnetico delle conversazioni o comunicazioni captate - osservano ancora le Sezioni Unite - perché la circostanza possa rilevare nel procedimento incidentale de libertate, la parte ha l’onere di specifica allegazione e documentazione al riguardo, in quella sede. Se tanto non venga specificamente dedotto, il difensore rinuncia del tutto alla possibilità di contestare la presunzione di esistenza e di conformità del contenuto del brogliacci a quello delle conversazioni o comunicazioni captate, il tribunale del riesame nessun accertamento è tenuto ad eseguire al riguardo, e il rilievo non può essere formulato per la prima volta in sede di legittimità. 3. Le Sezioni semplici di questa Corte, uniformandosi a tali due importanti arresti giurisprudenziali, hanno quindi affermato, in singoli casi, una serie di principi cui occorre tenere conto nella risoluzione della questione a giudizio. E precisamente i seguenti. La richiesta del difensore volta ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, deve essere tempestivamente proposta in relazione alla udienza del tribunale del riesame ed alle cadenze temporali indicate dall’articolo 309, comma nono, cod.proc.penumero , tenuto conto del grado di complessità delle operazioni di duplicazione delle intercettazioni, del tempo necessario per la verifica di eventuali discordanze tra i testi posti a base delle decisioni cautelari e quelli risultanti dall’ascolto diretto, nonché del momento di deposito della richiesta di riesame Sez.6, numero 32571 del 24/6/2010, Rv.248548 . Tale richiesta di accesso può essere presentata anche prima della proposizione del riesame, essendo funzionale allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali Sez.1, numero 20547 del 17/1/2011, Rv.250223 . Costituisce poi onere della difesa specificare al P.M. che l’istanza di accesso alle registrazioni di conversazioni telefoniche intercettate è finalizzata alla presentazione della richiesta di riesame, essendo tale precisazione necessaria per consentire al pubblico ministero il tempestivo adempimento dell’obbligo di rilascio delle copie delle conversazioni utilizzate per l’adozione dell’ordinanza cautelare Sez. 4, numero 29645 del 20/4/2016, Rv.267749 Sez.4, numero 24866 del 28/5/2015, Rv.263729 . Non grava invece sul P.M. alcun obbligo di comunicazione al difensore dell’indagato del provvedimento con cui ha deciso sull’istanza di accesso alla registrazione delle intercettazioni telefoniche utilizzate per l’adozione di una misura cautelare, essendo onere dello stesso difensore informarsi dell’eventuale accoglimento ovvero del rigetto della suddetta istanza o anche solo della sua mancata considerazione, ma sta al difensore l’onere di dimostrare di essersi attivato per prendere cognizione della sorte dell’istanza formulata Sez.6, numero 29848 del 24/4/2012, Rv.253252 Sez.6, numero 38673 del 7/10/2011, Rv.250848 . Ne deriva che costituisce causa di nullità dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare il rifiuto o l’ingiustificato ritardo del P.M. nel consentire l’accesso alla registrazione delle conversazioni telefoniche o ambientali o anche di riprese audiovisive utilizzate ai fini dell’applicazione della misura medesima, sempre che il difensore dell’interessato dimostri di essersi attivato tempestivamente e diligentemente per la richiesta e l’esame del materiale, anche richiedendo, nel caso di oggettiva impossibilità di completare la propria attività, il rinvio dell’udienza di riesame ai sensi dell’articolo 309, comma 9 bis, cod.proc.penumero Sez.2, numero 54721 del 1/12/2016, Rv.268916 . 4. Il Tribunale del Riesame di Bari, nella ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali principi. In primo luogo ha esposto analiticamente i vari momenti dell’iter seguito dal difensore dell’A. , che possono essere brevemente così riassunti, alla luce degli atti a disposizioni di questo Collegio, esaminabili perché relativi alla violazione di un diritto di difesa asseritamente conseguito ad una nullità di ordine processuale il giorno 8 novembre 2017 il difensore depositava richiesta di accesso, senza specificare che era volta alla presentazione di un’istanza di riesame, istanza depositata il successivo 9 novembre gli atti pervenivano al Tribunale il 10 novembre, giorno di inizio di decorrenza del termine di dieci giorni per provvedere, ex articolo 309, comma 9, cod.proc.penumero il P.M. in data 11 novembre autorizzava il rilascio di copie a cura della P.G. operante il 15 novembre la difesa depositava presso la Procura della Repubblica di Trani una nota di sollecito, anche in questo caso senza specificare che la richiesta di accesso era preordinata alla discussione che si sarebbe tenuta davanti al Tribunale del Riesame il giorno 16 e, la mattina stessa della udienza, mezz’ora prima dell’orario fissato, una seconda nota di sollecito all’udienza del 16 novembre non veniva richiesto rinvio, nonostante vi fossero per il Tribunale ancora quattro giorni utili entro i quali adottare la decisione. Ha quindi rilevato il Tribunale una serie di negligenze difensive, in particolare che nella richiesta di accesso non era specificata la finalità e che, di fronte ad una risposta tempestiva del P.M., il difensore non si era attivato presso i Carabinieri di Molfetta, lasciando inutilmente decorrere cinque giorni utili, e nessuna richiesta di rinvio aveva poi formulato dinanzi al Tribunale di Trani all’udienza del 16 novembre, nonostante il termine per la decisione scadesse il 20 novembre. Anche la circostanza oggi dedotta dal ricorrente di una comunicazione telefonica, da parte dei Carabinieri di Molfetta, che informava il difensore aver ricevuto solo il giorno 15 novembre la delega per l’esecuzione della copia, oltre ad essere apodittica, a ragione non è stato considerata dal Tribunale, poiché spettava al difensore, nell’adempimento diligente del proprio mandato professionale, una volta presentata la richiesta di accesso, seguirne l’iter con la dovuta attenzione. Nel ricorso in esame nulla si aggiunge rispetto a tale motivata risposta dei giudici di merito, e nulla si specifica in relazione alla non conformità delle registrazioni captate rispetto a quanto risulta dall’ordinanza applicativa della misura. Le prospettate censure sono perciò destituite di fondamento. 5. Per tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Segue la comunicazione ex articolo 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.penumero P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’articolo 94 c.1 ter disp. att. del c.p.p