Tre mesi di chiamate private con il telefono dell’ufficio: non punibile

Sotto accusa la dipendente di una società che ha ottenuto in concessione dal Comune lo svolgimento dei servizi cimiteriali. I Giudici della Cassazione confermano la valutazione compiuta dal GUP la condotta tenuta dalla donna non è particolarmente grave.

Chiamate private – e completamente scollegate dalle mansioni lavorative – effettuate col telefono messo a disposizione dalla società. Logico parlare di peculato d’uso”, ma la donna sotto accusa si salva perché le telefonate si sono concentrate in un periodo temporale ristretto, ossia tre mesi in tutto. Per i Giudici si può riconoscere, difatti, la non punibilità per particolare tenuità del fatto Cassazione, sentenza n. 11378/18, sez. VI Penale, depositata oggi . Telefono. Scenario della vicenda è un Comune delle Marche, o, meglio, la società che ha ottenuto in concessione lo svolgimento dei servizi cimiteriali per quel territorio. Protagonista in negativo è una dipendente, che viene beccata a utilizzare il telefono assegnatole dall’azienda per chiamate non riconducibili in modo oggettivo e chiaro all’espletamento delle sue funzioni e finisce sotto accusa per peculato d’uso come incaricata di pubblico servizio . A sorpresa, però, il GUP del Tribunale opta per il non luogo a procedere , evidenziando la particolare tenuità del fatto . Lesione. A contestare la decisione è la Procura, che presenta ricorso in Cassazione, ritenendo illogico parlare di tenuità del fatto . Le obiezioni proposte non convincono però i Giudici del Palazzaccio, che confermano la pronuncia del GUP. Corretta è ritenuta la visione secondo cui le telefonate , poiché limitate nel tempo e di durata non estesa , hanno prodotto una lesione minima. In premessa, i magistrati osservano che le condotte ascritte alla donna, per l’unitario contesto spazio-temporale in cui si collocano, vanno di fatto a costituire una condotta inscindibile . Di conseguenza, poiché ella ha utilizzato il telefono dell’ufficio in un arco temporale assai ristretto – ossia i mesi di maggio, giugno e luglio –, le singole chiamate poste in essere devono essere considerate come un’unica condotta non sufficiente a produrre una grave offesa al bene giuridico protetto .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 gennaio – 13 marzo 2018, n. 11378 Presidente Mogini – Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pesaro ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 425 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen., non luogo a procedere nei confronti di Be. Ci. per la particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 314 cod. pen All'imputata, dipendente, all'epoca dei fatti, della società che aveva in concessione lo svolgimento dei servizi cimiteriali nel comune di Pesaro, è stato contestato il reato di peculato d'uso continuato in relazione a plurime telefonate effettuate a maggio, giugno e luglio 2011, con l'utenza assegnata alla società, non riconducibili in modo oggettivo e chiaro all'espletamento delle sue funzioni. Il G.u.p, ritenendo tali telefonate limitate nel tempo e di durata non estesa, ha reputato l'offesa al bene giuridico protetto di particolare tenuità ed ha, conseguentemente, dichiarato non luogo a procedere per la non punibilità dell'imputata ex art. 131-bis cod. pen 2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., deducendo che anche il reato continuato configura un'ipotesi di reato abituale e che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione. 3. Il 9/01/2017 è stata depositata memoria nell'interesse di Be. Ci., nella quale si chiede venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso per l'inconsistenza della tesi accusatoria e per l'insussistenza del vincolo della continuazione. Si richiama, inoltre, il recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale è possibile dichiarare la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è destituito di fondamento e deve essere disatteso. 2. Deve premettersi che il Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo il quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di comportamento abituale per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza non occasionale Sez. 5, n. 48352 del 15/05/2017, P.G. in proc. Mogoreanu, Rv. 271271 Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016 - dep. 02/01/2017, Cattaneo, Rv. 26897001 Sez. 5, n. 4852 del 14/11/2016 - dep. 01/02/2017, De Marco, Rv. 26909201 Sez. 3, n. 43816 del 01/07/2015 - dep. 30/10/2015, Amodeo, Rv. 26508401 . 3. Nel caso in esame non si verte, però, nell'ipotesi di reato continuato, posto che, in considerazione delle peculiarità del reato contestato, deve ritenersi che le condotte ascritte all'imputata, per l'unitario contesto spazio – temporale nel quale si collocano, vadano di fatto a costituire una condotta inscindibile per l'unitario contesto. 3.1. E’ principio consolidato quello secondo il quale la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, dep. 02/05/2013, Rv. 255296 . Considerata, poi, la struttura del peculato d'uso che implica l'immediata restituzione della cosa , la valutazione in discorso deve di regola essere riferita alle singole condotte poste in essere, salvo che le stesse, per l'unitario contesto spazio-temporale, non vadano di fatto a costituire una unica condotta inscindibile. 3.2. Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, ricorra proprio tale ultima ipotesi, avendo l'imputata utilizzato il telefono dell'ufficio in un arco temporale assai ristretto. Le singole telefonate poste in essere dall'imputata devono, quindi, essere considerata come un'unica condotta e non come condotte plurime, eventualmente unite dal vincolo della continuazione. 3.3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, non si pone, pertanto, la questione afferente l'inapplicabilità al reato continuato della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen 4. La condotta posta in essere dalla Be., peraltro, ha prodotto un'offesa al bene giudico protetto sicuramente di particolare tenuità e, conseguentemente, bene ha fatto il G.u.p. di Pesaro a dichiarare non doversi procedere nei confronti della stessa ricorrendo la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. P.Q.M. Rigetta il ricorso.