L’adesione dell’avvocato di fiducia allo sciopero comporta il rinvio dell’udienza

Se tempestivamente comunicata, l’adesione del difensore di fiducia all’astensione dalla partecipazione alle udienze proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria comporta il rinvio dell’udienza. In caso contrario, si produce una nullità di ordine assoluto ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore e intermedio negli altri casi.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13746/18, depositata il 23 marzo, con la quale si è pronunciata sul ricorso presentato dal difensore di fiducia di un’imputata condannata in primo ed in secondo grado per reati tributari. Il ricorso lamentava in particolare l’inosservanza delle norme processuali in tema di istanza di rinvio dell’udienza per adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dell’Unione Camere Penali Italiane, tempestivamente comunicata a mezzo fax alla cancelleria della Corte d’Appello, la quale aveva invece provveduto alla nomina di un difensore d’ufficio. Adesione del difensore all’astensione. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel sancire che, in tema di dichiarazione di adesione del difensore all’astensione dalla partecipazione alle udienze proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio dell’udienza camerale, sempre che l’adesione sia stata tempestivamente comunicata dal difensore, determina una nullità della pronuncia per mancata assistenza dell’imputato, nullità di natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore e intermedia negli altri casi. Il Collegio ricorda poi che, ai sensi dell’art. 3 del codice di autoregolamentazione, il difensore di fiducia deve comunicare l’adesione allo sciopero personalmente o a mezzo di sostituto processuale all’inizio dell’udienza o comunque in limine all’atto delle indagini preliminari che si sta per compiere, oppure tramite atto scritto trasmesso o comunicato alla cancelleria o segreteria almeno due giorni prima della data stabilita per l’udienza. Nel caso di specie, il difensore ha tempestivamente inviato a mezzo fax tale comunicazione alla cancelleria della Corte d’Appello procedente ed il fatto che la Corte abbia nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p. un difensore d’ufficio comporta una nullità a regime intermedio che travolge tutti gli atti seguenti, compresa la sentenza impugnata. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 febbraio – 23 marzo 2018, n. 13746 Presidente Andreazza – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del tribunale di Como, che aveva condannato C.E. alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nella qualità di amministratore della C.S.L. Cooperativa Sviluppo Lavoro , al fine di evadere l’imposta sui redditi e sul valore aggiunto, si avvaleva della fattura, relativa ad operazioni oggettivamente inesistenti, n. omissis emessa dalla Full Service Logistic società cooperativa a.r.l., recante un imponibile di Euro 65 mila ed Euro 13 mila di iva indicava così nella dichiarazione modello unico società di capitali 2011, per l’anno d’imposta 2010, elementi passivi fittizi per Euro 65 mila ai fini ires ed Euro 13 mila ai fini iva. 2. Avverso l’indicata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c cod. proc. pen. Assume la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe deliberato la sentenza all’udienza camerale del 13 giugno 2017, nonostante il difensore di fiducia, avv. Andrea Boni, avesse inviato via fax alla cancelleria della Corte d’appello, in data 8 giugno 2017, la dichiarazione di adesione all’astensione dall’udienza medesima, proclamata dall’Unione Camere Penali italiane dal 12 al 16 giugno 2017. La Corte d’appello, anziché disporre il rinvio dell’udienza, avrebbe, invece, proceduto alla nomina di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ciò che integra, ad avviso del ricorrente, la nullità della sentenza per violazione delle disposizioni concernenti l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e, perciò, meritevole di accoglimento. 2. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi Sez. U, n. 15232 del 30/10/2014 - dep. 14/04/2015, Tibo, Rv. 263021 in senso conforme, Cass., Sez. 2, n. 45158 del 22/10/2015 - dep. 11/11/2015, Pezzini, Rv. 265041 Cass., Sez. 5, n. 4819 del 17/11/2015 - dep. 05/02/2016, Colli, Rv. 265928, fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha annullato la decisione del giudice di appello, che non aveva accolto la richiesta di rinvio dell’udienza camerale nel giudizio di appello a seguito di abbreviato per adesione del difensore all’astensione dalle udienze . Deve ricordarsi che, ai sensi del citato art. 3, comma 1, del codice di autoregolamentazione, è necessario che l’astensione del difensore sia, in via alternativa o dichiarata personalmente, ovvero a mezzo di sostituto processuale all’inizio dell’udienza o comunque in limine all’atto formale che si stia per assumere dell’atto di indagine preliminare ovvero comunicata con atto scritto trasmesso o depositato in Cancelleria o Segreteria, almeno due giorni prima della data stabilita. 3. Nel caso in esame, dalla documentazione allegata al ricorso, emerge che il difensore di fiducia dell’imputata ha tempestivamente inviato, via fax, alla cancelleria della Corte d’appello di Milano, seconda sezione penale, in data 8 giugno 2017, ore 18.40 con esito OK la dichiarazione di adesione all’astensione dall’udienza fissata per il 13 giugno 2017, in cui la Corte, preso atto dell’assenza del difensore, lo sostituì con un difensore nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., senza, peraltro, nemmeno esaminare la richiesta di rinvio, come emerge dal verbale dell’udienza medesima. Nel caso in esame, si è, quindi, realizzata una nullità a regime intermedio, verificatasi in grado d’appello e tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione ex art. 180 cod. proc. pen. tale nullità, pertanto, travolge gli atti conseguenti, tra cui la sentenza impugnata, la quale deve, perciò, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.