Gabbia angusta per i cani: condannato

Erano 11, in tutto, i quadrupedi costretti in uno spazio limitato e tenuti in condizioni igienico-sanitarie deficitarie. Definitiva la sanzione nei confronti dell’uomo a cui erano affidati in custodia sei mesi di reclusione, confermati ora dalla Corte di legittimità.

Gabbia angusta e condizioni igienico-sanitarie deficitarie evidenti le sofferenze subite dai cani – 11 in tutto – così rinchiusi dall’uomo a cui erano affidati in custodia. Legittima la condanna per maltrattamento di animali” Cassazione, sentenza n. 16042/18, sez. III Penale, depositata oggi . Consapevolezza. Nessun dubbio sulla gravità della condotta tenuta dall’uomo, che ha costretto gli 11 cani all’interno di una gabbia di dimensioni anguste, mantenendoli in condizioni igienico-sanitarie gravemente deficitarie . Per chiudere il cerchio, poi, sono state evidenziate le infezioni e le lesioni riportate da alcuni di quei quadrupedi. Tutti questi elementi sono stati ritenuti sufficienti, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello, per parlare di maltrattamento di animali e per arrivare alla condanna dell’uomo a 6 mesi di reclusione . E quella linea di pensiero viene condivisa anche dalla Cassazione, che respinge le obiezioni difensive proposte dal legale. Definitiva, quindi, la condanna. Lapalissiana anche per i Giudici del Palazzaccio la volontarietà e la consapevolezza della condotta tenuta dall’uomo nei confronti dei cani.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 febbraio – 11 aprile 2018, numero 16042 Presidente Di Nicola – Relatore Galterio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 22.6.2017 la Corte di Appello di Bologna ha integralmente confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa città che aveva condannato Enumero Cu. alla pena di sei mesi di reclusione ritenendolo responsabile del reato di cui all'articolo 544-ter c.p. per aver costretto undici cani di varie razze, che teneva in custodia, all'interno di una gabbia di dimensioni anguste mantenendoli in condizioni igienico-sanitarie gravemente deficitarie, a causa delle quali taluni di essi avevano contratto infezioni e riportato lesioni. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge, la carenza della motivazione resa in ordine alla configurabilità della propria responsabilità penale non venendo ivi esplicitato l'iter logico seguito dai giudici di appello se non in modo apparente. Considerato in diritto Le laconiche doglianze difensive che si limitano ad una generica confutazione della motivazione senza individuare in essa fratture o carenze argomentative, così lamentando un vizio riconducibile, a dispetto del nomen juris della rubrica, alla fattispecie delineata dall'articolo 606 lett. e c.p.p., non possono trovare ingresso innanzi a questa Corte. L'indeterminatezza delle contestazioni svolte, a fronte di una motivazione tutt'altro che apparente, venendo enucleate sia le risultanze istruttorie su cui si fonda la configurabilità dell'elemento oggettivo del reato, sia la sussistenza dell'elemento psicologico, ricondotto alla volontarietà e consapevolezza della condotta, rende, al contrario, apparente il motivo articolato dalla difesa il quale, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica ragionata della sentenza oggetto di ricorso, si traduce nella manifesta carenza di una censura di legittimità in relazione al disposto dell'articolo 581 lett.c cod. proc. penumero che necessariamente conduce, a norma dell'articolo 591, comma 1, lett.c cod. proc. penumero , all'inammissibilità ex multis Sez. 4, numero 34270 del 03/07/2007 - dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945 Sez. 4, numero 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012 -, Pezzo Rv. 253849 . Va al riguardo chiarito che intanto la motivazione è qualificabile come apparente e, dunque, inesistente in quanto sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere, o di asserzioni apodittiche, o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente Sez. 5, numero 24862 del 19/05/2010 - dep. 01/07/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 . Principio questo che declinato con riferimento alla contestazione in esame, rende la motivazione apparente allorché il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo Sez. 3, numero 49168 del 13/10/2015 - dep. 14/12/2015, Santucci, Rv. 265322 , caratteristiche queste del tutto assenti, come già evidenziato, nella sentenza impugnata. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.