È applicabile l’art. 131-bis c.p. nei procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di Pace? La parola alla Consulta

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131- bis c.p., per violazione dell’art. 3 Cost., nella misura in cui esso non sia applicabile anche nei procedimenti aventi ad oggetto reati di competenza del Giudice di Pace e su cui il Tribunale viene investito quale giudice di appello.

Il Tribunale di Catania solleva d’ufficio l’incidente di costituzionalità in un processo in cui il giudice di prime cure aveva condannato l’imputato per lesioni colpose. Questione preannunciata. Dopo l’intervento delle Sezioni Unite, con la sentenza n. 53683/2017, si era avuto modo di sottolineare che la questione sulla ritenuta inapplicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131- bis c.p. non poteva dirsi conclusa. Ciò in quanto residuava l’irragionevolezza sistemica che le conclusioni sul massimo Consesso tenuto conto che si finiva per non poter disporre la particolare tenuità del fatto nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati di competenza del Giudice di Pace in quanto in questi ultimi è previsto l’apposita tenuità” dall’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 introdotto per i soli reati di competenza del Giudice di Pace, da ritenere applicabile solo a quelli precedibili a querela di parte, in quanto richiedenti il previo assenso della persona offesa . Irragionevolezza derivante da un sistema che non consente l’applicazione di una norma di diritto sostanziale proprio ai reati ritenuti dal legislatore di minore gravità e, pertanto, devoluti alla cognizione del Giudice di Pace. Sono noti i pilastri argomentativi della sentenza n. 53683/2017 che fanno perno sulla distinzione tra la funzione e vocazione deflattiva della nuova particolare tenuità del fatto ed in quest’ottica si comprende la mancanza di un veto della persona offesa alla dichiarazione di non punibilità e la diversa funzione conciliativa del processo dinanzi al Giudice di Pace, ove invece l’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 prevede il consenso quale condicio sine qua non per accedere alla tenuità. Inoltre, pur escludendo che il criterio di specialità ex art. 15 c.p. possa dare una risposta soddisfacente al rapporto tra le due tenuità in quanto ciascuno dei due precetti è portatore di elementi specializzanti, che valgono semmai a qualificarlo come rapporto di interferenza , le Sezioni Unite ritengono invece doversi applicare, ai sensi dell’art. 16 c.p., il principio generale di espansività delle disposizioni codicistiche alle materie regolate da altre leggi penali cioè quelle speciali, quali dovrebbe essere il decreto in materia di processo penale dinanzi al Giudice di Pace . Gli Ermellini sapevano che tale conclusione poteva porsi in contrasto con l’art. 3 Cost. e – mettendo le mani avanti – sentono il bisogno di precisare che non vi fosse una ingiustificata disparità di trattamento alla luce delle connotazioni complessive del microcosmo punitivo in cui si inserisce. Con la conseguenza che non è dato tentare di istituire una correlazione tra singole componenti della costellazione punitiva, sostanziale e processuale, del Giudice di Pace, isolatamente considerate, quanto piuttosto è doveroso valutarle in ragione del loro inserimento in un sistema diversamente strutturato nel suo complesso, quale, appunto, quello dinanzi al Giudice di Pace. I dubbi di legittimità costituzionale rimangono. Per il Tribunale di Catania, tuttavia, che l’art. 131- bis c.p., così come dev’essere interpretato dopo la pronuncia delle Sezioni Unite Penali n. 53683/2017, determini un evidente vulnus al principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost Prescindendo sulle questioni relative alla diversa natura dei due istituti l’art. 131- bis è una causa di non punibilità attinente alla sfera sostanziale” del reato, mentre l’art. 34 è una causa di non procedibilità, afferente agli epiloghi processuali” , l’art. 3 Cost., infatti, sancisce non solo la necessità di uguaglianza in senso formale e sostanziale di fronte alla legge ed il conseguente divieto di discriminazione, ma anche la necessità che a situazioni uguali corrispondano trattamenti uguali ed a situazioni diverse trattamenti diversi c.d. doverosa ragionevolezza delle leggi . La norma impugnata si pone in contrasto con tale ultimo principio, in quanto si palesa irragionevole laddove, come interpretata dalle Supremo Collegio, non è applicabile a fatti di minor disvalore, quali sono quelli rientranti nella sfera di competenza del Giudice di Pace, mentre ben può trovare applicazione in relazione a fatti di maggiore gravità, soggetti alla cognizione del Tribunale. Appare, infatti, del tutto irrazionale che una norma di diritto sostanziale, quale è l’art. 131- bis c.p. – nata per evitare all’imputato le possibili ricadute negative scaturenti dalla condanna per fatti di minima offensività, i quali, per il comune sentire sociale, sono connotati da minimo disvalore – sia inapplicabile proprio ai reati che, per essere di competenza del Giudice di Pace, sono per definizione di minore gravità. Irragionevolezza latente nei casi di minacce Il Tribunale di Catania evidenzia come tale situazione irragionevole è evidente proprio laddove il Tribunale deve decidere come giudice di appello nei procedimenti per minacce e lesioni. In modo condivisibile, per il Giudice a quo appare, infatti, manifestamente irragionevole che, di fronte ad una fattispecie di minaccia ex art. 612, comma 1, c.p. come tale rientrante nella competenza del Giudice di Pace il Tribunale, chiamato a conoscere della medesima in sede di impugnazione, non possa pronunciare sentenza di assoluzione per tenuità del fatto, mentre ad una pronuncia di tal fatta possa addivenire in relazione alla ben più grave ipotesi di minaccia grave di cui all’art. 612, comma 2, c.p., come tale rientrante nella sfera di competenza del Tribunale stesso, ma pendente in primo grado. Si era già evidenziato il paradosso per cui l’imputato deve sperare che il P.M. qualifichi il fatto di minacce come gravi anziché come lievi. E comunque questi vede modificare le sue sorti processuali a seconda della qualificazione giuridica da parte della pubblica accusa. e di e lesioni lievi. Il Tribunale di Catania richiama inoltre, ancora una volta a titolo esemplificativo, il reato di lesioni è evidente, infatti, che due fattispecie in concreto assolutamente identiche di lesioni lievi dunque con prognosi inferiore a venti giorni , l’una per così dire semplice”, e come tale rientrante nella competenza del Giudice di Pace, l’altra aggravata ai sensi dell’art. 585 c.p. es. per la ricorrenza di una delle circostanze aggravanti di cui all’art. 577 c.p. e conseguentemente soggetta alla cognizione del Tribunale quale giudice di primo grado, ove ritenute concretamente qualificabili come tenui”, vadano incontro ad esiti sostanzialmente diversi. Ed infatti, mentre nel secondo caso, conoscendo di una fattispecie di lesioni tenui aggravate ex art. 577 c.p., il Tribunale, ben potrebbe, ove riscontrasse in concreto la sussistenza di tutti i requisiti di cui all’art. 131- bis c.p., addivenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 530 c.p.p. e 131- bis c.p. al contrario, il Tribunale chiamato a pronunciarsi su una fattispecie di lesioni tenui c.d. semplici” in sede di gravame, laddove il giudice di primo grado non avesse reso una pronuncia ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 es. a seguito di opposizioni della persona offesa , non potrebbe, pur ritenendo integrati tutti i requisiti normativamente stabiliti dall’art. 131bis c.p., pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi di tale ultima norma. Sulla mancata possibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme della norma. Il Tribunale di Catania affronta anche il problema di non poter dare una lettura conforme al dettato costituzionale nel limite logico del dovere dei giudici di merito di attenersi il più possibile all’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite, in ossequio alla funzione nomofilattica di quest’ultima. Ed è stata la stessa Consulta che la questione di costituzionalità sollevata in relazione alla consolidata interpretazione che di una norma abbia dato la Corte di cassazione è ammissibile nel caso in cui, assunta l'interpretazione medesima in termini di diritto vivente”, se ne chieda come chiede il Tribunale di Catania la verifica di compatibilità con dati parametri costituzionali Corte Cost., n. 188/1995 . Dubbi anche in relazione alla durata ragionevole del processo nei reati bagattellari. Preme sottolineare inoltre che, sacrificare, sull’altare di una giustizia