Configurabilità del concorso anomalo nella rapina degenerata in omicidio

In tema di concorso nel reato, laddove l’evento morte della vittima sia riconducibile al dolo diretto o indiretto di un concorrente rimasto sconosciuto, la condotta del coimputato, in relazione a tale evento ulteriore e più grave rispetto a quello per cui si era determinato ad agire, può essere qualificata in termini di concorso anomalo ai sensi dell’art. 116 c.p. Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti se una tale degenerazione della condotta poteva essere prevista.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14780/18, depositata il 3 aprile, ed avente ad oggetto l’impugnazione della pronuncia con cui la Corte d’Assise d’Appello di Roma confermava la condanna di due imputati per concorso con ignoti in rapina aggravata e omicidio commesso ai danni dell’anziana madre di uno dei due, deceduta per asfissia dopo essere stata legata ed imbavagliata ad una sedia dal terzo concorrente rimasto sconosciuto. Concorso anomalo. I ricorrenti, oltre ad inammissibili censure attinenti alla ricostruzione della vicenda sulla quale è escluso il sindacato della Corte di legittimità, lamentano la violazione dell’art. 116 c.p La sentenza impugnata ha però adeguatamente motivato sul punto sottolineando come l’aver portato con sé, sul luogo del delitto, del nastro adesivo e dei coltelli rendeva evidente la possibilità di prevedere una degenerazione dei fatti. Risulta dunque infondata la censura relativa alla mancata previsione o accettazione del rischio rispetto al delitto più grave commesso dal concorrente sconosciuto. Correttamente la Corte territoriale ha ricostruito il concorso in termini anomali ai sensi della norma citata richiamando il tema della preterintenzione per l’autore principale dell’omicidio, non identificato. Tale titolo di imputazione ricorre nel momento in cui la volontà dell’agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell’evento morte. Nella differente ipotesi dell’omicidio volontario, invece, la volontà dell’agente è costituita dall’ animus necandi , ovvero dal dolo intenzionale diretto o eventuale , il cui accertamento è comunque riservato alla rigorosa valutazione degli elementi oggettivi e delle concrete modalità della condotta da parte del giudice di merito. In conclusione, la Corte di Cassazione conferma la rimproverabilità dell’evento morte della vittima a titolo di concorso anomalo nel reato e rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 9 novembre 2017 – 3 aprile 2018, n. 14780 Presidente Mazzei – Relatore Cairo Ritenuto in fatto 1. La Corte d’assise d’appello di Roma il 13/10/2016 confermava la decisione emessa dalla Corte d’assise di Latina il 29/10/2015 con cui G.S. e T.A. erano stati dichiarati colpevoli dei reati ascritti e, ritenuta la continuazione, il primo era stato condannato alla pena di anni sette di reclusione ed Euro 2500 di multa e il secondo, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. e il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod. pen., alla pena di anni quattordici di reclusione, oltre statuizioni accessorie e civili. 1.1. Secondo la doppia conforme decisione di merito, G.S. aveva partecipato alla rapina aggravata nei conforti della anziana madre, L.C. . Aveva bussato al citofono alle ore 21 00 circa del omissis e l’aveva indotta ad aprire il portone di accesso condominiale. Aveva, dunque, permesso l’ingresso all’amico marocchino, T.A. , - che, poco prima, come ospite, si era trattenuto a cena presso l’abitazione della L. , in compagnia del figlio di costei - e ad altro soggetto rimasto, tuttavia ignoto. Il T. era, allora, entrato nell’abitazione della L. , dopo che la donna aveva aperto la porta nella convinzione di far accedere il figlio, che, d’altro canto, poco prima, aveva annunciato il ritorno azionando il citofono. L’ignoto complice del T. si era, contrariamente, portato nell’abitazione del piano superiore, ove viveva C.S. , che, come d’abitudine, aveva lasciato le chiavi inserite nella serratura, all’esterno