Il praticante avvocato non può essere nominato difensore d’ufficio

La Suprema Corte, coerentemente con la giurisprudenza costituzionale, afferma che i praticanti avvocati non possono essere nominati difensori d’ufficio.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 12247/18, depositata il 16 marzo. Il caso. Avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Salerno che, in conferma di quella emessa dal Giudice di prime cure, aveva riconosciuto l’imputato responsabile del reato di furto di energia elettrica aggravato ex art. 625, nn. 2 e 7, c.p., il medesimo ricorre per cassazione denunciando, tra i vari motivi di ricorso, di aver appreso dopo la proposizione dell’Appello come il Giudice monocratico avesse, nel precedente giudizio, nominato un difensore d’ufficio il quale risultava tuttavia essere un praticante avvocato e che tale fatto veniva appreso dal ricorrente nel momento in cui questi gli aveva inviato il proprio onorario per l’attività svolta nella sola udienza conclusiva. Il praticante avvocato. La Suprema Corte, preso atto dei fascicoli e degli atti, ritiene che il difensore in questione fosse effettivamente praticante avvocato, tali essendo le risultanze attestate dal Consiglio dell’Ordine di Salerno . Ciò posto, la Suprema Corte ribadisce come la Corte Costituzionale abbia dichiarato, con sentenza n. 106/2010, l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 24, comma 2 Cost., dell’art. 8, comma 2 r.d. 1578/1933 Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore , nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possano essere nominati difensori d’ufficio , in quanto la norma censurata compromette l’effettività della difesa d’ufficio poiché all’indagato o all’imputato potrebbe essere assegnato, senza il concorso della sua volontà, un difensore che non ha percorso l’intero iter abilitativo alla professione . Dunque, la Corte precisa che dopo l’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 106/2010, pertanto, i praticanti avvocati non possono essere nominati difensori d’ufficio . La Corte quindi annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 febbraio – 16 marzo 2018, n. 12247 Presidente Piccialli – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14/3/2017, la Corte d’appello di Salerno, confermava la sentenza emessa in data 14/11/2014 dal Tribunale di Salerno con cui la ricorrente S.P. era ritenuta responsabile del reato di furto aggravato e condannata, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di mesi quattro giorni quindici di reclusione ed Euro 300 di multa, con beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. L’imputata era ritenuta colpevole del reato di furto di energia elettrica, aggravato dall’articolo 625, n. 2 e 7, cod. pen., in seguito a sopralluogo effettuato presso la sua attività commerciale di ristorazione da funzionari dell’Enel. Avverso la sentenza di condanna proponeva ricorso la imputata a mezzo del difensore, lamentando quanto segue. I e II motivo di ricorso violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 lett. c cod. proc. pen. vizio di motivazione ai sensi dell’articolo 606 lett. e cod. proc. pen La difesa lamentava nell’atto di ricorso di avere appreso un fatto nuovo, dopo la proposizione dell’atto di appello, introdotto nella discussione svoltasi all’udienza del 14/3/2017 e non valutato dal giudice di appello, sebbene fosse di rilevante importanza per la validità dell’intero giudizio celebrato a carico della propria assistita. All’uopo rappresentava che all’udienza conclusiva del 14/11/2014, il Giudice monocratico, essendo egli assente, aveva proceduto alla nomina di un difensore di ufficio, immediatamente reperibile, nella persona dell’Avv. B.N In seguito alla sentenza di condanna, in qualità di difensore di fiducia di S.P., aveva promosso la impugnazione della sentenza di condanna. Dopo circa dieci giorni dalla proposizione dell’atto di appello, apprendeva dalla sua assistita che era giunta presso di lei una richiesta di riconoscimento dell’onorario per l’attività difensiva espletata dall’Avvocato N.B. al’udienza conclusiva. In seguito ad attività intentata dalla propria assistita, volta ad opporsi al riconoscimento di tale onorario scoprì che il predetto Avvocato N.B. del Foro di Salerno, era praticante avvocato all’epoca dello svolgimento della udienza del 14/11/2014. Pertanto, il suddetto Avv. N.B. non avrebbe potuto assumere la difesa di ufficio della ricorrente, siccome stabilito dalla Corte cost. con sentenza n. 106 del 17/3/2010. Tale eccezione, veniva sollevata in sede di discussione innanzi alla Corte d’appello, con produzione della missiva inoltrata dall’Avv. B., su sua carta intestata, da