Spinge la compagna oltre il balcone e la ignora: è tentato omicidio

Esito drammatico per una lite. L’uomo a colpi di schiaffi e sfruttando la propria stazza ha fatto finire la donna oltre il davanzale, e poi le ha negato un aiuto, quando lei era aggrappata alla ringhiera. Definitiva la condanna a dodici anni di reclusione.

È caduta dal balcone del suo appartamento al quinto piano di un immobile alto diciotto metri, e si è miracolosamente salvata dopo un terribile volo, riportando gravi lesioni. A spingerla oltre il davanzale di casa, al culmine di una lite per un presunto tradimento, è stato il compagno, che l’ha anche ignorata mentre lei si teneva aggrappata alla ringhiera con le mani e chiedeva disperatamente aiuto. A fronte di questo quadro è logico parlare di omicidio tentato”, alla luce della condotta e delle parole dell’uomo in quei drammatici momenti. Confermata perciò la condanna a dodici anni di reclusione Cassazione, sentenza n. 14781/18, sez. I Penale, depositata oggi . Caduta. Contesto della terribile storia è un paese in provincia di Varese. Lì, nell’aprile del 2014, una donna si salva per miracolo dopo essere precipitata al suolo dal balcone del suo appartamento, posizionato al quinto piano di un immobile alto ben diciotto metri. A sorprendere sono gli esiti delle indagini sull’episodio secondo gli inquirenti, è stato il compagno a spingere la donna oltre il davanzale, a forza di schiaffi – durante una lite per ragioni di gelosia – e utilizzando la propria stazza 187 centimetri e 80 chilogrammi lui, 160 centimetri e 42 chili lei . E a rendere ancora più inquietante la vicenda c’è la constatazione che la donna era riuscita ad aggrapparsi alla ringhiera, ma l’uomo è rientrato in casa, rivolgendole uno sguardo freddo e cattivo e la frase Tanto le me cadono sempre in piedi . Il quadro probatorio tracciato è ritenuto sufficiente, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello, per parlare di tentato omicidio . Nessun dubbio, secondo i Giudici, sul significato della condotta tenuta dall’uomo, che prima ha spinto la compagna sul davanzale di casa , poi le ha fatto oltrepassare la ringhiera del balcone con un forte schiaffo e infine le ha negato ogni aiuto nonostante le invocazioni di lei, durante la fase in cui era rimasta aggrappata alla ringhiera, in una situazione precaria prima di precipitare al suolo. Consequenziale la condanna a dodici anni di reclusione . Volontà. E ora la valutazione compiuta in Appello viene condivisa in pieno dai giudici della Cassazione, i quali respingono le obiezioni proposte dal legale dell’uomo, obiezioni finalizzate a mettere in discussione la volontà del suo cliente di uccidere la compagna. Su questo fronte i magistrati ricordano che la donna aveva scoperto i segni del tradimento del compagno, il quale, in stato di alterazione per l’assunzione di stupefacenti, reagì violentemente alle sue rimostranze, accettando che la donna precipitasse dal quinto piano a causa delle percosse da lui inflittele . E in quel contesto l’evento morte , osservano i giudici, si profilò come molto probabile, nel corso dell’aggressione, stante l’altezza di diciotto metri dell’edificio ma ciò non valse a trattenere l’uomo che contribuì consapevolmente e volontariamente alla caduta della vittima, miracolosamente scampata alla morte . Inequivocabile poi il fatto che in una prima fase l’uomo, con una serie di schiaffi e con la forza del proprio corpo, scaraventò la donna oltre la ringhiera, così provocando il ribaltamento del suo corpo e la gravissima situazione di pericolo per la vita, poiché ella rimase appesa nel vuoto, afferrandosi in modo precario con le mani alla ringhiera e in una seconda fase la donna, in disperate condizioni, sentendo il compagno ancora presente nella stanza, lo implorò di soccorrerla e di afferrarla per non precipitare, ma lui le rivolse uno sguardo freddo e cattivo e le disse testualmente Tanto le me cadono sempre in piedi . E subito dopo la donna, non riuscendo a risalire da sola sul balcone , perse la presa e precipitò schiantandosi al suolo e riportando gravissime lesioni . Irrilevanti vengono ritenute le dichiarazioni della vittima, la quale ha sostenuto che Lui non voleva buttarmi giù . Ciò che conta è che l’uomo volle la caduta della compagna, e quindi alternativamente l’evento della morte o le gravissime lesioni conseguenti . Tutto ciò spinge i Giudici della Cassazione a ritenere assolutamente doverosa la conferma definitiva della condanna a dodici anni di reclusione decisa in Appello.