Delitti contro i congiunti: inapplicabile la causa di non punibilità se c’è stata violenza o minaccia

L’esclusione della punibilità per i delitti contro il patrimonio commessi a danno del coniuge legalmente separato, di genitori, figli, fratelli o sorelle conviventi con l’agente, non opera nel caso di rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, oltre ad ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza sulle persone.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13853/18, depositata il 23 marzo. Il fatto. Il Tribunale di Bologna aveva applicato all’imputato, al quale veniva contestato il reato di estorsione a danno dei propri familiari, nonché maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti dei medesimi, la misura del divieto di avvicinamento alle parti offese congiuntamente alla misura cautelare del divieto di dimora. Il PM ricorre per la cassazione dell’ordinanza invocando travisamento e falsa applicazione dell’art. 649, comma 3, c.p. Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti . Punibilità. Effettivamente il giudice di merito ha erroneamente assunto come presupposto della sua decisione il fatto che il delitto si fosse concretizzato in un contesto familiare escludendo il ricorso dell’imputato alla violenza fisica nei confronti della moglie e dei figli, persone offese del reato di minaccia. Si rivela dunque fondato il ricorso del PM che sottolinea come sia la violenza che la minaccia possono costituire elementi della fattispecie del delitto di estorsione con conseguenti riflessi sull’applicabilità dell’art. 649, comma 3, c.p La norma esclude infatti la punibilità di chi abbia commesso delitti contro il patrimonio in danno del coniuge legalmente separato, di genitori, figli, fratelli o sorelle con lui conviventi, mentre nel caso di coniuge legalmente separato o congiunti non conviventi è necessaria la querela della persona offesa. Tale causa di non punibilità non trova applicazione per i delitti di rapina art. 628 c.p. , estorsione 629 c.p. e sequestro di persona a scopo di estorsione art. 630 c.p. , oltre ad ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza sulle persone. Si tratta di fattispecie accumunate dall’equiparazione della violenza alla minaccia, quale elemento strutturale, e dunque, come sostenuto dal PM ricorrente, il Tribunale non ha correttamente interpretato la norma in parola nel caso di specie dove veniva in considerazione il reato di estorsione, che può pacificamente essere commesso sia con condotte violente che minacciose. La Corte accoglie dunque il ricorso e annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 gennaio – 23 marzo 2018, n. 13853 Presidente Di Stefano – Relatore Agliastro Ritenuto in fatto 1. Con atto in data 17 agosto 2017, il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Piacenza ricorre per cassazione per l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna del 6 luglio 2017, ravvisando travisamento e falsa applicazione dell’art. 649 comma 3 cod. pen., con riferimento al reato di estorsione commesso da C.V. nei confronti dei propri familiari, assieme ad una serie di altri reati, quali maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti dei medesimi congiunti, commessi in epoca che va dal omissis . 2. Il Tribunale di Bologna aveva applicato al predetto C.V., congiuntamente alla misura del divieto di avvicinamento alle parti offese di cui all’art. 282 ter cod. proc. pen., anche la misura cautelare del divieto di dimora ai sensi dell’art. 283 cod. proc. pen. nel Comune di Lugagnano Val di Arda PC , al cui territorio gli si impediva di accedere, senza l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria procedente. 3. Il Pubblico Ministero aveva eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 629 cod. pen. e 649 cod. proc. pen., censurando l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna che aveva denegato, al pari del giudice per le indagini preliminari, l’applicazione della misura cautelare per il delitto di cui all’art. 629 cod. pen. pur riconoscendo la sussistenza della gravità indiziaria, il Tribunale aveva ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen., atteso che il C. risultava avere estorto i compensi dei familiari frutto del loro lavoro , non ricorrendo alla violenza, bensì alla minaccia di percosse se non gli avessero consegnato il denaro guadagnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato e va accolto. 2. Il Tribunale fondava il suo convincimento sul presupposto che il delitto fosse stato commesso in ambito familiare, dal padre nei confronti della moglie e dei figli, e nel caso concreto, non operava il disposto di cui all’art. 649 comma 3 cod. pen. di esclusione della esimente prevista dal primo comma dell’art. 649 cod. pen., per il delitto di cui all’art. 629 cod. pen. perché non commesso mediante violenza fisica. Nel caso di specie, spiegava il Tribunale che le vittime non consegnavano i denari a C.V. a seguito di violenze da costui perpetrate in loro danno nell’occasione, ma in seguito alla minaccia operata dall’indagato di sottoporle a violenze in caso di inottemperanza . 3. Deduce il Pubblico Ministero ricorrente che la Corte di legittimità ha stabilito reiteratamente e senza eccezioni che l’esimente in parola non opera laddove si tratti di delitti di cui agli artt. 628, 629 e 630 consumati, mentre l’elemento della violenza alle persone è richiesto per evitare che operi la causa di non punibilità solo per tutti gi altri delitti compresi i tre appena citati laddove siano compiuti nella forma tentata . Inoltre, rileva che sia la violenza sia la minaccia possono costituire elemento costitutivo della fattispecie, ai fini della integrazione della materialità del delitto di estorsione, con riflesso sul piano dell’interpretazione dell’art. 649 comma 3 cod. pen 4. Osserva questo Collegio che la fattispecie di cui all’art. 649 cod. pen. prevede la non punibilità di chi ha commesso i delitti contro il patrimonio in danno del coniuge non legalmente separato, di genitori, figli ascendente o discendente o fratelli o sorelle che con lui convivono. Occorre invece la querela della persona offesa se si tratta di coniuge legalmente separato o congiunti non conviventi. La causa di non punibilità per i fatti commessi in danno dei congiunti, non si applica ai delitti di cui agli artt. 628, 629 e 630 cod. pen. e ad ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone. 4.1 Dal tenore letterale della norma si desume il principio che la causa di non punibilità dell’art. 649 cod. pen. non trova applicazione nelle fattispecie citate che si connotano per il tratto comune della equiparazione della violenza alla minaccia, quale elemento strutturale dei reati contro il patrimonio, ed, in particolare, del reato di estorsione, che può essere commesso sia con condotte violente, sia minacciose, tenendo conto, come nel caso di specie, della volontà sopraffattrice ed intimidatrice della condotta, dell’ingiustizia della pretesa, e non per ultime, delle condizioni della vittima. 5. Il Tribunale non ha correttamente interpretato la norma dell’art. 649, comma 3 cod. pen., con la conseguenza che il ricorso del Procuratore della Repubblica di Piacenza va accolto, con rinvio degli atti al Tribunale di Bologna per un nuovo esame in ordine al reato di estorsione commesso da C.V. in danno dei propri congiunti. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bologna, Sezione riesame.