L’irregolare notifica dell’estratto contumaciale rende nulla la sentenza d’appello

Qualora l’estratto contumaciale della sentenza d’appello sia stato notificato al domicilio del difensore erroneamente indicato come eletto , tale sentenza è afflitta da nullità.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 9920/18, depositata il 5 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Genova, in riforma della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale della medesima città, condannava l’imputato per furto aggravato. Avverso la sentenza della Corte distrettuale l’imputato ricorre per cassazione denunciando di non aver avuto conoscenza della sentenza di secondo grado, per irregolare notifica dell’estratto contumaciale. L’estratto contumaciale e la notificazione. Il Supremo Collegio precisa che oggetto del ricorso risulta essere la conoscenza da parte del ricorrente del giudizio d’appello in riforma della sentenza emessa dal Giudice di prime cure. Invero, rileva la Suprema Corte, già dall’ordinanza di rimessione in termini disposta dalla Corte d’Appello, la quale aveva a sua volta rilevato irregolarità nell’ iter di notificazione, poteva evincersi che nonostante l’imputato non avesse eletto domicilio presso il difensore, l’estratto contumaciale veniva notificato in tale luogo. Ciò posto, la Corte mette in luce la presenza di un orientamento in materia di nullità non sanata della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d’appello. In tale circostanza, infatti, la Suprema Corte deve dichiarare la nullità della detta notificazione, del decreto di citazione e di tutti i conseguenti atti del giudizio di appello, compresa la sentenza impugnata, e rimettere gli atti al giudice di appello per il giudizio di secondo grado . L’estratto contumaciale e la sentenza d’appello. Parallelamente, dunque, nel caso di specie è la sentenza d’appello, il cui estratto contumaciale è stato irregolarmente notificato al domicilio del difensore erroneamente indicato come eletto, ad essere afflitta da nullità e non quella di primo grado, dalla quale lo stesso imputato assume essere venuto a conoscenza, essendo stato egli, altresì, regolarmente citato per tale giudizio presso il domicilio dichiarato . La Corte quindi annulla la sentenza impugnata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 novembre 2017 – 5 marzo 2018, n. 9920 Presidente Bruno – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Genova, in riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Genova in data 13.10.2009, che assolveva S.L.S. dal reato di ricettazione di un cellulare provento del delitto di furto aggravato, condannava lo stesso alla pena di mesi 6 di reclusione e 200 Euro di multa per il reato di furto aggravato, così riqualificato il fatto. 2. Avverso tale sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, dopo la restituzione nel termine ad opera della Corte d’Appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, che, con ordinanza del 12/4/2016, successiva al passaggio in giudicato della sentenza, constatava la mancata conoscenza della sentenza di secondo grado da parte dello stesso imputato, per irregolare notifica dell’estratto contumaciale. Il ricorrente lamenta violazione di legge, con riferimento agli artt. 606 - 157 e ss. cod. proc. pen., per la mancata notifica dell’atto di impugnazione del Procuratore Generale, del decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Genova e, prima ancora, della sentenza di assoluzione di primo grado. Né il difensore d’ufficio nominato, avv. Silvia Rocca, presso cui il ricorrente nega di aver eletto domicilio, gli avrebbe mai comunicato alcunché riguardo al procedimento in corso. Rappresenta, altresì, di essere stato regolarmente citato presso il domicilio dichiarato per il giudizio di primo grado e di non essere tuttavia comparso alla prima udienza, venendo comunque a conoscenza dell’esito assolutorio, presentandosi in ritardo all’udienza di definizione. Con il ricorso si chiede l’annullamento della sentenza d’appello e la restituzione degli atti al Tribunale per la corretta notifica dell’impugnazione del procuratore generale all’imputato, ai fini di poter resistere nel giudizio di secondo grado. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il procedimento attiene alla riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado nei confronti del ricorrente, tuttavia non vi è questione proposta in punto di difetto di motivazione o di mancata rinnovazione istruttoria, sicché secondo le indicazioni delle Sezioni Unite, con la sentenza n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267492, non può comunque procedersi d’ufficio da parte di questa Corte ad esaminare eventuali vizi in tal senso del provvedimento. 3. Nel caso di specie, il ricorrente è stato rimesso in termini dalla Corte d’Appello di Genova, con ordinanza datata 12 aprile 2016, sul presupposto che, in effetti, non risultava una valida e formale elezione di domicilio da parte del S. presso lo studio del difensore avv. Silvia Rocca, luogo in cui era intervenuta la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza d’appello irrevocabile, datata 17.7.2012, nonostante, peraltro, la dismissione del mandato da parte del difensore in epoca precedente a tale notifica il 15.7.2012 risulta il deposito della dichiarazione di rinuncia al mandato . La Corte d’Appello, in qualità di giudice dell’esecuzione, pertanto, riteneva irregolare la notifica dell’estratto contumaciale, che non aveva consentito all’imputato di conoscere la pronuncia emessa nei suoi confronti e, conseguentemente, di proporre tempestiva impugnazione, rimettendolo in termini per la proposizione del ricorso in cassazione avverso la citata sentenza d’appello. In data 25.1.2016, con decreto del Procuratore Generale della Repubblica di Genova, veniva anche disposta la sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen 4. Nel ricorso si deduce la mancata conoscenza del procedimento d’appello, per mancata regolare notifica dell’atto di impugnazione del procuratore generale e del decreto di citazione a giudizio per l’udienza dinanzi alla Corte d’Appello di Genova, pure notificato nel domicilio del difensore di fiducia, risultato non essere domicilio eletto. In effetti, già l’ordinanza di restituzione in termini per proporre ricorso per cassazione ha dato atto della mancanza di una valida e formale elezione di domicilio presso lo studio del difensore, difetto cui conseguiva la mancata conoscenza della sentenza emessa in contumacia, il cui estratto veniva irregolarmente notificato a tale erroneo domicilio. L’esame degli atti, consentito a questa Corte nel caso di specie per la natura del vizio dedotto, non ha condotto ad una diversa ricostruzione della vicenda processuale. Anzi, si rileva che il decreto di citazione per giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Genova è stato anch’esso notificato presso l’errato domicilio eletto dell’avv. Silvia Rocca il 15/5/2012 ed inoltre che la stessa dichiarazione di contumacia, pronunciata all’udienza del 17/7/2012, dava atto erroneamente che l’imputato fosse ancora difeso dallo stesso avvocato, nonostante in atti fosse stata già deposita la dichiarazione di dismissione depositata, come detto, il 15/7/2012 . Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza di appello impugnata, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d’Appello di Genova, per la citazione dell’imputato ed il conseguente giudizio, di modo che questi possa difendersi dall’impugnazione del procuratore generale. E difatti, già sotto il precedente codice di rito, è stato affermato che la Corte di cassazione, nell’ipotesi in cui accerti la nullità non sanata della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, deve dichiarare la nullità della detta notificazione, del decreto di citazione e di tutti i conseguenti atti del giudizio di appello, compresa la sentenza impugnata, e rimettere gli atti al giudice di appello per il giudizio di secondo grado Sez. 1, n. 1453 del 6/12/1986, dep. 1987, Zeviani, Rv. 175058 . Nel caso di specie, infatti, è la sentenza d’appello, il cui estratto contumaciale è stato irregolarmente notificato al domicilio del difensore erroneamente indicato come eletto, ad essere afflitta da nullità e non quella di primo grado, della quale lo stesso imputato assume essere venuto a conoscenza, essendo stato egli, altresì, regolarmente citato per tale giudizio presso il domicilio dichiarato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova per il giudizio.