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 29 novembre 2017 – 3 aprile 2018, n. 14781 Presidente Mazzei – Relatore Fiordalisi Ritenuto in fatto 1. Le. Marco, tramite il proprio difensore, Avvocato Cr. Ma., ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 8249/16 della Corte di appello di Milano del 9.12.2016 depositata il 13.12.2016 con la quale è stata confermata la sentenza di condanna a dodici anni di reclusione e pene accessorie emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Busto Arsizio, per il delitto di tentato omicidio artt. 56 e 575 cod. pen. della fidanzata Sc. Ra., per averla spinta sul davanzale di casa al quinto piano di un immobile alto diciotto metri e per averle fatto oltrepassare la ringhiera del balcone, con un forte schiaffo, omettendo poi di aiutarla, nonostante le invocazioni della stessa, durante la fase in cui la vittima rimaneva aggrappata in una situazione precaria e poi precipitava, riportando lesioni gravi. Fatto avvenuto a Gallarate il 10 aprile 2014. Col primo motivo, il Le. deduce, ai sensi dell'art. 606 lett e cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione, per contrasto con una dichiarazione contenuta in un atto processuale, laddove a pag. 10 della sentenza si rileva che la dott.ssa An. Lu. avrebbe testimoniato che la ragazza presentava segni di afferramento, comprovate dalla rottura delle unghie della mano destra e di un'unghia della mano sinistra . Dichiarazione che avrebbe indotto la Corte a ritenere non solo il dato della caduta rasente al muro, ma anche il tentativo della Sc. di rimanere aggrappata alla ringhiera del balcone . In realtà la Corte sarebbe andata oltre il senso delle parole pronunciate effettivamente dal teste, dott.ssa Lu. An., la quale all'udienza del 13 gennaio 2016 aveva dichiarato testualmente che non c'erano unghiature e che le mani erano prive di lesioni l'unico dato significativo era la rottura delle unghie della mano destra ed una della mano sinistra , fatto che il teste riconosceva come possibile conseguenza della caduta rasente al muro esterno del palazzo. La difesa pertanto ritiene che la Corte abbia errato nel ritenere l'avvenuto tentativo della vittima di rimanere il più possibile aggrappata alla ringhiera del balcone per non precipitare nel vuoto, perché dal documento peritale risulterebbe, che la rottura delle unghie delle mani appaiono anch'esse compatibili, sebbene, non univocamente, con la caduta al suolo . 2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato, anche a seguito di una errata interpretazione della sentenza di primo grado, in quanto il giudice di appello avrebbe ravvisato il dolo alternativo diretto del tentativo omicidiario già nella prima fase della condotta, quella di percosse culminate nello schiaffo, con il quale la vittima fu scaraventata oltre il parapetto del balcone. A tale azione si legava un'altra condotta di natura questa volta omissiva, consistita nell'inerzia tenuta dal Le. di fronte alla elevata probabilità della imminente caduta della donna che era rimasta in una situazione precaria, con le mani aggrappate alla ringhiera e col corpo che penzolava nel vuoto. Il giudice di primo grado aveva fatto riferimento all'accettazione del rischio del primo evento, con la seguente frase Marco Le. si è ben rappresentato i due eventi uccidere o ferire gravemente ed ha accettato il rischio dell'evento così - secondo il ricorrente - la sentenza di primo grado avrebbe lasciato intendere che il giudice avesse ritenuto la sussistenza del dolo eventuale incompatibile col delitto tentato , mentre avrebbe ravvisato il dolo diretto alternativo solo nella seconda parte della condotta, quella omissiva. Il giudice di appello - secondo l'interpretazione del ricorrente - per scongiurare la contraddizione tra dolo eventuale e tentativo insita in siffatta ricostruzione iniziale, avrebbe ritenuto la sussistenza del dolo diretto alternativo già nella prima fase della condotta, quella attiva, dando un'interpretazione del termine rischio , utilizzato dal giudice di primo grado, nel senso di alta probabilità dell'evento . Tale ricostruzione, però, sarebbe in contrasto anche con le risultanze istruttorie, prima fra tutte, la deposizione della vittima Ra. Sc., la quale aveva dichiarato non credo che la sua intenzione sia stata quella , lui non voleva buttarmi giù . Sussisterebbe, dunque, una irrisolta incertezza sull'elemento soggettivo del fatto e la Corte avrebbe fatto cattivo uso al riguardo delle massime di esperienza. 