conciliativa, definizioni processuali legate a fatti di minima lesività e di quantum esigui di colpevolezza sembra porsi in contrasto anche con la ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. Lasciare, in tali ipotesi, un potere così condizionante alla persona offesa, rischia di fuoriuscire dai confini conciliativi che hanno una logica soprattutto ed esclusivamente di fronte a significative aggressioni dei beni giuridici o di oggetti di tutela penale di significativo rilievo e bisogno di tutela. Dovrebbe essere, semmai, l’esatto opposto potere di veto della persona offesa rispetto ai reati più gravi dove è più pregnante l’esigenza di ricucire lo strappo che il reato ha prodotto anche in capo alla vittima. Gli scenari futuri. L’eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale consentirebbe l’applicazione dell’art. 131- bis c.p. a tutti i reati, anche rectius , soprattutto a quelli di competenza del Giudice di Pace e, tenuto conto della natura sostanziale della nuova tenuità del fatto, andrebbe conseguente applicata, quale lex mitior , ai processi in corso, in ossequio peraltro all’art. 7 Cedu come affermato dall’orientamento contrario che si era formato prima dell’intervento del Supremo Collegio, in particolare Sez. V, n. 28737, 24768, 15579 e 9713 del 2017 Sez. II, n. 1906/2017 Sez. IV, 40699/2016 .

Tribunale di Catania, sez. II Penale, ordinanza 6 marzo 2018 Giudice Grasso Osserva Con atto di appello depositato in data 05.04.2017 Cutrona Daniele, imputato del reato di cui all’art. 590 c.p., proponeva impugnazione, anche ai fini delle statuizioni civili, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 72/2017 del 07.03.2017 con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di euro 400,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede civile, ed alla rifusione in solido con il responsabile civile HDI Assicurazioni delle spese legali da quest’ultima sostenute. L’appellante, in particolare, lamentava l’errata valutazione da parte del giudice di prime cure in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro stradale occorso e le lesioni personali riportate dalla parte civile, nonché l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 35 D. Lgs. 274/2000 e, in subordine, domandava pronunciarsi sentenza di assoluzione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 530 c.p.p. e 131bis c.p., stante la tenuità dell’offesa subita dalla persona offesa trattasi, più specificamente, di lesioni personali lievi da cervicalgia post-traumatica, giudicate guaribili in giorni otto . La sentenza emessa dal Giudice di Pace in primo grado ha sancito la penale responsabilità dell’odierno imputato sulla base dell’attività istruttoria espletata, correttamente ritenendo sussistente il nesso eziologico tra la condotta colposa del medesimo consistita nella mancata osservanza della distanza di sicurezza mentre si trovava alla guida del veicolo ed il danno patito dalla p.o. costituitasi parte civile, ma nulla ha statuito in ordine alla possibilità di una pronuncia ai sensi degli artt. 34 e 35 D. Lgs. 274/2000. Riguardo alla doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art. 35 cit., giova sottolineare che la giurisprudenza allo stato è ondivaga in ordine all’applicabilità del medesimo da parte del Tribunale quale giudice di secondo grado e che, ad ogni modo, ad avviso di questo Tribunale, anche a voler accedere alla tesi favorevole, sarebbe in ogni caso, preliminare, una valutazione in ordine alla effettività applicabilità nel caso concreto del disposto dell’art. 131bis c.p., in conformità ai principi sanciti dall’art. 129 c.p.p. in forza dei quali è dovere dell’organo giurisdizionale vagliare la possibilità di addivenire ad una pronuncia di assoluzione nel merito quale quella di assoluzione ex art. 131bis c.p. piuttosto che di mero proscioglimento quale quella di dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 35 cit. . Con riferimento al diverso profilo della tenuità del fatto occorre, invece, rilevare che il Giudice di Pace nulla ha osservato in ordine alla possibilità di addivenire ad una pronuncia ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. 