La forma, a volte, non è sostanza

La Suprema Corte conferisce ulteriore ed autorevole conferma al principio della netta ed ontologica diversità funzionale degli istituti processualistici di cui agli artt. 670 e 175 c.p.p

Il primo, rubricato come questioni sul titolo esecutivo, attiene infatti alla mera esecutività del titolo in giudicato e, dunque, la sua formale irrevocabilità, essendosi legalmente chiuso il precorso di c.d. conoscenza legale il secondo, riguardante la restituzione nel termine per impugnare, è volto a riscontrare se la parte abbia o meno avuto conoscenza effettiva del titolo da impugnare . La vicenda. Nella fattispecie in esame, sembra che il Giudice dell’esecuzione, obliterando totalmente tale distinguo concettuale, abbia pretermesso qualsiasi tipo di scrutinio in ordine alla proposta domanda di restituzione nel termine per proporre gravame, ritualmente avanzata dal ricorrente in executivis . Tale omissione integra già di per sé vizio di motivazione, che non può essere nemmeno superato ovvero recuperato dalla correttezza e completezza delle notificazioni nel caso in esame, l’estratto contumaciale della sentenza era stato notificato a mani del difensore d’ufficio, domiciliatario dell’imputato , in quanto circostanza questa inidonea a far discendere anche solo presuntivamente una conoscenza effettiva del provvedimento da parte del prevenuto.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 10 gennaio – 15 marzo 2018, n. 11895 Presidente Bonito – Relatore Cairo Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 14/4/2017, ha respinto la richiesta di C.R. , finalizzata a ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza di condanna nei suoi confronti, per omessa o inesistente notifica del relativo estratto contumaciale. Riteneva il giudice a quo irrilevante la specificazione in relata di notifica, ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen., che essa notificazione fosse stata effettuata al difensore in proprio o nella qualità di domiciliatario dell’imputata. 2. Ricorre per cassazione C.R. e deduce quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 548 comma 3, 161 comma 1, 585 comma 2 lett. d 171 e 177 cod. proc. pen. afferma l’inesistenza e/o la nullità della notifica all’imputata dell’avviso di deposito dell’estratto contumaciale e identico vizio assume verificatosi nella notifica al difensore d’ufficio in proprio. Nel procedimento 5252/08 la ricorrente, si afferma, aveva dichiarato il domicilio in OMISSIS ed aveva nominato difensore l’avvocato Stefano Tenti. Costui aveva rinunciato al mandato e all’udienza era stata dichiarata la contumacia dell’imputata, con nomina del difensore d’ufficio nella persona dell’avvocato Neri. La notifica dell’estratto contumaciale non perveniva a perfezionamento, poiché presso il domicilio dichiarato la destinataria risultava trasferita. In atti constava, poi, la notifica dell’estratto al difensore d’ufficio a mezzo PEC in proprio e sulla scorta della notifica indicata era apposta l’irrevocabilità della sentenza. Ritiene la ricorrente che detta notificazione non valga a sostituire e/o integrare quella che le sarebbe spettata personalmente e che essa fosse inidonea a determinare la conoscenza dell’atto. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole la C. della violazione di legge, poiché nella pec trasmessa si omette di indicare di aver trasmesso il testo originale dell’atto e non se ne allega copia ai sensi dell’art. 148 bis cod. proc. pen 2.3. Con il terzo motivo si duole la ricorrente della mancata motivazione da parte del giudice dell’esecuzione sulla richiesta ulteriore di restituzione nei termini per proporre appello ex art. 175 cod. proc. pen. La C. aveva documentato e indicato di essere venuta a conoscenza della sentenza il 3/2/2017 attraverso l’invio della copia di un certificato penale estratto dal suo difensore in altro procedimento, certificato da cui constavano le due sentenze di condanna. Solo il 3/2/2017 acquisiti gli atti del fascicolo la C. era venuta a conoscenza della contestazione e del processo cui si riferiva la condanna che qui rileva. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si duole la ricorrente della violazione di legge per aver il giudice dell’esecuzione erroneamente equiparato l’accertamento sulla regolarità formale della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza presso il difensore alla prova che l’imputata ne fosse effettivamente venuta a conoscenza. Osserva in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla omessa motivazione sulla richiesta di restituzione nel termine, per impugnare la sentenza, avanzata nell’interesse della C. . 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Si duole la ricorrente della omessa notifica dell’estratto contumaciale e deduce che la notifica eseguita presso il difensore non potesse costituire valido equipollente per completare la procedura di notificazione e, dunque, indurre la formazione del titolo esecutivo. Si è già avuto modo di anticipare come la C. avesse dichiarato il domicilio in OMISSIS . La notifica dell’estratto contumaciale non era giunta a compimento, poiché presso quel domicilio la destinataria risultava trasferita . Ha, tuttavia, osservato il giudice a quo, come la notifica fosse stata completata eseguendola presso il difensore d’ufficio, a mezzo PEC, e come risultasse ininfluente la mancata espressa indicazione, in relata, che ciò avveniva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 161 comma 4 cod. proc. pen Si tratta di osservazione corretta e non coglie nel segno la critica avanzata in ricorso. Il difensore non aveva, invero, diritto di ricevere, in proprio, alcuna notifica dell’estratto contumaciale, essendo stata depositata la motivazione della sentenza nei termini di legge. Deriva da quanto detto che il ragionamento svolto dal giudice dell’esecuzione è immune da ogni censura e che la notifica inoltrata al difensore ha correttamente chiuso il procedimento di conoscenza legale del titolo inducendo la formazione del giudicato formale, correttamente annotato. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. La ricorrente deduce la questione per la prima volta innanzi la Corte di cassazione. Si duole che nella relata di notifica si fosse omessa ogni indicazione sulla trasmissione in originale dell’ atto. Deve osservarsi sul punto, in primo luogo, che la notifica dell’estratto, non involge la trasmissione dell’atto nel suo contenuto integrale. Piuttosto, le notizie che l’estratto contumaciale deve contenere sono 1 l’indicazione dell’autorità che ha emesso la decisione e delle generalità dell’imputato 2 l’enunciazione del titolo del reato 3 il dispositivo della sentenza Sez. 3, n. 35740 del 08/06/2011, Ndoye, Rv. 251239 . In ogni caso la questione non è stata posta al giudice dell’esecuzione nel relativo incidente e risulta sollevata, per la prima volta, in sede di legittimità. Per altro verso, deve osservarsi che per il principio di tassatività delle nullità, non ricorre alcuna violazione di legge che colleghi alla vicenda de qua una conseguenza invalidante, tale da fondare l’invocato vizio di legittimità. Né l’impugnante allega o documenta altrimenti, una difformità tra l’atto originale e quello trasmesso, che possa aver concretamente influito sul diritto di difesa o sulle prerogative di parte, cui la medesima trasmissione risulterebbe servente. Deve, pertanto, escludersi che ricorressero le condizioni per dichiarare non esecutivo il titolo e assumere i provvedimenti di cui all’art. 670 cod. proc. pen 1.3. Sono, contrariamente, fondate le deduzioni sviluppate nel terzo e nel quarto motivo di ricorso. Il giudice dell’esecuzione non ha, infatti, considerato l’istanza ulteriore che la parte aveva anche rivolto, azionando l’incidente di esecuzione e richiedendo di essere restituita nei termini ex art. 175 cod. proc. pen. per proporre impugnazione avverso la decisione della quale assume di non aver avuto conoscenza. Deve ribadirsi, infatti, che i due istituti qui in esame quello di cui all’art. 670 cod. proc. pen. e di cui all’art. 175 cod. proc. pen. hanno, struttura, presupposti e funzioni ontologicamente diverse. Il primo riguarda la mera esecutività del titolo in giudicato e, dunque, la sua formale irrevocabilità, essendosi legalmente chiuso il percorso di cd. conoscenza legale che induce l’irrevocabilità della statuizione. Nel procedimento in executivis ex art. 670 cod. proc. pen., pertanto, oggetto della cognitio esecutiva è un accertamento funzionale alla verifica sul se il titolo manchi o non sia divenuto esecutivo. Il secondo, al contrario, postulando l’intervenuto giudicato formale che costituisce un prius storico e logico è volto a riscontrare se la parte abbia o meno avuto conoscenza effettiva del titolo da impugnare e se possa, nel concorso delle relative condizioni di legge, essere restituita nei termini per esperire il mezzo di gravame, incolpevolmente omesso. Il Giudice a quo non ha tenuto presente, nel caso di specie, questo distinguo concettuale e ha omesso di esaminare la domanda che, in subordine, la ricorrente aveva, comunque, rivolto, finalizzata alla restituzione in termini per proporre impugnazione. Né ritiene il collegio che si possa fare discendere dalla mera notifica dell’estratto contumaciale della sentenza a mani del difensore d’ufficio anche se domiciliatario l’effettiva conoscenza da parte dell’imputata contumace, qualora detta conoscenza non sia anche aliunde desumibile Sez. 4, ordinanza n. 8104 del 15/11/2013 Cc. dep. 20/02/2014 , Djordjevic, Rv. 259350 . Si tratta di una verifica di fatto, preclusa alla Corte di legittimità e che avrebbe dovuto, comunque e alla luce dell’oggetto della domanda, compiere il giudice dell’esecuzione. L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata limitatamente all’omesso esame della domanda di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., con rinvio al Tribunale di Arezzo. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione nel termine e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Arezzo.