Data e ora mancante? Atto di citazione in appello indubbiamente nullo

Tutta da rifare secondo i Giudici del Palazzaccio, i quali accolgono il motivo di ricorso dell’imputato che lamenta la nullità del giudizio per irregolare notifica dell’atto di vocatio in ius nel processo di appello.

In questi termini si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 15684/18 depositata il 9 aprile. L’imputato ricorre per Cassazione contro la pronuncia resa dal GIP che rideterminava la pena di giustizia per il reato di truffa. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità del giudizio per omessa o irregolare notifica allo stesso dell’atto di vocatio in ius nel processo di appello, derivante dal fatto che la copia notificata del decreto risultava carente di data e ora di fissazione della trattazione del processo. Nullità assoluta insanabile e sentenza annullata. Gli Ermellini non hanno dubbi sulla fondatezza della doglianza. Infatti il decreto risulta affetto dal vizio denunciato in violazione dell’art. 601, comma 3, c.p.p. Atti preliminari al giudizio , il quale richiama l’art. 429, comma 1, lett. f c.p.p. Decreto che dispone il giudizio secondo cui il decreto di citazione, in ogni grado di giudizio, deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione per il giudizio. Tale violazione comporta la nullità assoluta con la conseguente omessa citazione dell’imputato insanabile e rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento. Per queste ragioni la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ed, altresì, ha disposto trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d’Appello per il giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 1 febbraio – 9 aprile 2018, n. 15684 Presidente De Crescienzo – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 19/02/2016, in riforma della pronuncia resa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani, in data 24/01/2011, nei confronti di B.P. , rideterminava la pena nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa in relazione al reato di truffa. 2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi - nullità del giudizio per omessa o irregolare notifica all’imputato dell’atto di vocatio in ius nel processo di appello essendo mancante nella copia notificata del decreto la data e l’ora fissata dal Presidente per la trattazione del processo di secondo grado primo motivo - vizio di motivazione in merito all’affermazione della penale responsabilità secondo motivo . 3. Il ricorso è fondato con riferimento al primo assorbente motivo di doglianza atteso che il decreto in parola risulta affetto dal vizio denunciato, con palese violazione dell’art. 601, comma 3 cod. proc. pen., che richiama l’art. 429, comma 1 lett. f cod. proc. pen., che impone nel decreto di citazione sia in primo che in secondo grado, in forza del predetto richiamo , l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione per il giudizio trattasi di nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., afferendo all’omessa citazione dell’imputato, come tale insanabile e rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per il giudizio. Sentenza a motivazione semplificata.