Figlio diabetico a casa: la presenza dei parenti esclude il ritorno del padre dal carcere

Respinta l’ipotesi degli arresti domiciliari. Inutile il richiamo a una situazione familiare complessa. Decisiva la constatazione che alcuni parenti hanno prelevato il ragazzo dall’istituto scolastico proprio per esigenze di salute.

Niente arresti domiciliari per il padre di famiglia, nonostante la situazione a casa sia parecchio complessa, con uno dei due figli affetto da una seria patologia diabetica che lo obbliga ad assumere farmaci salva vita. Decisiva la disponibilità di parenti che possono fornire un aiuto alla moglie Cassazione, sentenza n. 11014/2018, Sezione Seconda Penale, depositata oggi . Famiglia. Prima il GIP e poi il Tribunale hanno respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere . Inutile il richiamo fatto dal detenuto alla complessa situazione della propria famiglia un figlio tredicenne affetto da una seria patologia diabetica, che gli impone l’assunzione di farmaci salva vita e una moglie che, affetta da una grave patologia oncologica, si trova nell’impossibilità di assicurare al figlio la necessaria assistenza, in quanto costretta a svolgere attività di lavoro e impegnata ad occuparsi anche di un’altra figlia di 7 anni . Ultima carta da giocare per l’uomo è il ricorso in Cassazione, ricorso con cui viene sottolineato il fatto che il figlio, pur avendo superato la soglia dei 6 anni di età, si trova in condizioni di difficoltà e di pericolo per la propria integrità psico-fisica che richiedono un’assistenza particolare, che non può essere garantita dalla madre. Pregiudizio. Nonostante il quadro familiare tracciato dal legale del detenuto, i Giudici della Cassazione confermano senza tentennamento la decisione presa dal Tribunale. Respinta quindi l’ipotesi degli arresti domiciliari l’uomo resta in carcere. Sarà la moglie, con l’aiuto dei parenti, a dovere occuparsi del figlio diabetico. Su questo punto i magistrati ricordano che è stato appurato che il ragazzo, in ragione delle esigenze di salute, risulta essere stato più volte prelevato dall’istituto scolastico da altri familiari . Ciò porta ad escludere l’ipotesi di pregiudizi per la salute e per l’assistenza del ragazzo , nonostante l’assenza del padre e le difficoltà della madre.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 dicembre 2017 – 12 marzo 2018, n. 11014 Presidente Prestipino – Relatore Di Paola Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza in data 08/06/2017, rigettava l'appello proposto da Me. El. avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata per il reato di cui all' art. 416 bis cod. pen. 2. L'indagato aveva prospettato la grave situazione in cui versava il figlio tredicenne, affetto da una seria patologia diabetica, che imponeva l'assunzione di farmaci anche salva vita, la cui madre si trovava nell'impossibilità di assicurare la necessaria assistenza, in quanto costretta a svolgere attività di lavoro, a prestare assistenza ad altra figlia di sette anni ed essendo anche la donna affetta da una grave patologia oncologica. 3. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato che aveva escluso la possibilità di ricomprendere, tra le ipotesi che ai sensi dell'art. 275, 4 comma, cod. proc. pen. sono ostative al mantenimento della custodia in carcere, anche quella dell'esistenza di figli della persona sottoposta alla custodia cautelare che, pur superando i limiti di età previsti dalla norma indicata, versino in condizioni tali da richiedere comunque una particolare assistenza materiale e psicologica, che non possa essere garantita dall'altro genitore. Ritiene il ricorrente che l'esclusione di tale possibilità integri la violazione sia del principio di uguaglianza, imponendo un'inammissibile disparità di trattamento nei confronti dei figli minori che si fossero trovati nelle medesime condizioni di difficoltà e pericolo per la propria integrità psico-fisica, solo in ragione di un diverso dato temporale il superamento dell'età di sei anni sia del principio di tutela dell'infanzia, assicurato dall'art. 31 Cost, che sarebbe compromesso nel caso di specie. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivo del tutto generico e poiché assume una possibilità interpretativa che il provvedimento impugnato ha motivatamente escluso, evidenziando puntualmente le ragioni fondanti il regime derogatorio rispetto all'applicazione necessaria della misura custodiale. 2. Premesso che il consolidato orientamento di legittimità ha più volte ribadito che il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere, previsto dall'art. 275, 4 comma cod. proc. pen., costituisce norma eccezionale non applicabile estensivamente ad altre ipotesi v. già Sez. 4, n. 42516 del 16/07/2009, Sanchez Savedra, Rv. 245779 più di recente, Sez. 5, n. 31226 del 13/03/2013, A., Rv. 256589, che ha escluso la possibilità di estendere in via interpretativa, al caso di figlio disabile di età superiore all'indicato limite, il divieto di applicazione dal custodia in carcere , va rimarcato - come ha fatto il provvedimento impugnato - che la previsione in oggetto mira a tutelare un specifico ambito di situazioni soggettive, caratterizzate dalla particolare condizione dei figli minori ritenuti bisognevoli di un sostegno materiale e psicologico indispensabile per lo sviluppo della persona, condizione che il legislatore ha ritenuto di delimitare sino al raggiungimento dell'età scolare. Si tratta di opzione che non può essere censurata come irragionevole rispetto a differenti situazioni in cui figli comunque minori, ma che abbiano superato quel limite, versino in condizioni che richiedano egualmente assistenza è stato infatti precisato che Il legislatore mostra invero di preoccuparsi non di un'assistenza genericamente intesa, ma di quell'assistenza che, nella situazione concreta, può essere garantita esclusivamente dal genitore , sicché ciò che rileva è dunque una carenza che riguardi non l'assistenza per la quale il genitore è sostituibile, ma quella particolare e più ampia assistenza, nei suoi aspetti anche psicologici ed affettivi, propria del rapporto fra il genitore ed il figlio in tenera età, alla quale non può integralmente sopperirsi ad opera di altri soggetti Sez. 5, n. 8636 del 15/02/2008, Esposto Sumadele, Rv. 239042 così Sez. 5, n. 31226/2013 cit. . Così individuata la ratio della norma, è evidente che la denunciata diversità di trattamento non può essere censurata come irragionevole poiché essa di fonda su un bilanciamento tra gli interessi del minore e quelli sottesi al sistema delle misure cautelari, che mira a garantire i primi nelle situazioni in cui la figura genitoriale deve ritenersi sostanzialmente insostituibile allo stesso modo, un siffatto assetto interpretativo non collide con il principio costituzionale di cui all'art. 31 Cost., poiché la tutela dell'infanzia risulta non totalmente pretermessa, ma soggetta al necessario confronto con altri valori costituzionali, che presidiano la tutela della collettività attraverso il sistema delle misure cautelari. Il provvedimento impugnato, inoltre, ha logicamente evidenziato come gli aspetti fattuali esposti dallo stesso ricorrente ossia, che il figlio tredicenne, in ragione delle esigenze di salute, risulta essere stato più volte prelevato dall'istituto scolastico da altri familiari siano indicativi dell'assenza di pregiudizi per la salute e l'assistenza necessari per il minore, garantiti pur in assenza del padre. 3. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 , al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della cassa delle ammende. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.