Denaro rubato dall’auto parcheggiata nel cortile condominiale: è furto in abitazione

Respinta l’ipotesi di qualificare la condotta del ladro come semplice furto”. Il contesto del cortile condominiale è riconducibile all’ambito di applicazione della fattispecie di furto in abitazione. Esclusa anche la possibilità di riconoscere il danno di lieve entità”, in relazione alla somma di 100 euro definita dai Giudici non irrisoria .

Blitz nel cortile condominiale il ladro riesce a portar via 100 euro da una vettura lì parcheggiata. Inevitabile la condanna. Per i Giudici, però, si deve parlare di furto in abitazione”, e non di semplice furto” Cassazione, sentenza n. 15200/18, sez. IV Penale, depositata oggi . Luogo. Ricostruito facilmente l’episodio, il ladro finisce sotto processo per il furto messo a segno nel cortile di un condominio. All’uomo viene contestato di avere preso di mira un’automobile parcheggiata in quell’area e di essere riuscito a portare via 100 euro in contanti. Per i Giudici, prima in Tribunale e poi in Appello, non ci sono dubbi sulla condanna. E durante il procedimento viene chiarito che l’uomo va ritenuto responsabile di furto in abitazione . Il legale contesta questa valutazione e sostiene col ricorso in Cassazione che l’azione compiuta dal suo cliente non si è concretizzata all’interno di un luogo di privata dimora . Pronta la replica dei Giudici del ‘Palazzaccio’, i quali annotano che il furto è stato perpetrato all’interno della corte condominiale ove era parcheggiata l’auto e aggiungono che si deve parlare di furto in abitazione quando ci si trova di fronte alla sottrazione illecita di beni mobili posti all’interno di aree condominiali, anche quando esse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini . Respinta anche l’ipotesi difensiva del danno di speciale tenuità su questo fronte i magistrati condividono la considerazione compiuta in Appello, dove si è ritenuta la somma di 100 euro non irrisoria dal punto di vista economico .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 febbraio – 5 aprile 2018, n. 15200 Presidente Blaiotta – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24.1.2017 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della prima sentenza, ha riqualificato il delitto sub b in quello di simulazione di reato art. 367 cod. pen. , e ha rideterminato la pena nei confronti di Gi. Ca. in due anni di reclusione, confermando nel resto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I Mancata riqualificazione della fattispecie delittuosa contestata di cui all'art. 624-bis cod. pen. in quella di cui all'art. 624 cod. pen. Deduce che il furto in questione non è stato perpetrato all'interno di un luogo di privata dimora. II Mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in relazione al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non già al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto. III Mancata pronuncia assolutoria in relazione al contestato reato di cui all'art. 368 cod. pen., riqualificato ai sensi dell'art. 367 cod. pen. Deduce che il ricorrente non ha sporto denuncia per cagionare danno ad alcuno, ma si è semplicemente sbagliato nella convinzione che gli fosse stato sottratto il telefono cellulare. IV Mancato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dalla mera lettura della sentenza di primo grado si evince che il furto è stato perpetrato all'interno della corte condominiale ove era parcheggiata l'autovettura della persona offesa, sicché nel caso trova applicazione il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il reato di furto in abitazione la sottrazione illecita di beni mobili posti all'interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, B., Rv. 25508001 . 2. Il secondo motivo è privo di pregio, in virtù del costante orientamento della Corte regolatrice che ritiene come la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presupponga necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.26924101 Conseguentemente, è inappuntabile la valutazione dei giudici di merito, che non hanno riconosciuto la detta attenuante in relazione al furto di una somma di cento Euro, certamente non irrisoria dal punto di vista economico. 3. Il terzo motivo è inammissibile perché non consentito, attenendo chiaramente a doglianza che contesta la ricostruzione della vicenda di merito in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 367 cod. pen. Il ricorrente, infatti, nel sostenere di aver sporto denuncia del proprio cellulare per mero errore, pretende di ottenere in questa sede una rivalutazione dei fatti sulla base di una diversa lettura dei dati probatori, operazione chiaramente non consentita dinanzi al giudice di legittimità, in cui è possibile solo dedurre motivi che attengono al vizio logico della motivazione o alla erronea applicazione di norme di legge, vizi che non sono stati specificamente articolati in relazione al motivo di doglianza in esame. 4. Il quarto motivo è fondato. Occorre convenire con il ricorrente che la sentenza impugnata omette completamente di motivare in merito al giudizio di bilanciamento delle circostanze, con particolare riguardo alla richiesta difensiva di prevalenza della attenuanti generiche sulle aggravanti. Si tratta di una evidente carenza motivazionale che impone l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio alla Corte bolognese affinché espliciti le sue valutazioni in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il bilanciamento delle circostanze, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso.