Irrilevante per l’ammissione al gratuito patrocinio che il figlio sia fiscalmente a carico dei genitori

La Suprema Corte ribadisce che per l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio la nozione rilevante non è quella di familiare fiscalmente a carico bensì quella di familiare convivente.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 17426/18, depositata il 18 aprile. Il caso. Il Presidente del Tribunale di Taranto rigettava con ordinanza l’opposizione avverso il diniego di ammissione a patrocinio a spese dello Stato, rilevando come nonostante il richiedente non fosse convivente con i propri genitori, fiscalmente risultava a carico dei medesimi. Avverso l’ordinanza del Tribunale il richiedente ricorre per cassazione denunciando l’erronea equiparazione tra soggetto fiscalmente a carico e soggetto convivente, nonostante i genitori del ricorrente ed il medesimo avessero residenze differenti. L’ammissione al gratuito patrocinio. Il Supremo Collegio sottolinea come, ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, nel reddito complessivo dell’istante, ai fini dell’ammissione al patrocinio gratuito, non deve essere computato il reddito del familiare non convivente fiscalmente a carico . Dunque, la Suprema Corte nell’annullare con rinvio l’impugnata ordinanza ribadisce che deve concludersi che la nozione rilevante ai fini dell’ammissione e della conservazione del beneficio del gratuito patrocinio, non è quella di familiare a carico bensì quella di familiare convivente .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 marzo – 18 aprile 2018, n. 17426 Presidente Blaiotta – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Il Presidente del Tribunale di Taranto, con ordinanza emessa in data 13/7/2017, rigettava l’opposizione proposta da P.D. , avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Avverso tale provvedimento, proponeva ricorso per Cassazione il richiedente, a mezzo di difensore, ai sensi dell’art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002. Nell’unico motivo di ricorso, deduceva vizio di violazione di legge in relazione all’art. 76, comma 2, d.P.R. 115/2002. 2.1 Premetteva la difesa, di avere depositato, in data 16/11/2015, richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Venivano disposte indagini, dalle quali risultava che l’interessato non aveva percepito alcun reddito nell’anno di imposta 2014 le dichiarazioni dei redditi di entrambi i genitori dell’istante, riportavano quale familiare a carico, al 50%, il figlio P.D. , essendo il loro reddito complessivo superiore alla soglia massima per poter usufruire del beneficio. Sulla base di tali esiti, la richiesta di ammissione al beneficio, veniva dichiarata inammissibile dal G.i.p. del Tribunale di Taranto in data 05/12/2016. Avverso il provvedimento di diniego, l’istante proponeva impugnazione innanzi al Presidente del Tribunale, che rigettava l’opposizione evidenziando che dall’ultima dichiarazione dei redditi dei genitori dell’opponente acquisita agli atti, l’unica rilevante ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 115/02, il reddito dei componenti della famiglia era sicuramente superiore al limite di cui agli artt. 76 e 92 del citato d.P.R. posto che, dalla suddetta dichiarazione, si evinceva che il P. è vivente a carico dei genitori, al di là del suo effettivo domicilio. 2.2 La difesa lamentava che il giudice era incorso in una violazione di legge. All’uopo rilevava che il ricorrente ed i suoi genitori hanno due residenze diverse. Ai fini dell’ammissione al patrocinio gratuito, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 115/2002, il reddito computabile, ove l’interessato conviva con il coniuge o altri familiari, è costituito dalla somma dei redditi conseguiti, nel medesimo periodo, da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Pertanto, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua come reddito da considerare per l’ammissione al beneficio, quello derivante dalla somma dei redditi di ciascun convivente del richiedente. Si deve pertanto ritenere che la nozione rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio non è quella del familiare fiscalmente a carico, bensì, quella del familiare convivente. 3. Il Procuratore Generale chiedeva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con l’adozione di ogni conseguente statuizione. Considerato in diritto 1. I motivi di ricorso sono fondati e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Taranto. 2. Ai sensi dell’art. 76, comma secondo, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, se il richiedente convive con il coniuge o con altro familiare, il reddito computabile ai fini della ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo, da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato è incentrato sulla circostanza che il richiedente risulta essere fiscalmente a carico dei genitori, benché non sia convivente con loro. La circostanza che l’istante ed i genitori siano residenti in luoghi diversi è desumibile dal provvedimento di rigetto, dove si afferma che è ininfluente l’effettivo domicilio dell’istante. 3. Ebbene, la valutazione espressa dal Tribunale, è fondata sulla erronea equiparazione tra soggetto fiscalmente a carico di un determinato nucleo familiare e soggetto convivente. Si tratta di condizioni non coincidenti e non equiparabili ai fini della determinazione del reddito valutabile per l’ammissione o il diniego del beneficio. Sul punto, in un caso del tutto assimilabile al presente, si è già espressa questa Sezione, affermando il seguente principio Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell’istante, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non deve essere computato il reddito del familiare non convivente fiscalmente a carico. Sez. 4, n. 33428 del 07/03/2014, Rv. 261565 . Nella motivazione, si è precisato che tale interpretazione risulta coerente con le diverse finalità sottese alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e di quella relativa alla regolamentazione tributaria. Quest’ultima, nel prendere in esame il caso del familiare non convivente fiscalmente a carico, mira a dare rilevanza all’incidenza del peso determinato dai familiare, ancorché non convivente, sul contribuente dichiarante. Per contro, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua il reddito compatibile con il beneficio in rapporto allo stato di convivenza, ravvisando in essa una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di fare affidamento non solo sul proprio personale reddito ma anche su quello degli altri familiari conviventi. Pertanto, deve concludersi che la nozione rilevante ai fini dell’ammissione e della conservazione del beneficio del gratuito patrocinio, non è quella di familiare a carico bensì quella di familiare convivente. 5. Ne consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata al Presidente Tribunale di Taranto che si atterrà ai principi sopra richiamati. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Taranto.