Nessuno sconto per il genitore non coniugato che omette il mantenimento della figlia

È configurabile il reato di cui all’art. 3, l. n. 54/2006 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli anche nel caso di omesso versamento, da parte del genitore onerato, dell’assegno di mantenimento periodico disposto dal giudice in favore dei figli a seguito di cessazione di un rapporto di convivenza.

Così la Suprema Corte con sentenza n. 14731/18, depositata il 30 marzo. La vicenda. La controversia oggetto di ricorso per cassazione traeva origine dalla decisione delle Corte d’Appello di Brescia che, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva confermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 3, l. n. 54/2006 per omesso versamento dell’assegno mensile di mantenimento in favore della figlia, e ridotto la pena a quattro mesi di reclusione, nonché quantificato il danno da risarcire in euro 3mila. Secondo i Giudici di merito l’imputato allontanandosi dalla casa familiare si era sottratto all’obbligo di versare il mantenimento per la figlia minore. Avverso quest’ultima decisione il condannato ricorre in Cassazione con un unico motivo lamentando la violazione dell’art. 3, l. n. 54/2006 in merito alla configurabilità del reato. Configurabilità del reato per i genitori non coniugati. Il ricorrente deduce che essendo lo stesso convivente e non coniuge della madre della minore non era configurabile il reato di cui all’art. 3 l. n. 54/2006. La Cassazione nel decidere la controversia ha ripreso gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla questione. Secondo una prima decisione di legittimità Cass. n. 2666/17 l’estensione della disciplina della citata legge ai figli di genitori non coniugati deve attuarsi solo nelle parti in cui le disposizioni legislative indicato letteralmente l’applicabilità, ritendo che in questo caso non vi sia alcuna disparità di trattamento in quanto la tutela dei figli minori di genitori non coniugati viene, in ogni caso, garantita in tutte le azioni civili e in relazione all’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare . Al contrario una diversa interpretazione giurisprudenziale ha ritenuto che il dato letterale non è insuperabile e per questo nelle decisioni precedenti del Supremo Collegio è stata preferita la tesi estensiva dell’interpretazione dell’articolo contestato ritendo applicabile la fattispecie anche a tutela dei figli di genitori non coniugati Cass. n. 25267/17 . Secondo la Corte nel decidere la controversia deve preferirsi questa seconda interpretazione e per questo motivo è configurabile il reato di cui all’art. 3, l. n. 54/2006 anche nel caso di omesso versamento, da parte di un genitore, dell’assegno di periodico disposto dall’Autorità giudiziaria in favore dei figli a seguito di cessazione di un rapporto di convivenza . Per questi motivi la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 febbraio– 30 marzo 2018, n. 14731 Presidente Mogini – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 5 gennaio 2017, la Corte d’appello di Brescia, parzialmente riformando la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Brescia, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di S.L. per il reato di cui all’art. 3 legge n. 54 del 2006 per aver omesso di versare alla figlia minore la somma mensile di Euro 250,00 e poi di Euro 300,00, come statuito dal Tribunale per i Minorenni, a partire dall’ottobre 2012, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena, già condizionalmente sospesa, a quattro mesi di reclusione, nonché la quantificazione del danno da risarcire in Euro 3.000,00. Secondo la sentenza impugnata, l’imputato, allontanatosi dalla casa familiare nel luglio 2011, si era sottratto all’obbligo di versare qualunque contributo per il mantenimento della figlia minore fino a marzo 2013, data in cui aveva iniziato a corrispondere 300,00 Euro al mese gli arretrati erano stati corrisposti dal maggio 2014. L’originaria contestazione, formulata con riguardo al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a norma dell’art. 570 cod. pen., è stata riqualificata nella fattispecie di cui all’art. 3 legge n. 54 del 2006 dal Tribunale. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe l’avvocato Lino Gallo, difensore di fiducia di S.L. , articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 3 legge n. 54 del 2006, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., avendo riguardo alla configurabilità del reato per il quale è stata pronunciata condanna. Si deduce che l’imputato era convivente e non coniuge della madre della minore in favore della quale dovevano essere corrisposte le somme a titolo di mantenimento, e che, quindi, non è configurabile il reato di cui all’art. 3 legge n. 54 del 2006, in linea con quanto indicato da Sez. 6, n. 2666 del 07/12/2016, dep. 2017. Si aggiunge che l’inquadramento dei fatti nella fattispecie appena indicata deve ritenersi irreversibile, senza possibilità di regresso alla ipotesi art. 570 c.p. abdicata già dal Tribunale . Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. L’unica questione posta dal ricorrente è se sia configurabile il reato di cui all’art. 3 l. 8 febbraio 2006, n. 54, in caso di omesso versamento, da parte di un genitore, dell’assegno periodico disposto dall’Autorità giudiziaria in favore dei figli a seguito della cessazione di un rapporto di convivenza, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 12-sexies l. 1 dicembre 1970, n. 898, e, appunto, 3 l. n. 54 del 2006. 2.1. Secondo una decisione di legittimità, la risposta deve essere negativa Sez. 6, n. 2666 del 07/12/2016, dep. 2017, B., Rv. 268968 . A fondamento di questa soluzione, si richiama innanzitutto la previsione di cui all’art. 4, comma 2, l. n. 54 del 2006, secondo cui 2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. . Si osserva, poi, che siccome il testo letterale della statuizione normativa appena citata prevede l’applicabilità delle disposizioni della l. n. 54 del 2006 ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati , deve ritenersi preferibile un’interpretazione che, con riferimento ai figli di genitori non coniugati, limita l’estensione della disciplina legislativa in questione a quelle sole parti che concernono i procedimenti da essa indicati, senza riferirsi anche alle disposizioni di diritto penale sostanziale. Si rileva, infine, che non si determina alcuna disparità di trattamento per la posizione sostanziale dei figli di genitori non coniugati, posto che per la tutela dei medesimi è possibile il ricorso a tutte le azioni civili e ferma restando l’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen Altra decisione di legittimità, invece, ritiene debba adottarsi una opposta soluzione Sez. 6, n. 25267 del 06/04/2017, S., Rv. 270030 . Questa decisione rappresenta, innanzitutto, che il dato letterale non è insuperabile, ma pare rispondere semplicemente alla difficoltà del legislatore di individuare una diversa soluzione , tanto da essere impiegato anche dal codice civile sia nella rubrica del capo II del Libro IX, relativo all’ Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi a figli nati fuori del matrimonio , sia nel testo dell’art. 337-bis, che individua l’ambito di operatività di tale disciplina. Osserva, poi, che la soluzione contraria all’applicabilità della fattispecie incriminatrice in caso di omesso versamento dell’assegno periodico disposto a seguito di cessazione di un rapporto di convivenza determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra figli nati fuori del matrimonio e figli nati da genitori coniugati. Rileva, infine, che la tesi estensiva si pone in sintonia anche con la elaborazione delle Sezioni Unite, che, nell’interpretazione dell’art. 570, primo comma, cod. pen., hanno ritenuto tale fattispecie applicabile anche a tutela dei figli di genitori non coniugati, in forza dell’art. 4, comma 2, l. n. 54 del 2006 il riferimento è a Sez. U, n. 23866 del 23/01/2013, S. . 2.2. Il Collegio ritiene di aderire alla seconda soluzione e di affermare, pertanto, che è configurabile il reato di cui all’art. 3 I. 8 febbraio 2006, n. 54, anche in caso di omesso versamento, da parte di un genitore, dell’assegno periodico disposto dall’Autorità giudiziaria in favore dei figli a seguito di cessazione di un rapporto di convivenza. Invero, ai fini del superamento dei dubbi derivanti da una non particolarmente perspicua formulazione linguistica del dato normativo soccorre il criterio dell’interpretazione sistematica, alla luce del principio guida dell’uguaglianza di trattamento, sancito dall’art. 3 Cost., e, specificamente, per i figli nati fuori dal matrimonio, dall’art. 30, terzo comma, Cost. In particolare, sembra utile osservare che l’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 3 l. n. 54 del 2006 anche in caso di omesso versamento da parte del genitore dell’assegno periodico disposto in favore dei figli a seguito di cessazione di un rapporto di convivenza è potenzialmente produttiva di conseguenze rilevanti ai fini di una parità di trattamento pure sotto il profilo civilistico invero, dalla sussistenza di un fatto di reato discende in linea di principio anche la responsabilità per danni non patrimoniali, diversamente da quanto previsto in termini generali per l’illecito civile, ex artt. 185 cod. pen. e 2059 cod. civ 3. All’infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.