Valida la notifica a mani proprie dell’imputato anche se eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto

La notifica eseguita a mani proprie dell’imputato è valida anche se avvenuta in luogo diverso da quello in cui questi abbia eletto domicilio, in quanto consente al destinatario la conoscenza dell’atto.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 9544/18, depositata il 2 marzo. Il caso. Il Tribunale di Varese nel dichiarare nulla la notifica dell’estratto contumaciale relativo alla sentenza emessa dal medesimo Tribunale, rimetteva in termini l’imputato per l’impugnazione e sospendeva l’esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica, così come stabilito attraverso una diversa pronuncia. Avverso la decisione del Tribunale il difensore dell’imputato ricorre per cassazione denunciando la nullità dell’ordine di carcerazione, poiché la relativa notificazione avveniva a mani proprie del destinatario in luogo diverso da quello in cui questi aveva eletto domicilio, non potendosi parificare, ai fini del perfezionamento della notifica, quella effettuata a mani proprie ex art. 157 c.p.p. e quella a mezzo posta ex art. 170 c.p.p La notificazione. Il Supremo Collegio, riprendendo un consolidato orientamento espresso dalla medesima Corte, ribadisce che la notificazione di atti e avvisi eseguita a mani proprie del’imputato, sebbene in presenza di una elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto essa integra la forma più sicura per portare l’atto a conoscenza del destinatario . Notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario e dal servizio postale. Ciò posto, la Suprema Corte ricorda che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, non vi sia alcuna diversità qualitativa tra la notifica personale eseguita dall’ufficiale giudiziario e quella effettuata dall’agente postale. Difatti, tali modalità non solo garantiscono la medesima presunzione di conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario, ma non comportano nemmeno differenze sotto il profilo dei regimi di nullità. La Corte dunque rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 28 settembre 2017 – 2 marzo 2018, n. 9544 Presidente Cortese – Relatore Siani Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso in data 1 - 2 dicembre 2016, il Tribunale di Varese ha, in accoglimento parziale dell’istanza avanzata dal difensore di P.V. , dichiarato la nullità della notifica dell’estratto contumaciale relativo alla sentenza emessa dal Tribunale di Varese in data 14 ottobre 2013 e di tutti gli atti conseguenti disponendo la corrispondente rinnovazione, rimettendo in termini imputato per l’impugnazione avverso la predetta sentenza e sospendendo l’esecuzione dell’ordine di carcerazione n. 348/2014 SIEP emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese il 5 agosto 2015, dichiarato nullo nella parte inerente, con liberazione dell’imputato se non detenuto per altra causa, mentre ha rigettato la medesima istanza con riferimento alla sentenza emessa dallo stesso Tribunale di Varese in data 28 ottobre 2013. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del P. chiedendone l’annullamento e adducendo un unico, articolato motivo con cui lamenta la manifesta illogicità della motivazione e l’erronea interpretazione delle norme processuali di cui agli artt. 148, 170, 161 cod. proc. pen. e 7 legge n. 890 del 1982. Secondo il ricorrente, è da contestarsi la parificazione fra notificazione effettuata ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen. a mani proprie del destinatario e la notificazione perfezionata, ai sensi dell’art. 170 cod. proc. pen., a mezzo del servizio postale. Fermo il principio secondo il quale la notificazione a mani proprie doveva ritenersi regolare anche quando fosse avvenuta in luogo diverso dal domicilio eletto, la parificazione fra la notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario e quella messa in essere dall’agente postale era erronea, perché solo il primo, e non il secondo, svolgeva l’attività di identificazione della persona a cui consegnava il plico. In secondo luogo, anche la notificazione dell’estratto contumaciale relativo alla sentenza del 28 ottobre 2013 era provata da avviso di ricevimento da cui non risultava che la firma del destinatario o della persona abilitata appartenesse al P. quindi, la motivazione del provvedimento impugnato era manifestamente illogica dove affermava che l’atto era stato consegnato personalmente al P. . Aveva, in definitiva, errato il giudice dell’esecuzione nel non dichiarare la nullità dell’ordine di carcerazione anche in ordine alla sentenza ora indicata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto rigettarsi l’impugnazione, in quanto la notificazione a mezzo del servizio postale dell’estratto contumaciale, pur in luogo diverso dal domicilio eletto, era stata effettuata con consegna dell’atto personalmente al P. , sicché doveva considerarsi valida per la garanzia di conoscenza da parte del destinatario che essa offriva, senza che fossero prospettati elementi concreti per arrivare a ritenere fondata la dedotta non riconducibilità della firma apposta per ricevuta allo stesso P. , stante anche l’assenza di annotazioni dell’addetto all’ufficio postale in ordine all’eventuale riferibilità del ritiro ad un delegato del destinatario. Considerato in diritto 1. La Corte ritiene che l’impugnazione non sia fondata e vada quindi rigettata. 2. Si premette che per quel che qui ancora rileva a ragione del provvedimento assunto il Tribunale ha ritenuto che, mentre per la sentenza emessa il 14 ottobre 2013 si era riscontrata l’irregolare notificazione dell’estratto contumaciale, altrettanto non potesse dirsi in ordine alla sentenza emessa il 28 ottobre 2013, in quanto - pur essendo la notificazione del relativo estratto avvenuta presso il luogo di effettiva residenza dell’imputato, e non presso quello in cui egli aveva eletto il domicilio - l’atto, inviato per il tramite del servizio postale, con raccomandata ed avviso di ricevimento, risultava essere stato ricevuto personalmente da P.V. e, quindi, a lui personalmente consegnato in data 8 gennaio 2014. La valutazione giuridica fondatamente compiuta dal giudice dell’esecuzione è stata nel senso che, in questo caso, l’interpretazione del quadro normativo di riferimento impone di ritenere regolare la notificazione effettuata mediante consegna personale al destinatario, pure se eseguita in luogo differente da quello indicato nell’elezione di domicilio, in quanto essa ha garantito all’imputato l’efficace conoscenza dell’atto stesso. 