L’obbligo di prestare assistenza ai feriti prescinde dalla responsabilità nel sinistro stradale

Ai sensi dell’art. 189, comma 6, c.d.s. Comportamento in caso di incidente chiunque sia coinvolto in un sinistro stradale, a prescindere dalla propria responsabilità nel sinistro stesso, è obbligato a prestare assistenza alle persone ferite.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 10736/18, depositata il 9 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Milano confermava la responsabilità ex art. 189, comma 6, c.d.s. Comportamento in caso di incidente del conducente di una trattrice agricola così come riconosciutagli dal Tribunale di Sondrio, per essersi allontanato dal luogo del sinistro stradale, senza prestare soccorso ai feriti, prima dell’arrivo delle forze di polizia. Avverso la sentenza della Corte distrettuale il conducente ricorre per cassazione denunciando l’insussistenza del dolo relativamente alla propria condotta, non essendosi egli rappresentato di aver cagionato il sinistro, sebbene si fosse accorto dell’incidente, fatto confermato dall’essere comunque sceso dal mezzo per recarsi sul luogo dell’incidente prima di allontanarsi. In aggiunta, il ricorrente si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131- bis c.p.p La condotta del conducente. Il Supremo Collegio, ribadendo alcuni consolidati principi relativi all’art. 189 c.d.s., sottolinea che tale articolo attribuisce all’utente della strada, coinvolto in un sinistro comunque” riconducibile al suo comportamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso . Ebbene, dai rilievi fotografici del sinistro i Giudici di legittimità confermano che il ricorrente avesse avuto consapevolezza delle conseguenze materiali dell’incidente . Pertanto, la Suprema Corte evidenzia altresì che la Corte territoriale ha, dunque, correttamente interpretato la disposizione che sanziona la condotta omissiva dell’utente della strada, comunque coinvolto in un sinistro, che non presti assistenza alle persone ferite, ritenendo che l’obbligo di attivarsi sussista indipendentemente dalla responsabilità del sinistro . Inoltre, i Giudici di legittimità escludono, in base alla gravità delle conseguenze dell’incidente , l’applicabilità dell’art. 131- bis c.p.p La Corte quindi rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 febbraio – 9 marzo 2018, numero 10736 Presidente Di Salvo – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano il 23 febbraio 2017 ha integralmente confermato la sentenza con cui il 22 febbraio 2016 il Tribunale di Sondrio ha riconosciuto M.G. responsabile del reato di cui all’articolo 189, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285, in quanto, trovandosi alla guida di una trattrice agricola ed essendo rimasto coinvolto in un sinistro stradale con feriti C.C. , C.A. e Co.Si. , si allontanava dal luogo prima che le forze di polizia potessero procedere alla sua identificazione ed alle verifiche ed ai rilievi del caso, fatto commesso l’11 novembre 2013. 2. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore, che si affida a quattro motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale. 2.1. Mediante i primi due motivi censura violazione degli artt. 42, comma 2, cod. penumero in tema di elemento soggettivo e 533, comma 1, cod. procomma penumero , in relazione alla sussistenza del dolo ed al mancato riconoscimento di ipotesi logiche alternative rispetto all’accusa. Richiamata la motivazione della Corte di appello nella parte in cui sottolinea che la difesa ignora le fotografie, da cui risulta che l’auto delle sorelle C. era sfondata nella parte anteriore sinistra, segno oggettivo di un evento inevitabilmente percepibile e di impossibile sottovalutazione p. 1 della sentenza e che i gravi danni ai veicoli coinvolti, tra i quali quello delle signore C. , ed il fumo sprigionatosi dopo l’impatto, comunque percepito dal M. che sia pure fugacemente arrestò la marcia dopo qualche metro, salvo poi prontamente allontanarsi, le modalità con cui i due conducenti feriti uscirono dall’abitacolo segnalano l’oggettiva impossibilità di sottovalutare l’accaduto e di escludere danni alle persone coinvolte p. 2 , il ricorrente censura il ragionamento, secondo cui sussisterebbe il dolo perché l’imputato ha percepito o avrebbe dovuto percepire il verificarsi di un sinistro idoneo a produrre danni. In realtà - si sottolinea nel ricorso - affinché possa dirsi sussistente il dolo non è sufficiente la sola percezione del verificarsi di un incidente stradale idoneo a produrre eventi lesivi ma è anche necessaria la consapevolezza da parte dell’agente che l’incidente sia riconducibile al proprio comportamento, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità si richiama Sez. 4, numero 17220 del 09/05/2012 , e ciò in quanto il comma 1 dell’articolo 189 del d. Igs. numero 285 del 1992 richiede il collegamento tra il comportamento dell’agente e l’incidente. Si evidenzia che l’imputato, pur avendo sicuramente percepito il verificarsi di un sinistro, tanto da essere sceso dal mezzo per recarsi sul luogo dell’incidente, non avrebbe percepito il suo ruolo causale o comunque il suo coinvolgimento in detto sinistro ruolo che, peraltro, non è stato nemmeno accertato dalla Polstrada D.Z. , verbale udienza 9/11/15, p. 9 e 10 p. 5 del ricorso . Si sottolinea la mancanza di prova dell’urto tra il trattore dell’imputato e l’autovettura due testi lo affermano, C.A. e V. , ma una lo esclude, Co. , circostanza non riferita dalla Corte di appello alla p. 4 della sentenza di primo grado si ammette la possibilità che non vi sia stato urto diretto tra i veicoli la polizia giudiziaria non ha riscontrato la presenza di segni sulla lama collocata sulla parte anteriore sinistra del mezzo di M. , sullo specifico punto sottolineando il travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, che p. 3 confonde la robustezza della trattrice in genere con quella della lama pur in assenza della benché minima scalfittura p. 6 del ricorso . Il passaggio da ultimo richiamato sarebbe illogico, dal momento che proprio l’assenza di qualsiasi segno indica che se mai urto o contatto è avvenuto allora è stato di entità così lieve da non poter essere percepito dal M. . D’altra parte, considerate le dimensioni della trattrice, sarebbe stato sufficiente a causare il sinistro anche un contatto molto lieve ed è senz’altro ascrivibile a fatto notorio che un mezzo agricolo come la trattrice-falciatrice in questione ha un alto livello di rumorosità quando è in marcia riducendo, quindi, drasticamente la percezione auditiva del conducente p. 6 del ricorso . In tema di accertamento del dolo, la Corte di appello avrebbe poi trascurato il comportamento successivo dell’imputato, essendo estremamente probabile che lo stesso non si sia accorto di avere concorso a cagionare il sinistro. Essendo, infatti, indiscusso, oltre che riferito dal teste di accusa V. , che M. si è fermato, si è recato sul luogo del sinistro e, ivi giunto, ha parlato con il suo collega D.G. , appare del tutto illogico che la persona che non voglia essere identificata si fermi, posteggi, così che la targa sia immediatamente rilevabile da chiunque, per di più nella sua zona di residenza dove è conosciuto. L’insieme di tali circostanze dimostrerebbe la mancata consapevolezza da parte di M. di aver causato l’incidente emergerebbe, comunque, l’impossibilità di riconoscerlo colpevole, ai sensi dell’articolo 533, comma 1, cod. procomma penumero , sussistendo un più che ragionevole dubbio sull’elemento soggettivo del reato. 2.2. Con il terzo ed il quarto motivo si censura promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale in relazione alla mancata applicazione dell’articolo 131-bis cod. procomma penumero , essendo stata esclusa l’applicazione della causa di non punibilità sulla base di una motivazione p. 3 della sentenza che si stima errata e fallace, in quanto è da escludersi l’abitualità del comportamento, essendo l’imputato incensurato, e l’offesa tenue, poiché M. stava viaggiando a velocità normale, non è stata accertata alcuna invasione della opposta corsia né perdita di controllo del veicolo, subito dopo l’incidente l’imputato si è comunque fermato, ponendo in concreto i presupposti per la propria successiva, agevole, identificazione e, una volta rintracciato dalla p.g., è tornato sul luogo dell’incidente condotta che è valsa all’imputato la mancata contestazione anche del più grave reato di cui al comma 7 dell’articolo 189 , p. 14 del ricorso , circostanze tutte sintomatiche di un dolo di intensità, comunque, minima. Infine, si evidenzia che, avendo la Corte di appello, per escludere l’applicazione dell’articolo 131-bis cod. penumero , enfatizzato il danno p. 3 della sentenza impugnata , le lesioni patite dalle signore C. e dal sig. Co. non sarebbero da considerare danni conseguenti alla condotta, perché il reato di lesioni colpose non è stato contesto né a M. né ad alcuno. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1. I primi due motivi enfatizzano il mancato urto tra veicoli e l’assenza di prova del contatto diretto tra la trattrice condotta dall’imputato ed altra vettura. 1.1.1. In realtà, però, l’ampia dicitura dell’articolo 186, comma 1, del codice della strada non presuppone affatto un urto ma solo, con dicitura piuttosto ampia, il verificarsi di un incidente comunque ricollegabile al comportamento dell’utente della strada, pur se non responsabile dell’incidente stesso Sez. 4, numero 52539 del 09/11/2017 Spernanzoni, Rv. 271260 né peraltro responsabile di alcun reato cfr. Sez. 4, numero 33761 del 17/05/2017, Tafa, Rv. 270905 Sez. 4, numero 34138 del 21/12/2011, dep. 2012, Cilardi, Rv., 253754 . Ed è stato al riguardo - opportunamente - puntualizzato quanto segue 2.4. Il reato in esame trova, dunque, il suo fondamento nell’obbligo giuridico di attivarsi previsto dall’articolo 189, comma 1, cod. strada, che attribuisce all’utente della strada, coinvolto in un sinistro comunque riconducibile al suo comportamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso. La posizione di garanzia trova, nel caso in esame, la sua ratio nel dato di esperienza