Irrilevanti le condotte risarcitorie successive al furto per il riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità

Il danno di speciale tenuità, derivante dal furto di un motociclo, in quanto danno immediato e diretto del reato , non può ritenersi riparato o ridotto attraverso l’intervento di successive condotte risarcitorie.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 9939/18, depositata il 5 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città con cui l’imputato veniva condannato per il reato di furto pluriaggravato per essersi impossessato di un motociclo, sottraendolo al legittimo proprietario, cagionando la rottura del bloccasterzo e del cilindro di accensione. Avverso la sentenza della Corte distrettuale l’imputato ricorre per cassazione denunciando il mancato riconoscimento del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., in considerazione del fatto che il proprietario del motociclo fosse assicurato contro il furto e che avesse ottenuto il risarcimento del danno da parte dell’assicurazione. Danno di speciale tenuità e ristoro dell’assicurazione. Il Supremo Collegio evidenzia che l’attenuante invocata dal ricorrente si differenzia nettamente da quella ex art. 62, n. 6, c.p., giacché se l’attenuante del danno di speciale tenuità dà rilievo all’entità oggettiva dell’offesa patrimoniale, l’attenuante del risarcimento del danno valorizza i comportamenti del reo successivi al reato . Nel caso di specie, il ristoro conseguito dalla vittima avrebbe potuto assumere rilevanza ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p. – e non quella ex art. 62, n. 4, c.p. – ma soltanto qualora fosse stato comunque riferibile all’imputato” in tal senso richiedendosi che la copertura assicurativa fosse stata stipulata dall’imputato, non già come nel caso di specie dalla vittima . Il risarcimento del danno. In aggiunta, l’attenuante del risarcimento del danno non solo risulta circoscritta dalla giurisprudenza costituzionale alle ipotesi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, quando invece nel caso de quo viene in rilievo un’assicurazione contro i danni, ma la speciale tenuità del danno avrebbe dovuto valutarsi al momento in cui il delitto è stato consumato, e deve avere riguardo, in via principale, al valore assoluto della cosa . Pertanto, il danno di speciale tenuità coincidendo con il danno immediato e diretto del reato, non può ritenersi ridotto o riparato in conseguenza di successive condotte risarcitorie, poiché l’entità del danno va valutato al momento della consumazione del reato . La Corte dunque dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 30 novembre 2017 – 5 marzo 2018, n. 9939 Presidente Bruno – Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. P.R. ricorre per cassazione avverso la sentenza del 21/06/2016 con la quale la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza, emessa all’esito del giudizio abbreviato, del Tribunale di Milano, che lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di furto pluriaggravato, per essersi impossessato del motociclo Scarabeo 100, sottraendolo a Pe.Gi.En. , che lo aveva parcheggiato chiuso su una strada pubblica, con rottura del bloccasterzo e del cilindro di accensione. Deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 62 n. 4 cod. pen. la sentenza impugnata ha escluso il riconoscimento del danno di speciale tenuità, nonostante il proprietario fosse assicurato contro il furto lamenta che il giudizio di concedibilità dell’attenuante sia stato ancorato in via esclusiva al danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, e non al valore economico del bene in sé il danno economico effettivamente patito nel caso di specie sarebbe nullo, in ragione dell’intervento risarcitorio dell’assicurazione Credit Ras in tal senso, richiama la sentenza n. 138 del 1998 della Corte Costituzionale a proposito dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., sostenendo che il risarcimento debba essere valorizzato anche ai fini del riconoscimento del danno di speciale tenuità. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta che non sia stato considerato, ai fini del riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il ristoro risarcitorio garantito dall’assicurazione per il furto del veicolo è manifestamente infondata. Oltre a non aver in alcun modo documentato neppure in sede di appello, allorquando si è limitato ad invocare la mera copertura assicurativa del veicolo rubato l’intervenuto ristoro, appare assorbente evidenziare che la fattispecie attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. disciplina un’ipotesi diversa da quelle previste dall’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. invero, l’attenuante del danno di speciale tenuità attribuisce rilievo, nella determinazione legale della pena, all’entità oggettiva dell’offesa patrimoniale, mentre l’attenuante del risarcimento del danno valorizza comportamenti del reo successivi al reato. L’asserito ristoro conseguito dalla vittima del furto ad opera dell’ente assicuratore del veicolo rubato, dunque, avrebbe potuto assumere rilevanza ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., ma soltanto qualora fosse stato comunque riferibile all’imputato Corte Cost., 23 aprile 1998 n. 138 in tal senso richiedendosi che la copertura assicurativa fosse stata stipulata dall’imputato, non già come nel caso di specie dalla vittima in tal senso, altresì, Sez. U, n. 5941 del 22/01/2009, Pagani, Rv. 242215, non massimata sul punto, che rammenta E del resto la stessa Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 138 del 1998, fondandosi sull’evento richiesto e sull’interesse dell’offeso, ha preso una decisa posizione per la natura oggettiva della circostanza, precisa che è pur sempre necessario che l’intervento risarcitorio sia comunque riferibile all’imputato. Riserva indotta dalla necessità di preservare la condotta volontaristica che la norma in esame indica nell’aver riparato e, con essa, il quid di merito della riparazione . Non appare ridondante, altresì, sottolineare che l’interpretazione in chiave oggettiva dell’attenuante del risarcirriento del danno è stata circoscritta, dalla Corte costituzionale, alle ipotesi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, laddove l’onere di non avvalersi dell’assicurazione e di provvedere personalmente al ristoro dei danni, finirebbe col negare l’anzidetta funzione dell’assicurazione obbligatoria proprio nei frangenti nei quali se ne rende più manifesta l’essenzialità danni alle persone e conseguenti obblighi risarcitori eccedenti le normali condizioni patrimoniali dei proprietari di veicoli Corte Cost., 23 aprile 1998 n. 138, cit., 3 nel caso in esame, al contrario, ricorre un’ipotesi di copertura assicurativa per i danni patrimoniali derivanti dalla condotta illecita integrante il reato accertato. L’indifferenza del solo dedotto risarcimento garantito dall’ente assicuratore ai fini della integrazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. va, inoltre, affermata sul rilievo che la valutazione del danno patrimoniale di speciale tenuità deve essere ancorata al momento in cui il delitto è stato consumato, e deve avere riguardo, in via principale, al valore assoluto della cosa e, in via sussidiaria, alle condizioni economiche del soggetto passivo . In altri termini, sotto il profilo strutturale della circostanza attenuante, il danno di speciale tenuità coincide con il danno immediato e diretto del reato in tal senso, già Sez. U, n. 10446 del 07/07/1984, Del Pozzo, Rv. 166806, secondo cui, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, quando non si tratti di danaro, si deve tenere conto del valore economico che la cosa oggetto del reato ha nelle normali contrattazioni commerciali in un determinato momento storico senza che possa darsi peso, a tale riguardo, ad elementi contingenti o casuali, di natura oggettiva o soggettiva, che possano influenzare, in un senso o nell’altro, la valutazione della cosa come tale, per il più generale principio per cui il danno, ai fini dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen., è quello che deriva in modo immediato e diretto dal reato conformemente, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 In tema di delitto di ricettazione, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti , e non può ritenersi ridotto o riparato in conseguenza di successive condotte risarcitorie, poiché l’entità del danno va valutato al momento della consumazione del reato. In caso di risarcimento del danno, infatti, viene in rilievo la differente circostanza attenuante di cui all’art, 62 n. 6 cod. pen., che, come già evidenziato, non è stata invocata né è stato documentato l’integrale ristoro asseritamente conseguito dall’ente assicuratore, e la riferibilità all’imputato dal ricorrente nel caso di specie. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00 infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.