274/2000 durante tutto il corso del procedimento e che, per contro, l’appellante nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado ha postulato una pronuncia di assoluzione ai sensi dell’art. 131bis c.p. Orbene, alla luce di ciò, appare opportuno sottolineare le differenze intercorrenti tra le due disposizioni in questione, id est l’art. 34 D. Lgs. 274/2000, da un lato, e l’art. 131bis c.p., anche alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 53683 del 22 giugno 2017. La prima è norma pensata con particolare riferimento al settore dei reati rientranti nella cognizione del Giudice di Pace ed in forza della quale viene attribuito a quest’ultimo il potere-dovere di chiudere il procedimento, sia prima che dopo l'esercizio dell'azione penale, dovendo riscontrare il difetto di una condizione di procedibilità allorquando il fatto incriminato risulti di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato e tale, per l'effetto, da non giustificare l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale. In ordine al riscontro della sussistenza, in concreto, di un fatto che possa qualificarsi come tenue, il giudicante è chiamato a valutare l’esiguità del danno o del pericolo scaturiti dalla condotta del reo, l’occasionalità della medesima ed il grado di colpevolezza, dovendo addivenire ad una pronuncia in tal senso ogniqualvolta l’esercizio dell’azione penale non appaia alla stregua di tali parametri giustificato ovvero la sua prosecuzione possa recare un pregiudizio alle esigenze di lavoro, studio, famiglia o salute dell’indagato/imputato. L’art. 131bis c.p. introdotto nel Codice Penale ad opera del D. Lgs. 28/2015 , rubricato Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”, generalizzando le acquisizioni già fatte proprie dal legislatore con l’art. 34 citato in materia di processo penale innanzi al Giudice di Pace e con l’art. 27 D.P.R. 448/88 in materia di processo penale minorile , ha dato nuovo vigore al principio di offensività, costituente pilastro fondamentale del sistema del diritto penale, volendo sancire la necessità che, non soltanto la condotta integrante reato abbia carattere offensivo, ma vieppiù che l’offesa da essa scaturente appaia significativa. Scopo della citata norma è, evidentemente, quello di ridurre l’intervento della sanzione penale ad extrema ratio, escludendone l’operatività in presenza di condotte bagatellari a fini di deflazione del contenzioso. In tali casi, dunque, si è in presenza di una condotta che è e continua ad essere penalmente rilevante e, purtuttavia, il legislatore rinunzia espressamente alla sua punibilità in concreto, ritenendo che l’offesa da essa arrecata sia di tale tenuità da non meritare considerazione in sede penale. L’art. 131bis c.p., dunque, sull’onta di una valutazione di opportunità compiuta in astratto dal legislatore, persegue una mera finalità deflattiva manca, infatti, nella norma qualsiasi riferimento a finalità latu sensu rieducative, come, invece, avviene nelle norme citate ad essa preesistenti con specifico riferimento ai soli reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, ritenuti evidentemente di minor allarme sociale. Nel far ciò il legislatore ha imposto al giudice di merito di operare una valutazione sulla scorta di alcuni indici-criteri normativamente stabiliti trattasi, più specificamente, della particolare tenuità dell’offesa da valutare, a sua volta, alla stregua degli indici-requisiti della modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo e della non abitualità del comportamento. Dal mancato coordinamento, in seguito alla novella del 2015, tra il nuovo art. 131bis c.p. ed il vecchio art. 34 D. Lgs. 274/00 è scaturita la coesistenza nel sistema processuale riguardante gli imputati maggiorenni di due diversi modelli di proscioglimento per tenuità il primo configurante un’ipotesi di non punibilità il secondo integrante, invece, un’ipotesi di improcedibilità. Giurisprudenza e dottrina si sono sin da subito cimentate con la corretta ricostruzione del rapporto intercorrente tra le due norme e ben ne hanno individuato le differenze, assestandosi nel senso che, sebbene entrambi gli istituti facciano riferimento, nella rubrica dell'articolo che li contempla, alla particolare tenuità del fatto , essi hanno struttura e ambito di applicazione non coincidenti. In particolare, l'art. 131 bis c.p., prevede, infatti, una causa di esclusione della punibilità allorché - per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo - l'offesa all'interesse protetto sia particolarmente tenue l'art. 34 cit. contempla una causa di esclusione della procedibilità quando il fatto - valutato nella sua componente oggettiva esiguità del danno o del pericolo e soggettiva occasionalità della condotta e grado della colpevolezza - sia di particolare tenuità” Cassazione Penale, sez. V, 12 gennaio 2017 n. 9713 . I due istituti differiscono, dunque, già sotto il profilo della rispettiva natura giuridica, processuale nel caso della causa di improcedibilità ex art. 34 del d.lgs. 274/2000 e sostanziale nel caso della causa di non punibilità ex art. 131bis c.p., oltre che nei presupposti costitutivi ed applicativi. Differiscono, inoltre, nel diverso ruolo riconosciuto alla parte offesa, atteso che Quanto alle condizioni dell'applicazione, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. richiede che sia sentita la persona offesa artt. 411 e 469 c.p.p. , mentre l'applicabilità del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, è subordinata - nella fase delle indagini preliminari - alla condizione che non risulti un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento e, nella fase del giudizio, alla mancata opposizione sia dell'imputato che della persona offesa” Cassazione Penale, sez. V, 12 gennaio 2017 n. 9713 . Ciò è coerente con la natura dell’art. 34, pensato con riferimento ai reati di competenza del Giudice di Pace, in un’ottica propria di conciliazione” tra le parti, sicché alla p.o. sono stati attribuiti ben più penetranti poteri si tratta di una differenza di non poco conto, posto che il diverso ruolo giocato dall'interesse della persona offesa o dal diritto potestativo di questa e dell'imputato, dopo l'esercizio dell'azione penale colloca i due istituti su piani diversi di praticabilità, subordinando l'operatività di quest'ultimo ad una valutazione più ampia e stringente di quella richiesta dall'art. 131bis c.p., che risulta, invece, ancorato essenzialmente al dato oggettivo del grado dell'offesa. L’art. 34 D. Lgs. 274/2000 ha, quindi, un ambito di applicazione ben più ristretto rispetto alla norma sostanziale inserita all’interno del Codice Penale, che dunque si atteggia a norma di maggior favore per l’imputato. Già all’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 131bis c.p. la Corte Costituzionale sentenza n. 25 del 2015 si è pronunciata in ordine alla coesistenza delle due norme nell’alveo del sistema penale, ritenendola pienamente legittima proprio perché si tratta di norme strutturalmente e sostanzialmente diverse. Ad ogni modo ciò non è valso ad acquietare la giurisprudenza, che si è incessantemente interrogata in ordine alla portata applicativa del nuovo art. 131bis c.p., proprio in quanto avente natura di norma sostanziale e non meramente processuale. Ai fini che qui interessano, preme, in particolar modo, sottolineare il contrasto registratosi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine all’applicabilità di tale disposizione anche nei procedimenti pendenti dinanzi al Giudice di Pace. L’indirizzo maggioritario ha ritenuto che i rapporti tra le due norme vadano risolti alla stregua del principio di specialità, sicché, proprio in virtù dei caratteri peculiari di ciascuna norma, nei procedimenti pendenti dinnanzi al Giudice di Pace potrebbe trovare applicazione il solo art. 34 D. Lgs. 274/2000 cfr. ex multis Cassazione Penale, sez. V, 28 novembre 2016 n. 54173 , mentre per l'indirizzo interpretativo minoritario il carattere di maggior favore della disciplina prevista dall'art. 131bis c. p. deve necessariamente far propendere per la sua applicabilità a tutti i reati, ivi compresi quelli di competenza del Giudice di Pace, pena l’irrazionalità di un sistema che non consentisse l’applicazione di una norma di diritto sostanziale proprio ai reati ritenuti dal legislatore di minore gravità e, pertanto, devoluti alla cognizione del Giudice di Pace cfr. ex multis Cassazione Penale, sez. V, 12 gennaio 2017 n. 9713 . Orbene, a porre un punto fermo sulla questione sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 53683 del 22 giugno 2017 hanno definitivamente sancito il principio di diritto in virtù del quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace”. Le Sezioni Unite sono addivenute a tale conclusione partendo dall’assunto che, come rilevato dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 50 del 2016, il procedimento davanti al giudice di pace presenti caratteri assolutamente peculiari, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario”, sicché la parametrazione dell’ambito applicativo delle due norme non deve avvenire né in base al principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., né in base al principio di necessaria operatività della lex mitior di cui all’art. 2 c.p., dovendosi, al contrario, configurare tra le medesime un rapporto di interferenza, posto che ciascuna presenta elementi specializzanti rispetto all’altra. Ne consegue che, posto che al decreto in materia di processo penale dinanzi al giudice di pace si addice il carattere di legge penale speciale”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 cod. pen., la ricerca dell’interprete a fronte dell’introduzione di un nuovo modello normativo – quale l’art. 131-bis cod. pen. –, avente ad oggetto la stessa materia già regolata in modo completo dall’art. 34 del detto decreto, non può limitarsi al raffronto fra quest’ultimo e il precetto successivo, ma deve elevare il proprio orizzonte fino a verificare se la legge penale speciale nel suo complesso non contenesse già un’autonoma disciplina della materia, mirata rispetto alle finalità del procedimento e tale perciò da precludere, a priori, l’operazione del confronto fra singole leggi o disposizioni sulla stessa materia, espressamente disciplinata dall’art. 15 cod. pen., con riferimento al rapporto fra più leggi penali”. Da quanto premesso, il Giudice nomofilattico trae, dunque, la conclusione che il rapporto fra i due istituti disciplinati rispettivamente agli artt. 131bis c.p. e 34 D. Lgs. 274/2000 non sia di compatibilità/incompatibilità”, ma di concreta applicabilità” ai sensi dell’art. 16 cod. pen. tale ultima norma tutela la dignità delle leggi penali speciali quale è, appunto, da considerarsi il D. Lgs. 274/2000 , escludendo che su di esse possa incidere la normativa codicistica sopravvenuta ogniqualvolta la materia sulla quale quest’ultima interviene sia già coperta da una disciplina ad hoc, anche funzionalmente orientata, quale è quella di cui all’art. 34 cit. Gli argomenti che fanno leva sulla natura di norma penale più favorevole dell’art. 131bis c.p. possono, infine, ad avviso delle Sezioni Unite, essere superati alla luce della configurazione del procedimento dinanzi al Giudice di Pace come procedimento speciale per il quale il legislatore ha inteso prevedere specifici epiloghi decisori, modulati al fine di consentire al giudice di realizzare la conciliazione tra le parti. Chiarito quanto sopra, ad avviso del decidente, si pone, a questo punto, un dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 131bis c.p., nella misura in cui esso non sia applicabile anche nei procedimenti aventi ad oggetto reati di competenza del Giudice di Pace e su cui il Tribunale viene investito quale giudice di appello. Si ritiene, pertanto, di dovere rimettere alla Corte Costituzionale la valutazione di legittimità dello stesso, indicando di seguito la presenza dei presupposti per adire la medesima. a. Sulla rilevanza della questione. Com’è noto, la prima delle condizioni dettate dall’art. 23 della L. 87/1953 per poter procedere a sollevare questione di legittimità costituzionale è la rilevanza della medesima nell’alveo del procedimento che l’Autorità Giudiziaria procedente è chiamata a decidere. Con ciò s’intende, da un lato, la necessità che la norma debba trovare applicazione nel caso di specie e, dall’altro lato, la possibilità che un’eventuale pronuncia della Corte influisca su tale giudizio, c.d. pregiudizialità costituzionale cfr. Ord. Corte Costituzionale n. 129/2017 . Ebbene, nel caso di specie, essendo il giudizio principale giunto pressoché al suo epilogo, l’odierno decidente dovrebbe decidere la controversia e, attenendosi all’interpretazione prospettata dalle Sezioni Unite nella sentenza prima citata, in ossequio alla essenziale funzione nomofilattica da queste svolta, dovrebbe decidere il processo addivenendo ad una pronuncia di merito, senza potere fare ricorso, come peraltro richiesto dalla Difesa, all’art. 131bis c.p. Ritiene, in particolare, questo decidente che, nel caso di specie, sussisterebbero tutti i requisiti necessari per addivenire ad una pronuncia ai sensi dell’art. 131bis c.p., atteso che -il reato di cui all’art. 590 c.p. è punito con la pena della reclusione fino a tre mesi o della multa fino ad euro 309,00 pertanto rientra all’interno dei limiti edittali stabiliti dall’art. 131bis, co. 1 c.p. -si tratta, evidentemente, di un’offesa di particolare tenuità e ciò sia alla stregua delle modalità della condotta trattandosi di condotta meramente colposa e consistita nel mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte dell’imputato mentre si trovava alla guida della propria auto, incolonnato nel traffico , sia alla luce dell’esiguità del danno cagionato alla p.o. lesioni personali da cervicalgia post-traumatica giudicate guaribili in giorni otto, dunque lievi per definizione , non ricorrendo alcuna della condizioni ostative di cui al comma 2 del medesimo art. 131bis c.p. - non si è, infine, in presenza di un comportamento che possa qualificarsi come abituale” è, infatti, evidente che un sinistro stradale da cui derivino delle lesioni per uno dei conducenti coinvolti è per definizione un accadimento contingente e del tutto occasionale, dovendosi in aggiunta rilevare che l’imputato è soggetto assolutamente incensurato ai fini del comma 3 dell’art. 131bis c.p. Quanto finora esposto rende, dunque, evidente la rilevanza della questione, posto che l’inapplicabilità dell’art. 131bis c.p. determinerebbe, evidentemente un esito definitorio diverso. b. Sulla non manifesta infondatezza. Passando al requisito della non manifesta infondatezza, richiesto anch’esso dall’art. 23 L. 87/1953, occorre dire, in sintonia con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte, che il giudice del giudizio a quo, affinché sia soddisfatto il requisito in parola, debba nutrire un serio dubbio di costituzionalità della disposizione oggetto di rimessione al Giudice delle leggi. Nel caso di specie anche tale condizione appare integrata perché si ritiene che l’art. 131bis c.p., così come dev’essere interpretato dopo la pronuncia delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione n. 53683 del 22 giugno 2017, determini un evidente vulnus al principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione. L’art. 3 Cost., infatti, sancisce non solo la necessità di uguaglianza in senso formale e sostanziale di fronte alla legge ed il conseguente divieto di discriminazione, ma anche la necessità che a situazioni uguali corrispondano trattamenti uguali ed a situazioni diverse trattamenti diversi c.d. doverosa ragionevolezza delle leggi . La norma impugnata si pone in contrasto con tale ultimo principio. Essa si palesa, in particolar modo, irragionevole laddove, come interpretata dalle Sezioni Unite, non è applicabile a fatti di minor disvalore, quali sono quelli rientranti nella sfera di competenza del Giudice di Pace, mentre ben può trovare applicazione in relazione a fatti di maggiore gravità, soggetti alla cognizione del Tribunale. Appare, infatti, del tutto irrazionale che una norma di diritto sostanziale, quale è l’art. 131bis c.p. – nata per evitare all’imputato le possibili ricadute negative scaturenti dalla condanna per fatti di minima offensività, i quali, per il comune sentire sociale, sono connotati da minimo disvalore – sia inapplicabile proprio ai reati che, per essere di competenza del Giudice di Pace, sono per definizione di minore gravità. Vale, evidentemente, a palesare il significato di quanto detto il riferimento, a titolo meramente esemplificativo, al reato di minacce di cui all’art. 612 c.p. Appare, infatti, manifestamente irragionevole che, di fronte ad una fattispecie di minaccia ex art. 612, co. 1 c.p. come tale rientrante nella competenza del Giudice di Pace il Tribunale, chiamato a conoscere della medesima in sede di impugnazione, non possa pronunciare sentenza di assoluzione per tenuità del fatto, mentre ad una pronuncia di tal fatta possa addivenire in relazione alla ben più grave ipotesi di minaccia grave di cui all’art. 612, co. 2 c.p., come tale rientrante nella sfera di competenza del Tribunale stesso, ma pendente in primo grado. Vieppiù vale a lumeggiare quanto fin qui esposto il richiamo, ancora una volta a titolo esemplificativo, al reato di lesioni è evidente, infatti, che due fattispecie in concreto assolutamente identiche di lesioni lievi dunque con prognosi inferiore a venti giorni , l’una per così dire semplice”, e come tale rientrante nella competenza del Giudice di Pace, l’altra aggravata ai sensi