3. Con un terzo motivo, ai sensi dell'art. 606 lett. e cod. proc. pen., il ricorrente deduce che vi è contraddittorietà o, alternativamente, manifesta illogicità della motivazione della sentenza della Corte di merito, per contrasto con la dichiarazione contenuta in un atto processuale, ed erroneo utilizzo delle massime di esperienza, laddove il giudizio sulla personalità dell'imputato definita come rabbiosa e violenta , è fondata sulla testimonianza della moglie separata dello stesso, Anna Barbieri, la quale si era limitata a riferire un unico episodio di lite violenta, nel corso di un non breve rapporto di convivenza. 4. Col quarto motivo, il Le. deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. e cod. proc. pen., mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio, per il diniego delle attenuanti generiche, stante l'asserita estrema gravità del fatto commesso e la personalità violenta, brutale, totalmente insensibile di fronte alla smisurata gravità dell'evento dell'imputato, nonché per la sua condotta successiva, senza tener conto della scarsa intensità del dolo pur costruito come dolo diretto alternativo. Secondo il ricorrente, il reato in contestazione si inserirebbe nella concitazione di una estemporanea lite tra persone conviventi, di durata breve. Il lasso di tempo della condotta, secondo la giurisprudenza di legittimità Sez. 1 n. 46258 del 09/11/2012 , incide a favore dell'imputato nella commisurazione della pena. La precedente condanna per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., subita dal Len|i, riguardava una vicenda priva di valenza negativa rispetto al trattamento sanzionatorio, perché quel fatto rientrava nell'ipotesi successivamente depenalizzata di cui all'art. 316 ter, secondo comma, cod. pen. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. In ordine al primo motivo, osserva il Collegio che la Corte di merito ha dato esaustiva e convincente ricostruzione della dinamica dei fatti e la semplice precisazione della compatibilità delle lesioni alle unghie con una caduta non immediata, nulla aggiunge o toglie alla situazione nella quale si trovò la Sc., sospesa nel vuoto ed aggrappata alla ringhiera solo con le mani, a causa della violenza subita ad opera del Le. e non indipendentemente da essa, come ritenuto dal ricorrente. A convincere i giudici di merito è stato soprattutto il racconto complessivo della vittima, che ha trovato conferma nella perizia, e che non è stato smentito dalla lesioni alle unghie con i segni da afferramento o dalla caduta dal quinto piano. 2. In ordine al secondo motivo, l'accertamento del dolo ha come oggetto la rappresentazione e la volontà del fatto materiale tipico in tutti i suoi elementi. Il giudice di merito è tenuto alla ricostruzione storica delle circostanze che in concreto costituiscono indicatori del dolo, cioè di quegli elementi che possono essere espressione degli atteggiamenti psichici o comunque accompagnarli per essere con essi collegati. Essi possono essere i più vari, perché il giudizio avviene sulla base delle comuni massime di esperienza, sicché rilevano le circostanze esterne attinenti alle modalità della condotta, il comportamento susseguente dell'agente e le circostanze soggettive come l'interesse al reato e il movente, soprattutto se le circostanze oggettive non consentono conclusioni univoche. La Corte di merito ha svolto con rigore l'accertamento del dolo dell'imputato e lo ha qualificato come dolo alternativo, in relazione all'evento di omicidio con una condotta che ha presentato due fasi, che si sono succedute l'una all'altra. Nella prima fase, l'imputato con una serie di schiaffi e con la forza del proprio corpo sovrastante il Le. è alto 1,87 cm. e pesante 80 chilogrammi , scaraventò la Sc. alta 1,60 cm., tossicodipendente di 42 chili di peso, già affetta da patologia sifilitica oltre la ringhiera, che fungeva da parapetto nel balcone dell'appartamento al quinto piano dell'edificio, così provocando il ribaltamento del suo corpo e la gravissima situazione di pericolo per la vita, perché la Sc. rimase appesa nel vuoto, afferrandosi in modo precario con le mani alla ringhiera. In quelle disperate condizioni, nella seconda fase, la donna, sentendo il compagno ancora presente nella stanza, lo implorò di soccorrerla e di afferrarla per non precipitare, ma il Le. le rivolse uno sguardo freddo e cattivo e le disse testualmente tanto le merde cadono sempre in piedi quindi, non riuscendo da sola a risalire sul balcone, la Sc. perse la presa e precipitò schiantandosi