Imputato detenuto: la notifica presso l’avvocato è nulla

La notifica effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato detenuto, il cui sopravvenuto stato di detenzione sia noto al giudice procedente, è affetta da nullità assoluta ed insanabile.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15477/18, depositata il 6 aprile. Il caso. La Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Prato che aveva condannato un imputato per diversi titoli di reato in tema di circolazione stradale. Il difensore impugna la pronuncia con ricorso in Cassazione dolendosi per la violazione delle disposizioni codicistiche in tema di notificazioni. Tutti gli atti del procedimento, a partire dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari, erano infatti stati notificati presso il difensore, essendo risultata impossibile la notifica al domicilio eletto, quando invece il ricorrente si trovava in stato di detenzione per altro procedimento, condizione comunicata all’autorità procedente contestualmente alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. Notifica. Il Collegio ritiene fondata la doglianza in virtù del consolidato principio secondo cui è nulla la notifica effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato detenuto il cui sopravvenuto stato di detenzione sia noto al giudice procedente. Ed è proprio questa l’ipotesi concretizzatasi nel caso di specie in quanto dagli atti processuali a disposizione della Corte emerge chiaramente che già al momento della comunicazione di ammissione al gratuito patrocinio era noto all’autorità giudiziaria lo stato di detenzione dell’imputato. La notificazione della citazione in giudizio di primo grado, così come quella di tutti gli atti successivi, è dunque considerata dagli Ermellini affetta da nullità assoluta ed insanabile. La sentenza impugnata viene annullata con rinvio dinanzi al giudice di primo grado per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 marzo – 6 aprile 2018, n. 15477 Presidente Palla – Relatore Amatore Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Prato per il reato di cui agli artt. 116, co. 1 e co. 13, D.lgs. n. 285/1992 capo A della rubrica e di cui agli artt. 495, 61 n. 2, cod. pen. capo B della rubrica . Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza. 1.1 Denunzia il ricorrente, violazione di legge processuale in relazione agli artt. 156, comma 4, 420 quater, 484 e 598 cod. proc. pen Si evidenzia che tutte le notificazioni del presente processo, e ciò dalla avviso di conclusioni di indagini preliminari in poi, erano state eseguite presso il difensore ai sensi dell’art. 161, quarto comma, non essendo stato possibile la notifica presso il domicilio eletto. Osserva che tuttavia tale notifica non si era potuta perfezionare per il fatto che in realtà il ricorrente si trovava in stato di detenzione per altra causa e che, differenza di quanto rilevato dal giudice di appello, tale condizione soggettiva di detenzione era conosciuta dall’autorità procedente perché comunicato attraverso la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato. 2.1 Occorre ricordare che è nulla la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato detenuto, il cui sopravvenuto stato di detenzione sia noto al giudice procedente cfr. Sez. 6, Sentenza n. 18628 del 31/03/2015 Ud. dep. 05/05/2015 Rv. 263483 Sez. 5, n. 42302 del 09/10/2009 - dep. 03/11/2009, Di Palma, Rv. 24539601 . 2.2 Ciò posto, osserva la Corte come dall’esame degli atti processuali, cui è abilitata anche la Corte di legittimità trattandosi - quello denunziato - di un vizio processuale che necessita di un accertamento in fatto, è emerso che almeno dal 17.9.2012 comunicazione di ammissione al gratuito patrocinio era conosciuto lo stato di detenzione dell’imputato, di talché le notificazioni della citazione a giudizio in primo grado e di tutti gli atti successivi devono essere considerati affetti da nullità assoluta ed insanabile. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio innanzi al giudice di primo grado per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Prato.