Il terzo può proporre appello o giudizio di riesame avverso il sequestro preventivo

La Suprema Corte sancisce, con un principio di diritto, la possibilità per il terzo di proporre appello ex art. 322-bis c.p.p. o giudizio di riesame avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto o eseguito su beni di sua proprietà ma nella disponibilità dell’indagato.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 16695/18, depositata il 16 aprile. Il caso. Il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile l’appello proposto da un terzo avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo emesso dal GIP. Il Tribunale riteneva che le questioni dovevano essere proposte in sede di incidente di esecuzione e non già con l’appello, nonostante l’appellante avesse proposto impugnazione in ragione del sequestro preventivo di somme a questi appartenenti, sebbene l’operazione di sequestro fosse stata disposta nei confronti di una società. Avverso la pronuncia del Tribunale l’appellante ricorre per cassazione denunciando l’illegittimo diniego dell’appello. Il sequestro di beni di terzi. Il Supremo Collegio, riprendendo i più recenti orientamenti di legittimità in materia, riconosce che, per il terzo, l’appello cautelare costituisce l’unico rimedio attivabile per contestare il vincolo gravante sui beni fino al passaggio in giudicato della confisca, posto che solo in quel momento egli sarebbe legittimato a contestare il merito del provvedimento ablativo mediante la proposizione di apposito incidente di esecuzione nelle forme dell’art. 676 del codice di rito . Pertanto, la Suprema Corte, coerentemente con la giurisprudenza della Corte, fissa il seguente principio di diritto. In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni di terzi ma nella disponibilità dell’indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l’esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame o l’appello ex art. 322- bis , c.p.p., in quanto la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di legittimità della stessa, e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, del Tribunale del riesame, deve annullarsi senza rinvio .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 ottobre 2017 – 16 aprile 2018, n. 16695 Presidente Cavallo – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Salerno - sezione riesame - con ordinanza del 15 giugno 2017 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da S.M., S.A., P.R., C.T., e R.E., avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania in data 26 aprile 2017 sequestro disposto nei confronti della A.g.e. s.a.s. di T.E. C. e di T.E. . 2. Ricorrono per Cassazione S.M., S.A., P.R., C.T., e R.E. tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p 2.1. Violazione di legge, art. 321, cod. proc. pen L’ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibili gli appelli perché le questioni poste dai ricorrenti sarebbero questioni esecutive da proporre in sede di incidente di esecuzione. Gli odierni ricorrenti invece hanno impugnato il decreto di sequestro preventivo nella parte in cui sottopone a sequestro disponibilità finanziarie che non appartengono alla A.g.e. s.a.s. di T.E. C. o a T.E. ma a terzi di buona fede. Aver sequestrato erroneamente dette somme, nella convinzione che fossero della A.g.e. s.a.s. di T.E. comportava per i ricorrenti l’impugnazione con l’appello e non con l’incidente di esecuzione. Le somme sequestrate il 16 dicembre 2016 appartenevano ai ricorrenti, soggetti estranei al reato il piano di riparto del fallimento diveniva esecutivo il 25 novembre 2016, quando il Giudice delegato ordinava al curatore di provvedere al pagamento . Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza Uniland 11170/2015, hanno chiarito che i diritti dei terzi in buona fede devono accertarsi in sede di sequestri penali. 2.2. Violazione di legge per la mancata riqualificazione dell’appello cautelare quale opposizione ex art. 667, cod. proc. pen Nel rispetto del principio generale di conservazione degli atti e del favor impugnationis il Tribunale avrebbe dovuto riqualificare l’atto come opposizione ex art. 667, cod. proc. pen. e non dichiarare l’inammissibilità dell’appello. 2.3. Violazione di legge e mancanza di motivazione, o motivazione solo apparente. Il tribunale del riesame non ha motivato e non ha analizzato la documentazione prodotta. L’apparato motivazionale può ritenersi del tutto mancante. Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 3. I ricorsi sono fondati e devono accogliersi con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per il giudizio di appello cautelare. Con la recente sentenza delle Sezioni Unite, n. 48126/2017, depositata il 19 ottobre 2017 si è risolto I conflitto di giurisprudenza sul punto, nel senso che Il terzo, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, può chiedere al giudice della cognizione la restituzione del bene sequestrato e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. Qualora sia stata erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al Tribunale del riesame . Rilevano ancora le Sezioni Unite che il terzo, rimasto estraneo al giudizio di cognizione ben può far valere il proprio diritto alla restituzione dei beni che gli sono stati cautelativamente sottratti. Ma ciò non potrà fare avvalendosi del dettato di cui all’art. 579, comma 3, cod. proc. pen., sia perché non è parte, sia perché ciò che egli può impugnare non è la confisca eventuale del bene, ma il diniego alla restituzione dello stesso che, allo stato, è vincolato in base al provvedimento di sequestro. Per il terzo insomma l’appello cautelare costituisce l’unico rimedio attivabile per contestare il vincolo gravante sui beni fino al passaggio in giudicato della confisca, posto che solo in quel momento egli sarebbe legittimato a contestare il merito del provvedimento ablativo mediante la proposizione di apposito incidente di esecuzione nelle forme dell’art. 676 del codice di rito. In capo al terzo intestatario del bene sussiste senza dubbio l’interesse a contestare il permanere delle condizioni giustificative del vincolo egli è estraneo al processo, non certo al sequestro e ciò anche quando sia intervenuta sentenza - non irrevocabile - che abbia disposto la confisca. E dunque il fatto che sia intervenuta tale sentenza evidentemente di condanna , con la quale, fra l’altro, è stata ordinata la confisca della res di proprietà del terzo, non muta il titolo giuridico in base al quale il bene è - in quel momento sottoposto a vincolo reale titolo costituito fino al passaggio in giudicato della sentenza dal sequestro preventivo. D’altronde, come è stato osservato cfr. sentenza Pignatelli, cit. , l’appello al tribunale del riesame è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti diversi da quello impositivo della misura . In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell’indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l’esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame, in quanto la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di legittimità della stessa. conf., Sez. 2, n. 20686 del 21/03/2016, non mass. Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017 - dep. 02/05/2017, Ventisette, Rv. 27006601 . Conseguentemente il rimedio esperibile dal terzo estraneo risulta proprio l’appello o anche il riesame , e non l’incidente di esecuzione che può invece attivarsi solo al passaggio in giudicato della decisione. Si può pertanto affermare il seguente principio di diritto In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni di terzi ma nella disponibilità dell’indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l’esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame o l’appello ex art. 322 bis, cod. proc. pen., in quanto la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di legittimità della stessa, e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, del Tribunale del riesame, deve annullarsi senza rinvio . P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per nuovo esame.