al suolo e riportando gravissime lesioni così la ricostruzione della dinamica del fatto, operata in sentenza sulla base delle dichiarazioni della persona offesa . La Corte di merito ha descritto con cura le due fasi, attribuendo il dolo di omicidio all'imputato, sulla base della sua condotta e delle parole pronunciate nell'occorso. La Corte ha spiegato tutti gli altri aspetti fattuali nei quali maturò la reazione violenta del Le. la Sc. aveva ormai scoperto i segni del tradimento del compagno sulla biancheria intima di questi che, in stato di alterazione per assunzione di stupefacenti come risulta a pag. 9 sentenza del Tribunale di Busto Arsizio , reagì violentemente alle rimostranze della Sc., rappresentandosi e accettando che la stessa precipitasse dal quinto piano a causa delle percosse inflitte. L'evento morte per la caduta dal quinto piano si profilò come altamente probabile, nel corso della condotta aggressiva, stante l'altezza di diciotto metri dell'edificio, ma ciò non valse a trattenere l'agente che, con condotta commissiva prima ed omissiva poi, contribuì consapevolmente e volontariamente alla caduta della vittima, miracolosamente scampata alla morte. Tale ricostruzione materiale e psicologica del fatto è rispettosa delle risultanze processuali in particolare delle dichiarazioni della persona offesa non contraddetta da altri elementi e non presenta profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, sicché è insindacabile in questa sede. Le diverse frasi non credo che la sua intenzione sia stata quella , lui non voleva buttarmi giù , pronunciate dalla persona offesa nei giorni successivi al fatto e in fase di ripresa fisica, costituiscono una valutazione soggettiva della Sc., legata sentimentalmente fino all'ultimo al Le., come in modo convincente argomenta la Corte di merito, a pag. 16 della sentenza impugnatale rafforzano l'attendibilità della prima immediata dichiarazione e il disinteresse accusatorio della Sc In particolare, sull'elemento psicologico del reato pag. 15 della sentenza impugnata , deve ritenersi corretta ed immune dai vizi denunciati la ricostruzione fatta dalla Corte in termini di dolo alternativo, perché la condotta complessivamente tenuta illumina e permette di accertare nella sua progressione la volontà dell'imputato chiudere a chiave la stanza per impedire alla donna di fuggire, riempire di forti schiaffi la giovane compagna malata, di scarso peso, sovrastandola con la forza del proprio corpo fino a farle oltrepassare la ringhiera del parapetto del balcone. Il Le. volle la sua caduta per precipitazione e, quindi, alternativamente l'evento della morte o le gravissime lesioni conseguenti. In conclusione va affermato il seguente principio di diritto colui che determini con la sua condotta consapevole e volontaria una situazione di grave pericolo per l'altrui incolumità è obbligato a rimuoverla con tutti i mezzi a sua disposizione, diversamente restando pienamente integrata a suo carico la causalità materiale e piscologica dell'evento più grave prodotto, ai sensi degli art. 41, 42 e 43 cod, pen. in senso conforme, Sez. 4, n. 27591, del 10/01/2013, Santacroce, Rv. 255452 . 3. Il terzo motivo di ricorso appare privo di consistenza, perché la Corte di merito ha desunto il carattere rabbioso e violento della personalità dell'imputato non solo dalle circostanze riferite dalla testimone Anna Barbieri, ma da tutti gli elementi fattuali descritti nei minimi dettagli in sentenza sulla base delle risultanze istruttorie. 4. Sul trattamento sanzionatorio, legittimo appare il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena, per il complesso di elementi oggettivi e soggettivi sopra indicati e richiamati in modo specifico dalla Corte di merito, mentre appare generica e di merito e, perciò, inammissibile la critica sulla pregressa inconsistenza della precedente condanna, per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., in assenza di elementi che ne dimostrino la corrispondenza all'ipotesi depenalizzata di cui all'art. 316 ter, secondo comma, cod. pen. 5. Complessivamente il ricorso deve essere rigettato e l'imputato va condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile che, in relazione alla difficoltà della causa e alle questioni trattate, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio a favore della parte civile costituita, Sc. Ra., che liquida nella complessiva somma di Euro 2.250,00 duemiladuecentocinquanta/00 , oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA, come per legge.