per cui i protagonisti del sinistro sono in condizione di percepirne nell’immediatezza le conseguenze dannose o pericolose, dunque di evitare, indipendentemente dall’ascrivibilità agli stessi di tali conseguenze, che dal ritardato soccorso delle persone ferite possa derivarne un danno alla vita ed all’integrità fisica. Come già affermato da questa Sezione, il combinato disposto dei commi 1, 6 e 7 dell’articolo 189 d.lgs. numero 285/1992, non lega l’obbligo di assistenza alla consumazione e all’accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente comunque ricollegabile al comportamento dell’utente della strada al quale l’obbligo di assistenza è riferito. Nella previsione incriminatrice manca qualsiasi rapporto che condizioni l’esistenza dell’obbligo di attivarsi alla qualificazione come reato della condotta dell’utente. All’evidenza, la sola condizione per la esigibilità della assistenza e la punibilità della sua omissione è posta nella generalissima relazione di collegamento a qualsiasi titolo tra incidente e comportamento di guida dell’utente della strada Sez. 4, numero 34138 del 21/12/2011, dep. 2012, Cilardi, Rv. 25374501 . 2.5. In definitiva, l’articolo 189, comma 1, cod. strada, disponendo che L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona, ha inteso attribuire all’espressione incidente comunque ricollegabile al suo comportamento il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il titolare della posizione di garanzia. La Corte territoriale ha, dunque, correttamente interpretato la disposizione che sanziona la condotta omissiva dell’utente della strada, comunque coinvolto in un sinistro, che non presti assistenza alle persone ferite, ritenendo che l’obbligo di attivarsi sussista indipendentemente dalla responsabilità nel sinistro così Sez. 4, numero 52539 del 09/11/2017 Spernanzoni, cit., in motivazione, punti nnumero 2.4 e 2.5. del ritenuto in diritto . In altre parole, è il coinvolgimento comunque in un sinistro, persino senza alcuna responsabilità, a far scattare gli obblighi di fermarsi articolo 189, comma 6, del d. Igs. numero 285 del 1992, contestato a M.G. e di prestare assistenza ai feriti articolo 189, comma 7, del d.lgs. numero 285 del 1992, non contestato a M.G. , e ciò proprio perché In tema di circolazione stradale, il reato di cui all’articolo 189, commi 6 e 7, cod. strada è configurabile nei confronti dell’utente della strada coinvolto nel sinistro, pur se non responsabile dello stesso, in quanto l’incidente, che è comunque ricollegabile al suo comportamento, assume il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il titolare di una posizione di garanzia al fine di proteggere gli altri utenti coinvolti dal pericolo derivante da un ritardato soccorso Sez. 4, numero 52539 del 09/11/2017 Spernanzoni, cit. . 1.1.2. Ciò precisato, i Giudici di merito hanno - non irragionevolmente tratto la prova della consapevolezza dalle conseguenze materiali dell’incidente, fotograficamente documentate, essendo l’auto delle sorelle C. , letteralmente sfondata nella parte anteriore sinistra , segno oggettivo di un evento inevitabilmente percepibile e di impossibile sottovalutazione p. 1 della sentenza accanto ai gravi danni ai mezzi, sono stati evidenziati anche il fumo sprigionatosi dopo l’impatto, comunque percepito dal M. che sia pure fugacemente arrestò la marcia dopo qualche metro, salvo poi prontamente allontanarsi, e le modalità con cui i due conducenti feriti uscirono dall’abitacolo , elementi che segnalano l’oggettiva impossibilità di sottovalutare l’accaduto e di escludere danni alle persone coinvolte p. 2 della sentenza . Il ragionamento riferito è congruo e legittimo, in quanto L’elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente in caso di incidente articolo 189, comma 7, cod. strada , può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all’agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti In motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all’elemento volitivo, può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio Sez. 4, numero 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia Capozzi, Rv. 271046 in senso conforme, v. Sez. 4, numero 23177 del 15/03/2016, Trinche, Rv. 266969 Sez. 4, numero 17720 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374 Sez. 4, numero 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 237239 . 1.2. Quanto agli ulteriori motivi, incentrati sulla omessa applicazione dell’articolo 131-bis cod. penumero , i Giudici di merito hanno escluso la particolare tenuità del fatto, invocata in appello pp. 5-6 , in base alla gravità delle conseguenze dell’incidente, avendo sottolineato essere stata sfondata l’auto delle sorelle C. , la fuoriuscita di fumo dai veicoli e le difficoltà per i conducenti di uscire dagli abitacoli pp. 1-2 della sentenza , evidentemente disattese le circostanze ipoteticamente valorizzabili in senso opposto. 2. Consegue alle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento della spese processali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.