della porta, per agevolare alla figlia tredicenne il rientro serale in casa. Entrato nell’abitazione, il T. aveva colpito la L. spingendola e provocandone la caduta, con conseguente rottura del femore. Indi, dopo averla imbavagliata si era impossessato di valori e di altri beni. Al piano superiore, ove abitava C.S. , il complice - lì, medio tempore, introdottosi per rapinarla - ne aveva, contrariamente, cagionato la morte, per asfissia. Impiegando una federa, aveva assicurato l’accessorio al volto della donna con nastro adesivo, agendo all’altezza della bocca e così impedendole la respirazione tutto ciò dopo averle legato le mani dietro la schiena. Aveva, pertanto, raggiunto il T. al piano inferiore e riferitogli dell’omicidio e della rapina compiuta, si era allontanato con costui dal luogo del fatto. 2. Ricorre per cassazione T.A. e lamenta il vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni della persona offesa L.C. . La donna, si assume, era stata ritenuta attendibile poiché aveva riconosciuto il T. , anche olfattivamente, essendo stato egli suo ospite quella sera e anche in altre occasioni. Tuttavia, si trattava di un particolare non valorizzabile, giacché esso avrebbe avuto significato se si fosse risolto in un odore particolare, particolare non ricorrente nella specifica vicenda. Si trattava, piuttosto, di un odore comune a una pluralità indifferenziata di persone. Né avrebbe avuto fondamento logico, per inferire l’attendibilità della dichiarante, l’affermazione secondo cui i due concorrenti erano stati ascoltati mentre parlavano in lingua straniera e in italiano. Se si fosse trattato di stranieri, infatti, non avrebbero avuto motivo di utilizzare anche l’italiano. La sentenza risultava contraddittoria in relazione all’esito negativo della perquisizione presso l’imputato. Il T. non avrebbe avuto, infatti, il tempo di rientrare presso la sua abitazione, di cambiare la camicia a fiori che indossava al momento della cena presso l’abitazione dell’anziana donna, né quello di disfarsi della refurtiva. Ancora v’era violazione di legge in relazione all’art. 116 cod. pen. Proprio perché i concorrenti si erano portati sul luogo del delitto, muniti di nastro adesivo e di coltelli, ciò dimostrava che l’intento da realizzare fosse solo quello della rapina e della immobilizzazione. Del resto, quando il complice si era portato presso il domicilio della L. e aveva comunicato al T. di aver ucciso la C. , il medesimo T. gli aveva chiesto la ragione del gesto e si era opposto all’intendimento, manifestato in estemporanea dal medesimo concorrente, di fare altrettanto con la L. , tagliandole la gola. Tutto ciò dimostrava che costui non volesse il delitto più grave, né che avesse avuto la possibilità di prevederlo o che in concreto lo avesse previsto. Si trattava di un delitto che per l’autore principale si sarebbe dovuto qualificare come omicidio preterintenzionale, indotto dall’intento iniziale di provocare solo uno spavento alla vittima. La morte era, infatti, sopraggiunta non per uno strangolamento come dimostrato dall’integrità dell’osso ioide, ma dall’indotta asfissia. 3. Ricorre per cassazione G.S. e lamenta l’omessa motivazione in relazione al concorso nel delitto di rapina. Il G. , si assume in ricorso, al momento dei fatti non era sul luogo del delitto. La Corte d’assise d’appello aveva omesso di valutare la dichiarazione di S.G. , che aveva affermato come il ricorrente e il T. avessero preso delle birre presso il suo esercizio commerciale, tra le 21 00 le 21 30, prima della chiusura. Aveva ancora omesso di valutare la deposizione del D. , confermata dal R. , che gli aveva permesso di riscontrare attraverso le fonti che il G. stesso aveva preso prima una birra presso il negozio degli indiani e, poi, verso le 10 00 presso quello dei pakistani. Pur facendo in parte confusione sugli orari quelli risultavano i dati che il medesimo D. aveva offerto. Era, altresì, emerso contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, che la L. aveva l’abitudine di lasciare le chiavi di casa inserite nella serratura della porta, all’esterno. Nella specie, pertanto, avendo il G. le chiavi di accesso del solo portone dello stabile poiché la madre non si fidava di lasciargli quelle di casa aveva bussato dicendo di essere S. e la donna, constatato che il figlio non saliva, si era determinata ad aprire la porta. Se costei, tuttavia, non aveva l’abitudine di lasciare le chiavi all’esterno e il figlio non ne disponeva, per accedere autonomamente all’abitazione, risultava illogica la decisione, nella parte in cui aveva ritenuto razionale che la medesima L. si fosse rimessa a letto senza aprire la porta di casa al figlio che comunque sarebbe stato in procinto di salire. Anche la deposizione della donna che aveva affermato di aver sentito il figlio citofonare era stata erroneamente valorizzata. La donna era anziana si era appena destata dal sonno e aveva percepito la frase sono S. attraverso un citofono vetusto, risalente almeno agli anni cinquanta. Infine, se Io scopo del G. fosse stato quello di impossessarsi dei monili egli avrebbe potuto farlo da solo vivendo nell’abitazione della madre. Osserva in diritto I ricorsi sono infondati e devono essere respinti. 1. Le doglianze avanzate nell’interesse di T.A. risultano, in parte, prive di fondamento e, in altra parte, si risolvono in questioni non deducibili con il ricorso per cassazione. 1.1. Non ricorre in primo luogo il vizio di motivazione lamentato da T.A. , in relazione alle dichiarazioni della persona offesa, L.C. e alla affermata inattendibilità della donna. Contrariamente a quanto dedotto la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto credibile il riconoscimento del medesimo T. , anche attraverso il richiamo alla percezione olfattiva. Si è, invero, chiarito che il ricorrente era stato già in altre occasioni ospite a casa della donna, in compagnia del figlio e che anche la sera del delitto, unitamente a costui cenò presso quella abitazione. La donna aveva riconosciuto immediatamente il rapinatore nel T. stesso, anche perché la luce del pianerottolo lo illuminava adeguatamente e il travisamento non era completo permettendo il tessuto utilizzato per la parziale trasparenza di operarne il riconoscimento. Del resto la donna aveva chiarito che il T. , a parte la camicia a fiori, indossava gli stessi abiti che aveva poco prima, al momento della cena presso il suo domicilio. La medesima donna si era astenuta, del resto, dall’indicare l’identità del secondo soggetto, proprio perché non ne era sicura e giacché non intendeva coinvolgere in un fatto così grave altri soggetti senza avere certezza della relativa identità. Ciò testimoniava una responsabilizzazione della dichiarazione e supportava viepiù la dichiarazione resa a carico del ricorrente. La Corte territoriale stessa si è, poi, confrontata anche sul tema dell’etnia del T. . Solo inizialmente la L. lo aveva, infatti, ritenuto indiano, per poi comprendere che si trattava di un soggetto di nazionalità marocchina. Alcun profilo di illogicità riveste la spiegazione sulla ragione per la quale la medesima L. aveva omesso di riferire alla M.M.E. che dei due rapinatori l’uno era, appunto, il T. , in ragione della specifica congiuntura in cui il tutto era avvenuto e alla luce della particolarità che la donna era spaventata per quanto accaduto, addolorata per la sorte dell’amica C. e non indifferente all’età della ragazza con cui parlava figlia di costei e che aveva appena tredici anni . Non v’è dubbio, infatti, che la L. in immediato avesse comunicato agli operanti intervenuti l’identità del rapinatore riconosciuto, indicandolo, appunto, come T.A. , dopo poco rintracciato e fermato dalle forze dell’ordine. Non conferenti risultano le critiche sull’idioma impiegato dai due rapinatori per comunicare tra loro, né quelle sull’esito negativo della perquisizione presso l’imputato. A parte la natura di puro fatto dei rilievi mossi, che di per sé renderebbero inammissibili le critiche relative, la sentenza impugnata ha correttamente osservato come si tratti di critiche non decisive, né idonee a disarticolare il ragionamento seguito dalla Corte territoriale. Il T. , invero, aveva avuto il tempo di rientrare presso la sua abitazione, di cambiare la camicia a fiori che indossava al momento della cena presso l’abitazione dell’anziana donna e quello di disfarsi della refurtiva. In difetto di punti di illogicità essendo avvenuto il controllo della polizia giudiziaria, a distanza di circa un’ora dal delitto si tende con il motivo nella parte indicata a ottenere una diversa valutazione del risultato della prova scrutinato dal Giudice a quo con motivazione immune dalle censure sviluppate. Infondate, al pari, risultano le ulteriori deduzioni essendosi la Corte territoriale confrontata sia con l’ipotesi congetturale che il delitto potesse risalire all’iniziativa del fratello dell’odierno ricorrente, G.F. , in stato di detenzione e che avrebbe delegato l’azione a terzi estranei, sia con quella che assumeva l’illogicità del costrutto a carico, valorizzando la richiesta insistente che i rapinatori avevano rivolto alla donna di conoscere il luogo di ubicazione della cassaforte. Anche il tema in esame è stato adeguatamente scrutinato dal giudice di merito che lo ha ritenuto plausibile, proprio alla luce dei rapporti - improntati a ferma diffidenza - che la L. medesima intratteneva con il figlio, S. . 1.2. Egualmente infondata è la censura relativa alla dedotta violazione di legge in relazione all’art. 116 cod. pen. La sentenza impugnata ha annotato come le questioni fossero state già esaminate nel dibattimento di primo grado e come il T. stesso le avesse riproposte senza varianti né critiche appaganti nell’atto di impugnazione. Proprio valorizzando la circostanza che i concorrenti si erano portati sul luogo del delitto, muniti di nastro adesivo e di coltelli ed avessero deciso di attuare le due rapine separatamente, dovendo gestire singolarmente le fasi commissive e la spinta violenta di matrice costrittiva sulle vittime, rendeva altamente prevedibile la degenerazione dei fatti. In questa logica non hanno rilievo le argomentazioni del ricorrente sulla mancata previsione o accettazione del rischio, aspetti che la stessa Corte territoriale ha escluso e che, se esistenti, avrebbero indotto un concorso nel fatto a titolo di dolo diretto o eventuale. Ricorreva, pertanto, l’ipotesi della mancata previsione e della volontà contraria, rispetto al delitto più grave, che pur prevedibile non era stato previsto dal concorrente. Corretta risulta, dunque, la ricostruzione del concorso in termini anomali ex art. 116 cod. pen. e si rivela improprio, sul punto, il richiamo al tema della preterintenzione per l’autore principale, non identificato, dell’omicidio della C. . Ricorre titolo di imputazione siffatto allorquando la volontà dell’agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell’evento morte. Nell’omicidio volontario, al contrario, la volontà dell’agente è costituita dall’ animus necandi , ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta in questo senso già Sez. 1, n. 35369 del 04/07/2007, Zheng, Rv. 237685 . Nel caso di specie, al contrario, la Corte territoriale ha spiegato come l’evento morte per l’autore diretto del delitto concorrente allo stato non identificato risalisse al dolo diretto o indiretto, con conseguente esclusione della preterintenzione e come il concorso del T. , sull’evento ulteriore e più grave da costui non voluto, si collegasse alla fattispecie di cui all’art. 116 cod. pen. per la mancata previsione di un epilogo prevedibile. Le ulteriori critiche in fatto alla modalità commissive della condotta, afferenti il porto dei coltelli e l’impiego, tra l’altro, del nastro adesivo assumono valenza di puro fatto, insindacabile da parte di questa Corte, e risultano infondate evidenziandosi ex re come l’intento del concorrente non fosse solo quello di immobilizzare la donna rapinata, avendo costui attuato una modalità d’azione protesa a generare una condizione obiettivamente asfittica che induceva il decesso della donna. Il ricorso va pertanto respinto. 3. Va egualmente rigettato il ricorso proposto nell’interesse di G.S. . Attraverso il ricorso del G. si propone una ricostruzione alternativa degli eventi, incentrando la critica relativa su temi essenzialmente di fatto e, in particolare, sugli orari, che risultano, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, esattamente ricostruiti dalla Corte territoriale. In questa logica, infatti, si è spiegata la ragione per la quale non si potesse spostare in avanti come indicato nella prospettazione a discarico l’esecuzione del delitto, ipotesi valutata ed esclusa dalla Corte territoriale in ragione delle deposizioni rese dai testi, L. , M. , D.G. , G. e R. . Del resto, ha osservato la Corte d’assise d’appello, risultava pacifico che il G. non avesse materialmente preso parte all’azione commissiva e si fosse limitato a fare da basista nel delitto di rapina, bussando al portone e permettendo ai concorrenti di accedere allo stabile, dopo aver ottenuto l’apertura del portone dalla madre cui aveva citofonato. Sul punto, la donna è stata chiara e ha spiegato di aver udito la voce del figlio. Costui disponeva delle sole chiavi di accesso al portone e non di quelle di casa, per la mancanza di fiducia da parte della madre. Il riferimento alle chiavi inserite nella serratura di casa era un particolare legato all’abitazione della C. , e si trattava di un’abitudine consolidatasi per permettere alla figlia di costei di accedere a casa non era, pertanto, in collegamento con gli usi di casa L. . Anche le altre censure risultano prive di fondamento, sviluppandosi tutte in fatto e pretendendo di offrire una lettura alternativa degli eventi, nonostante la ricostruzione immune da vizi che la Corte territoriale ha operato. In questa logica rileva sia la critica alla lucidità della L. stessa che, destatasi dal sonno, affermava con chiarezza di aver percepito la frase sono S. e di aver riconosciuto la voce del figlio, sia gli argomenti spesi sulla vetustà del citofono, risalente agli anni cinquanta, per inferirne una possibile alterazione del timbro vocale, in assenza di ogni riscontro o elemento obiettivo, in guisa tale da ridurre il motivo di ricorso a una mera critica di valenza puramente congetturale. Ipotetiche e astratte risultano, infine, le critiche ulteriori mosse alla architettura logica della decisione che ha ritenuto il concorso dell’imputato nella rapina, giacché si tratta di argomenti privi del requisito di decisività e inidonei a disarticolare il costrutto a carico, poiché se anche il G. si fosse impossessato direttamente degli oggetti rapinati, senza così dover dividere con altri la refurtiva è intuibile che costui sarebbe stato immediatamente sospettato e additato dalla madre quale autore del fatto, essendo pacifico, per quanto esplicitato in sentenza, che la donna stessa non riponesse fiducia alcuna nel figlio, al punto da richiedere ad estranei di essere accompagnata a ritirare il suo emolumento pensionistico. Il ricorso va respinto. 4. Alla luce di quanto premesso i ricorsi vanno respinti. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del solo T.A. alla rifusione di quelle del grado sostenute dalle parti civili, M.E. in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore M.M.E. e V.M. , spese che si liquidano nella complessiva somma di Euro duemilanovencentottantasette 2.987 , oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA La liquidazione avviene dopo aver quantificato la somma di Euro 4480, già comprensiva degli aumenti per il numero delle parti civili, da cui si decurta, per il disposto dell’art. 106 bis d.p.r. 115/2002, la quota di un terzo, per la somma complessiva indicata in Euro 2987 . P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e solo T.A. alla rifusione delle spese processuali del grado sostenute dalle parti civili, M.E. in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore M.M.E. e V.M. che liquida nella complessiva somma di Euro duemilanovencentottantasette 2.987 oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA.