Per la configurabilità del danneggiamento non è necessaria la completa distruzione del bene

Ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento è sufficiente la necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa presa di mira dall’agente.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10970/18, depositata il 12 marzo. Il fatto. Il Tribunale di Alessandria dichiarava la responsabilità dell’imputato per danneggiamento per aver deteriorato una telecamera di videosorveglianza in uso al comando di Polizia Municipale rompendo il relativo supporto. La Corte d’Appello confermava la decisione con sentenza impugnata ora in Cassazione. Danneggiamento. Con il primo motivo di doglianza il ricorrente contesta la sussistenza del reato in virtù del fatto che la telecamera non aveva smesso di funzionare. La Corte nega fondamento alla censura in quanto, dalla deposizione testimoniale dell’addetto alla manutenzione, risultava che dopo l’azione del ricorrente l’inquadratura della telecamera risultava spostata, rendendosi inoltre necessaria la sostituzione del supporto della scheda elettronica crepato, circostanze da cui discende un’indubbia – anche se temporanea – inutilizzabilità della telecamera. È dunque sufficiente tale accertamento per ritenere integrato il delitto di danneggiamento proprio per la necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa . Reato o illecito amministrativo. Infondata è anche la doglianza relativa alla natura della videocamera che il ricorrente assume riconducibile al concetto di pertinenza della sede stradale, con conseguente configurabilità dell’illecito amministrativo di cui all’art. 15, comma 1, lett. a , c.d.s Anche su tale profilo la sentenza impugnata si sottrae ad ogni censura avendo correttamente rilevato come il sistema di videosorveglianza in oggetto fosse al servizio dell’ufficio di polizia e non della sede stradale, risultando dunque non configurabile l’illecito amministrativo di cui sopra proprio per l’assenza di quel rapporto di pertinenzialità richiesto dalla norma. Tenuità del fatto. L’ultima censura attiene all’asserita tenuità del fatto invocata dal ricorrente. Ancora una volta, gli Ermellini condividono la sentenza impugnata che ha escluso l’applicabilità dell’art. 131- bis c.p. in considerazione dei precedenti penali, in particolare furto e truffa, ritenuti della stessa indole di quello per cui si procede.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 settembre 2017 – 12 marzo 2018, n. 10970 Presidente Prestipino – Relatore Imperiali Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Torino, pronunciandosi il 24/10/2016, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Alessandria con sentenza dell’11/11/2013 nei confronti di C.M. in relazione al delitto di cui all’art. 635 comma 2 n. 3 con riferimento all’art. 625 n. 7 cod. pen., per aver deteriorato una telecamera del circuito di videosorveglianza in uso al comando di Polizia Municipale di Acqui Terme, provocandone la rottura del supporto. 2. Propone ricorso per cassazione il C. , deducendo tre motivi di impugnazione 2.1. Con il primo motivo assume che la motivazione in ordine al riconoscimento dell’elemento oggettivo del reato sarebbe manifestamente illogica in quanto nettamente contrastante con le prove acquisite in dibattimento , non avendo mai smesso di funzionare la telecamera del comando di Polizia, e comunque difettando la produzione di qualsiasi ricevuta di spesa o, comunque, prova di riparazione o sostituzione della stessa. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, ed in particolare del principio di specialità tra l’art. 15 lett. a del codice della strada e l’art. 635 cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione, laddove questa ha negato un rapporto di pertinenzialità tra il sistema di videosorveglianza danneggiato e la strada. 2.3. Con l’ultimo motivo di ricorso si assume la violazione dell’art. 131 bis cod. pen. per essere stata esclusa la particolare tenuità del fatto sul presupposto di un’abitualità del comportamento desunta da precedenti per furto e truffa. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato. 3.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è destituito di fondamento in quanto la sentenza impugnata ha adeguatamente evidenziato, senza incorrere in vizi logici, che dalla deposizione testimoniale della persona addetta alla manutenzione dell’impianto di videosorveglianza di cui si tratta è emerso che, a seguito dell’azione del C. ripresa dalla stessa videocamera, quest’ultima si era spostata, così mutando inquadratura, ed aveva riportato una crepa sul supporto contenente la scheda elettronica, tale da renderla inutilizzabile e da costringere ad una sostituzione dell’apparecchio durante l’intervento di riparazione di questo anche nel difetto di documentazione della spesa necessaria per la riparazione, pertanto, legittimamente e senza incorrere in vizi logici i giudici di merito hanno ritenuto la temporanea inutilizzabilità della videocamera, fino alla riparazione, sufficiente ad integrare il reato di danneggiamento, proprio in considerazione della necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, Rv. 262220 . 3.2. Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione, atteso che correttamente la sentenza impugnata ha rilevato come il sistema di videosorveglianza danneggiato fosse al servizio dell’ufficio di polizia e non già della sede stradale, sicché difetta quel rapporto di pertinenza con la sede stradale necessario ad integrare l’illecito amministrativo di cui all’art. 15, comma primo, lett. a , cod. della strada, che riveste natura di norma speciale rispetto alla disposizione di cui all’art. 635, comma prima, n. 3, cod. pen., in quanto concerne la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni, sicché va condivisa la valutazione della Corte territoriale anche laddove questa ha inteso sottolineare la differenza tra il caso in esame e quelli nei quali questa Corte di legittimità ha, invece, riconosciuto integrata l’ipotesi dell’illecito amministrativo di cui all’art. 15 cit., vertendosi in situazioni nelle quali erano state effettivamente danneggiate pertinenze della strada, quali lampioni o fioriere Sez. 2, n. 9541 del 13/12/2011, Rv. 252166 Sez. 2, n. 4491 del 20/10/1994, Rv. 202763 . 3.3. Infondato, infine, è anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l’esclusione della particolare tenuità del fatto in considerazione dei precedenti penali per furto e truffa, correttamente ritenuti, invece, della stessa indole di quello per cui si procede, in quanto palesemente determinati dalla medesima insensibilità nei confronti del patrimonio altrui ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., infatti, il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 , sempre che questi siano della stessa indole, ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio punendi Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016 - dep. 28/06/2016, Grosoli, Rv. 267262 . 4. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.