cui era dato evincersi la qualifica di praticante Avvocato. La Corte d’appello di Salerno, sul punto, si asteneva totalmente dal prendere in considerazione la sollevata eccezione. Agli atti, tuttavia, era presente la suddetta missiva da cui era possibile desumere la proposizione della questione trascurata dal giudice. III motivo di ricorso violazione di legge in riferimento all’articolo 111 Cost. Lamentava il difensore di non avere ricevuto alcun avviso della udienza conclusiva svoltasi innanzi al Giudice monocratico, dott.ssa C., della I sezione penale del Tribunale di Salerno, in data 14 novembre 2014. Rappresentava che il procedimento era originariamente incardinato innanzi alla sezione distaccata di omissis che fu soppressa in corso di causa. Alla udienza del 12/12/2013, innanzi al Giudice della sezione di omissis , poiché già da tempo non si rinveniva il fascicolo processuale, veniva stilato un verbale su un foglio separato, nel quale si dava atto che il procedimento era rimesso innanzi alla terza sezione penale del Tribunale di Salerno, Giudice monocratico dott.ssa D.L., per l’udienza del 5/6/2014. Dalle fotocopie dei ruoli di udienza della dott.ssa D.L., allegati al ricorso, si evince che il procedimento a carico di S.P. era regolarmente riportato sul ruolo dell’udienza del 5/6/2014, su cui era anche annotato il rinvio alla data del 19/2/2015 e la dicitura della mancanza del fascicolo. Alla udienza del 19/2/2015, il processo, pur essendo presente sul ruolo della dott.ssa D.L., non veniva trattato. Dopo difficoltosa ricerca, la difesa apprendeva che il predetto procedimento era stato trasferito, nelle more, alla prima sezione penale del Tribunale di Salerno - senza che la difesa ne venisse a conoscenza - e sentenziato alla data del 14/11/2014 dal giudice dott.ssa C Di qui la sollevata eccezione della nullità degli atti del giudizio innanzi alla Corte d’appello di Salerno. Considerato in diritto 1. Le doglianze espresse dalla difesa nel primo e secondo motivo di ricorso risultano fondate. Pertanto il ricorso deve essere accolto, come di seguito precisato. 2. Dalla consultazione del fascicolo processuale, accessibile a questa Corte in ragione della natura delle doglianze sollevate dalla difesa della ricorrente, risulta che il giudizio di primo grado si è concluso all’udienza del 14 novembre 2014, innanzi al giudice monocratico del Tribunale di Salerno, I sezione penale dott.ssa C A quella udienza, assente il difensore di fiducia dell’imputata, fu nominato difensore d’ufficio l’Avv. N.B. del Foro di Salerno. La difesa eccepisce che il suddetto difensore non poteva assumere la difesa di ufficio della imputata, essendo praticante Avvocato. Dalla consultazione dell’albo degli Avvocati del foro di Salerno e dall’attestato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, prodotto innanzi alla Corte dalla ricorrente, risulta che l’Avv. N.B. è stato iscritto all’albo degli Avvocati in data 13/1/2016 è stato iscritto nel registro speciale dei praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio legale dal 4/3/2013. Deve pertanto ritenersi che, alla data del 14/11/2014, fosse effettivamente praticante avvocato, tali essendo le risultanze attestate dal Consiglio dell’Ordine di Salerno. In tale veste egli non poteva assumere la difesa d’ufficio della imputata. Ed invero, con sentenza n. 106 del 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per contrasto con l’articolo 24, comma 2, Cost., dell’articolo 8, comma 2, ultimo periodo del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall’articolo 1, legge 24 luglio 1985, n. 406, dall’articolo 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 e dall’articolo 246 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possano essere nominati difensori d’ufficio. Ha precisato la Consulta che la norma censurata compromette l’effettività della difesa d’ufficio poiché all’indagato o all’imputato potrebbe essere assegnato, senza il concorso della sua volontà, un difensore che non ha percorso L’intero iter abilitativo alla professione. Dopo l’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 106 del 2010, pertanto, i praticanti avvocati non possono essere nominati difensori d’ufficio così Sez. 6, Sentenza n. 6580 del 2012 n.m. . 3. La sentenza impugnata e quella di primo grado, pertanto, devono essere annullate senza rinvio essendo state rese, per i motivi suesposti, senza la doverosa assistenza difensiva all’imputata, cui è stato nominato, all’udienza del 14/11/2014, in qualità di difensore d’ufficio, un praticante-avvocato. Le ulteriori questioni difensive sono assorbite dall’accoglimento del primo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio.