Soggiorno irregolare: straniero non punibile perché sposato con un’italiana

Azzerata la condanna decisa dal Giudice di Pace, che aveva sanzionato l’uomo, un extracomunitario, con 3.500 euro di ammenda. Decisiva la constatazione del vincolo coniugale con una donna italiana.

Nessuna sanzione per lo straniero che entra sì irregolarmente in Italia ma lo fa per star vicino alla moglie, una cittadina italiana. Il dato relativo al matrimonio rende irrilevante il mancato possesso dei documenti validi per l’ingresso nel territorio dello Stato Cassazione, sentenza n. 13372/2018, Sezione Prima Penale, depositata oggi . Matrimonio. ‘Testo unico sull’immigrazione’ alla mano, il Giudice di Pace ritiene logica la condanna per uno straniero – extracomunitario – che, sottoposto a controllo, è risultato essere privo del permesso di soggiorno . Evidente, in sostanza, l’irregolarità della sua presenza in Italia. Consequenziale la sanzione, cioè 3mila e 500 euro di ammenda . Anche per la Cassazione non ci sono dubbi sul fatto che lo straniero sia stato beccato a soggiornare illegalmente in Italia . Questo dato, però, viene posto in secondo piano, alla luce del certificato di matrimonio relativo all’unione coniugale con una donna italiana. A questo proposito, i giudici del ‘Palazzaccio’ ricordano che la condotta di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non costituisce reato quando lo straniero, sprovvisto di documenti validi, è entrato nel territorio nazionale per contrarre matrimonio con un cittadino italiano . Questa considerazione fa cadere definitivamente le accuse nei confronti del cittadino extracomunitario.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 13 febbraio – 22 marzo 2018, n. 13372 Presidente Bonito – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Ravenna dichiarava Be. Mo. Ah. non ricorrente e Be. Am. Zo. Be. Mo. colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 10 bis D.Lgs. 286 del 1998 e, concesse le attenuanti generiche, li condannava alla pena di Euro 3.500 di ammenda ciascuno. Gli imputati erano risultati privi del permesso di soggiorno e identificati con vari alias, anche con riferimento alla consumazione di reati. Il Giudice dava atto della produzione del certificato di matrimonio da parte della difesa di Be. Am. Zo. Be. Mo., ma osservava che il documento non poteva costituire, di per sé, motivo di proscioglimento, come si comprende dal disposto dell'art. 10 bis, comma 6 D.Lgs. 286 del 1998, che sottende il rilascio di un valido titolo amministrativo ovvero giudiziario. 2. Ricorre per cassazione Be. Am. Zo. Be. Mo., deducendo la circostanza che lo stesso era coniugato dal 18/3/2015 con una donna italiana, circostanza provata in giudizio con la produzione del certificato di matrimonio. Il ricorrente aveva, quindi, il diritto di permanere sul territorio nazionale per stare accanto alla moglie il permesso di soggiorno era stato negato esclusivamente per l'inidoneità dell'alloggio. In ogni caso, avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto dell'art. 19 D.Lgs. 286 del 1998. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata atteso che il fatto contestato non costituisce reato. Questa Corte ha già affermato che la condotta di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non costituisce reato quando lo straniero, sprovvisto di documenti validi, è entrato nel territorio nazionale per contrarre matrimonio con cittadino italiano, ricorrendo in tal caso l'esimente dell'esercizio di un diritto Sez. 1, n. 32859 del 24/06/2013 - dep. 29/07/2013, Ab., Rv. 256995 costituisce infatti un diritto quello di contrarre matrimonio, cosicché il cittadino extracomunitario che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento non viola la norma incriminatrice, anche se non in possesso dei documenti validi per l'ingresso e il successivo trattenimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.