dell’art. 585 c.p. es. per la ricorrenza di una delle circostanze aggravanti di cui all’art. 577 c.p. e conseguentemente soggetta alla cognizione del Tribunale quale giudice di primo grado, ove ritenute concretamente qualificabili come tenui”, vadano incontro ad esiti sostanzialmente diversi. Ed infatti, mentre nel secondo caso, conoscendo di una fattispecie di lesioni tenui aggravate ex art. 577 c.p., il Tribunale, ben potrebbe, ove riscontrasse in concreto la sussistenza di tutti i requisiti di cui all’art. 131bis c.p., addivenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 530 c.p.p. e 131bis c.p. al contrario, il Tribunale chiamato a pronunciarsi su una fattispecie di lesioni tenui c.d. semplici” in sede di gravame, laddove il giudice di primo grado non avesse reso una pronuncia ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. 274/2000 es. a seguito di opposizioni della persona offesa , non potrebbe, pur ritenendo integrati tutti i requisiti normativamente stabiliti dall’art. 131bis c.p., pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi di tale ultima norma. E’, dunque, evidente l’irragionevolezza della norma, ed appare pertanto, non manifestamente infondata, la questione circa la legittimità costituzionale della medesima. c. Sull’assenza di un’interpretazione costituzionalmente conforme della norma. E’ noto come, già a partire dagli anni novanta, la Corte richieda al giudice remittente uno sforzo interpretativo ulteriore, volto a tentare una lettura costituzionalmente conforme della norma impugnata, prima di rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte, dovendosi tale rimedio atteggiare ad extrema ratio di tenuta costituzionale del sistema. La ratio di tale ulteriore condizione risiede nella circostanza che affinché una norma possa considerarsi incostituzionale in senso stretto è necessario che di essa non possa darsi un’interpretazione costituzionalmente conforme, non essendo sufficiente, al contrario, che se ne possano dare anche letture incostituzionali, in quanto è compito di ciascun giudice adottare, tra le varie esegesi possibili, quella che meglio si presta ad assicurare il rispetto dei principi sanciti dalla Carte fondamentale in tal senso Corte Cost. n. 42/2017 . La Corte ha, però, chiarito che vi sono comunque dei limiti all’interpretazione costituzionalmente conforme, nel senso che l’univoco tenore letterale della norma segna il confine oltre il quale il tentativo di interpretazione conforme deve cedere necessariamente il passo al sindacato di legittimità costituzionale Corte Cost. n. 26/ 2010 ed anche Corte Cost. n. 270-315/2010 . Peraltro, si può anche dire che l’interpretazione costituzionale trovi di fatto un limite logico nel dovere” dei giudici di merito di attenersi il più possibile all’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, specie ove a Sezioni Unite, in ossequio alla funzione nomofilattica da quest’ultima assolta ai sensi dell’art. 65 ord. giud. Detta disposizione ha evidentemente lo scopo di recuperare, quantomeno sul piano della stabilità della giurisprudenza, l’essenziale valore della certezza del diritto, garantendone l’uniforme interpretazione e realizzando la prevedibilità delle decisioni giurisdizionali. Ciò premesso, il giudice a quo ritiene che, nel caso di specie, la recente pronuncia delle Sezioni Unite Penali n. 53683 del 22 giugno 2017, con la quale la Suprema Corte ha voluto escludere radicalmente l’applicabilità dell’art. 131bis c.p. ai reati di competenza del Giudice di Pace, costituisca ostacolo insormontabile ad un’interpretazione costituzionalmente orientata del medesimo, tale da giustificarne la rimessione alla Corte. P.Q.M. visti gli artt. 134 Costituzione e 23 L. 11.03.1953 n. 87 ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante per la decisione del presente giudizio solleva d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 131bis c.p., nella misura in cui esso non è applicabile ai reati rientranti nella competenza del Giudice di Pace, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione dispone la sospensione del procedimento in corso ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato dispone la trasmissione dell’ordinanza alla Corte Costituzionale insieme agli atti del giudizio ed alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli altri adempimenti di rito.