L'importanza della necessità nell'aggravante della pubblica fede

Il furto di beni, situati all'interno di una vettura parcheggiata sulla pubblica via è aggravato, ai sensi dell'art. 625, n. 7, c.p., tanto nell'ipotesi in cui i beni siano parte integrante del veicolo, quanto nel caso in cui siano temporaneamente abbandonati nell'auto per far fronte ad una situazione di necessità.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14549/18, depositata il 29 marzo. Il caso. La Corte d'Appello competente, a conferma della statuizione del Giudice di prime cure, riconosceva la penale responsabilità di un imputato per l'illecito di furto, aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede artt. 624, 625, nn. 2 e 7, c.p. . Al condannato veniva rimproverato di aver sottratto svariati beni, ai legittimi proprietari, asportandoli dal camper di proprietà degli stessi, mentre il mezzo si trovava parcheggiato in un'area di sosta, presso un parco. L'imputato ricorreva per cassazione, lamentando vizio motivazionale e violazione di legge, con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p In particolare, l'impugnante rilevava che i beni asportati non si trovavano nel camper, ma nell'autovettura delle persone offese. L'oggetto deve essere stato abbandonato per necessità. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, sottolineando l'irrilevanza della collocazione dei beni asportati nell'abitacolo dell'auto oppure nel camper. Gli Ermellini hanno, in primis , ricordato il disposto del codice in relazione all'aggravante in esame la stessa deve ritenersi integrata ove il furto sia commesso su cose esposte per necessità alla pubblica fede. Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, nel caso di beni collocati nell'autovettura, l'aggravante deve essere riconosciuta se gli stessi fanno parte del veicolo e sono destinati al servizio o all'ornamento dello stesso, oppure se sono stati lasciati nel mezzo per la necessità di allontanarsi. La giurisprudenza maggioritaria, peraltro, sposa un concetto molto ampio di necessità, che esclude soltanto le ipotesi in cui i beni siano stati abbandonati nella vettura per negligenza o trascuratezza. Il Collegio ha ribadito quanto affermato nella sentenza di primo grado, secondo cui il furto di oggetti collocati all'interno di un veicolo parcheggiato sulla pubblica via è aggravato, ai sensi dell'art. 625, n. 7, c.p., se i beni sono parte integrante del veicolo oppure se gli oggetti sono temporaneamente abbandonati nell'auto per far fronte ad una situazione di necessità. Tale situazione di emergenza induce il proprietario del bene a riporre la propria fiducia nei consociati e nel rispetto degli stessi verso le proprietà altrui. Il Giudice deve, quindi, esaminare le ragioni che hanno motivato il proprietario del bene ad operare tale scelta, rendendo necessaria la custodia delle cose nel veicolo. Nel caso di specie, i proprietari erano alloggiati nel camper, nell'area di sosta davanti ad un parco, per seguire delle manifestazioni sportive, e non avevano altra modalità per custodire i propri beni. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 30 gennaio – 29 marzo 2018, n. 14549 Presidente Blaiotta – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 12/5/2016, la Corte di appello di Brescia, confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Brescia a carico di H.P. ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede, condannandolo alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le contestate aggravanti e la recidiva. All’imputato era contestato di essersi impossessato di un computer, di alcune borse, di carte di credito e di alcuni altri oggetti, sottraendoli ai legittimi proprietari che si trovavano con il loro camper in un’area di sosta di una località omissis , antistante ad una parco dove si svolgono gare sportive. Alla individuazione dell’odierno ricorrente, si legge in sentenza, si perveniva attraverso il confronto della fotografia dell’imputato con le immagini registrate dalle telecamere presenti nella suddetta area di sosta. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, il quale deduceva violazione di legge, vizio di motivazione della sentenza impugnata, travisamento del fatto e violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza. Lamentava che il giudice aveva erroneamente ritenuto l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7 cod. pen. Secondo la difesa, essa doveva essere esclusa, in quanto i beni asportati non si trovavano nel camper delle persone offese, mezzo destinato ad essere utilizzato come abitazione occasionale , secondo quanto sostenuto dal giudice, bensì, nella loro vettura. La sentenza di primo grado, sul punto, aveva inequivocabilmente evidenziato, a pag. 2, che la riproduzione video attestava che il furto dei beni era avvenuto all’interno dell’autovettura, senza accesso al camper. Vi sarebbe quindi un travisamento dei fatti da parte del giudice di secondo grado, tratto in inganno dal capo di imputazione, la cui parte descrittiva contrasterebbe con le emergenze probatorie. Considerato in diritto 1. I motivi dedotti dalla difesa sono infondati e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato. 2. Nel caso all’esame, è irrilevante, ai fini della configurazione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7, cod. pen., che i beni delle persone offese fossero collocati nel camper o nell’abitacolo della vettura adibita a trasporto. Ciò che rileva, infatti, è il motivo per il quale i beni sottratti si trovavano custoditi nel veicolo, che è certamente riconducibile ad una ragione di necessità, nell’accezione di seguito precisata. Secondo la disciplina codicistica, il furto è aggravato ai sensi dell’art. 625 comma 1, n. 7 cod. pen., se il fatto è commesso su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede. Quando si tratta di beni che si trovano all’interno di una vettura, secondo orientamento consolidato di questa Corte, l’aggravante in questione sussiste se gli oggetti costituiscano parte integrante del veicolo e siano destinati in modo durevole, al servizio o all’ornamento dello stesso. L’aggravante, tuttavia, sussiste egualmente se gli oggetti contenuti al suo interno, siano ivi lasciati per necessità all’atto di allontanarsi dal veicolo ex multis Sez. 5, n. 44580 del 30/06/2015, Rv. 264744 . Si è recentemente precisato che la nozione di necessità, concetto dall’accezione molto ampia, comprenderebbe uno spettro di significati più esteso della forza maggiore, dovendosi ricondurre nel suo ambito anche gli impellenti bisogni della vita quotidiana al quale l’offeso è chiamato a far fronte così, in motivazione Sez. 2, n. 33557 del 22/06/2016, Rv. 267504 . L’aggravante è quindi riferibile a quelle situazioni, da apprezzarsi caso per caso, in cui i beni siano lasciati all’interno di un mezzo di trasporto di qualunque tipo, non per distrazione o negligenza, concetti antitetici alla necessità, ma ove ricorrano determinate esigenze serie e concrete che impediscano di portare seco tali oggetti. Pertanto, ai fini della valutazione della ricorrenza di condizioni di necessità , secondo la definizione contenuta nell’art. 625, n. 7 cod. pen., dovranno escludersi, in via principale, tutte le situazioni nelle quali risulti che gli oggetti siano stati lasciati nell’abitacolo di un mezzo di trasporto, per trascuratezza o negligenza. Ove non ricorrano tali ultime condizioni, si potrà ammettere la sussistenza dell’aggravante, qualora vi siano ragioni che consentano di ritenere che tali oggetti siano stati lasciati per fare fronte ad apprezzabili ed impellenti esigenze di vita quotidiana. Sotto questo profilo, risulta quindi particolarmente appropriata la massima riportata in sentenza, ove si ribadiscono i concetti finora espressi e dove si pone l’accento sul concetto di necessità, ai fini della individuazione della ricorrenza dell’aggravante In tema di reati contro il patrimonio, il furto di oggetti che si trovino all’interno di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via deve considerarsi aggravato, ex art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., allorché si tratti di oggetti costituenti parte integrante del veicolo quando, invece, il furto concerna oggetti solo temporaneamente o occasionalmente lasciati nell’auto, ai fini della sussistenza dell’aggravante in questione, deve ricorrere una situazione contingente di necessità, tale da indurre il possessore a confidare nella buona fede dei consociati e nel rispetto delle cose altrui che dagli stessi è lecito pretendere, necessità da intendersi in senso relativo e non assoluto che comprende ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da particolari situazioni, in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza. Ne consegue che il giudice deve, in tal caso, dare conto delle speciali ragioni che, in base alle circostanze concrete, hanno reso necessitata la custodia della cosa all’interno dell’autoveicolo Sez. 5, n. 15386 del 06/03/2014, Rv. 260216 . 3. Orbene, venendo al caso in esame, è stato correttamente evidenziato dalla Corte territoriale che i proprietari dei beni sottratti, sì trovavano nell’area di sosta antistante il parco ricreativo-sportivo di omissis , con il camper, per alloggiarvi e seguire le gare sportive che ivi si svolgevano. Il camper ed anche la vettura, costituivano luoghi nei quali le persone offese dovevano necessariamente custodire i loro effetti personali, non avendo altra possibilità e non potendosi pretendere che gli stessi portassero con sé i loro bagagli per seguire le gare sportive. È quindi estensibile anche all’abitacolo della vettura il ragionamento sostenuto dal giudice d’appello, secondo il quale ricorrevano esigenze di necessità per lasciare, all’interno del veicolo i beni che sono stati successivamente sottratti. Pertanto, la motivazione risulta del tutto adeguata ed immune da censure, avendo il giudice evidenziato, in modo corretto, le ragioni della ricorrenza della suddetta aggravante, individuate nelle particolari circostanze del caso concreto ed essendo del tutto ininfluente, ai fini della sua configurazione, che le cose depositate si trovassero nel camper o nell’abitacolo della vettura. Invero, come si è detto in precedenza, non sono dirimenti le caratteristiche dell’automezzo, ma le ragioni sottese alla presenza delle cose all’interno di un qualunque veicolo. 4. Parimenti infondata è la doglianza della mancata corrispondenza tra accusa e sentenza. Nel caso in esame, non è intervenuto alcun mutamento rispetto all’accusa elevata nei confronti del ricorrente. Deve all’uopo rilevarsi come l’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato. Si è rilevato sul punto, che la nozione strutturale di fatto va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata oggetto di un potere del pubblico ministero e decisione giurisdizionale oggetto del potere del giudice risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi così Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Rv. 257015 . 4. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.