3. Posto ciò, l’impugnazione appare infondata anzitutto nella parte trattata per seconda nell’articolazione della doglianza in cui sembra revocare in contestazione che l’estratto contumaciale della sentenza di cui si tratta sia stato notificato con consegna personale al P. . Invero, deve evidenziarsi come dall’esame dell’avviso di ricevimento - che la Corte è abilitata a fare in ragione della natura processuale della censura - si evinca in modo univoco che il piego della notificazione a mezzo del servizio postale dell’estratto contumaciale è stato consegnato in data 8 gennaio 2014 a P.V. che ha sottoscritto l’avviso, sia pure in rigo inesatto, ossia nel rigo dove avrebbe dovuto collocarsi l’attestazione dell’agente postale, attestazione a sua volta e conseguentemente inserita nel rigo destinato alla sottoscrizione del ricevente. La firma di quest’ultimo, poi, è risultata perfettamente leggibile P.V. . L’inversione della collocazione delle due sottoscrizioni quella del ricevente e quella dell’agente postale procedente , coniugata alla data della formalità è stata evidenziata dal’apposizione di freccette di inversione, tese appunto a rimarcare quale fosse il modo corretto di intendere il documento. La consegna diretta al destinatario risulta confermata dall’avvenuta segnalazione con la barratura apposta dall’agente postale sulla corrispondente casella del modulo. 4. È poi da ribadire che la notificazione di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell’imputato, sebbene in presenza di una elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto essa integra la forma più sicura per portare l’atto a conoscenza del destinatario cfr. in tal senso anche Sez. 2, n. 6910 del 25/01/2011, Macrì, Rv. 249360 Sez. 2, n. 16296 del 23/03/2004, lezzi, Rv. 228638 . In effetti, assodato il dato di fatto che il ricorrente ha ricevuto personalmente l’estratto contumaciale, la conseguenza di tale accertamento è che al momento del perfezionamento di tale personale consegna egli ha acquisito a tutti gli effetti la conoscenza legale dell’atto. Ai presenti fini, invero, il rilievo che il P. avesse eletto domicilio, per questo procedimento, presso lo studio del suo difensore e che, invece, l’effettuazione della notificazione non è stata effettuata dall’ufficiale giudiziario secondo le modalità stabilite dall’art. 163 cod. proc. pen., bensì dall’agente postale ai sensi dell’art. 170 cod. proc. pen., in combinato disposto con le norme di cui agli artt. 7 e ss. legge n. 890 del 1982 inerenti alla notificazione a mezzo del servizio postale , in ragione del fatto che la notificazione è stata esitata con la consegna del piego nei diretti e personali riguardi del P. , non si profila aver pregiudicato in alcun modo la sua conoscenza dell’estratto notificatogli nelle sue mani, senza alcuna interposizione. Il perfezionamento della formalità, quindi, non ha vulnerato in nessuna maniera la facoltà del destinatario di esercitare i conseguenti diritti di difesa. È stato, al riguardo, evidenziato che la notificazione ai sensi dell’art. 161, commi 1 e 4, cod. proc. pen. è stata introdotta nell’ordinamento allo scopo di assolvere ad esigenze di celerità procedimentale e di economia processuale, non certo per apprestare un assetto di garanzie a favore dell’imputato è, infatti, incontestabile a lume di logica che l’imputato, destinatario dell’estratto, sia più efficacemente garantito quando la notificazione venga eseguita in modo tale da consentirgli di avere immediatamente e concretamente nelle proprie mani l’atto oggetto di legale conoscenza. Pertanto, va senz’altro confermata la conclusione che la notificazione eseguita personalmente all’imputato può essere validamente effettuata in qualsiasi luogo. Non può, dunque, concordarsi con il ricorrente laddove prospetta una diversità qualitativa fra la notificazione personale eseguita dall’ufficiale giudiziario e quella compiuta dall’agente postale. Con riferimento a tale specifico angolo visuale, si è già chiarito che la diversità dei procedimenti di notificazione, a seconda che questa avvenga ad opera dell’ufficiale giudiziario personalmente ovvero mediante il ricorso al servizio postale, non comporta diversità di garanzie in ordine alla presunzione legale di conoscenza, da parte del destinatario, dell’atto del giudice o di altro soggetto processuale e, conseguentemente, non comporta diversità del regime di nullità dei due differenti tipi di notificazione, sicché non sono sottratte al regime di nullità proprio delle notificazioni eseguite personalmente dall’ufficiale giudiziario le attività particolari dell’ufficiale postale che, pur non in tutto coincidenti con quelle dell’ufficiale giudiziario, si inquadrino nell’ambito delle medesime finalità arg. ex Sez. U, n. 15 del 08/04/1998, Marzaioli, Rv. 210540, in relazione a notificazione dell’estratto di sentenza contumaciale, ritenuta nulla sul rilievo dell’omessa indicazione, nell’avviso di ricevimento della raccomandata, dell’esecuzione delle formalità prescritte dall’art. 8, secondo comma, legge n. 890 del 1982 . In particolare, nel procedimento di effettuazione della notificazione da parte dell’agente postale, l’avviso di ricevimento compilato e sottoscritto dal notificante, al pari della relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario, fa fede fino a querela di falso che il recapito della raccomandata è stato effettuato nel tempo e nel luogo in essa indicati ed alla persona che ha apposto la sottoscrizione. E, quando l’agente postale consegni il piego nelle mani proprie del destinatario, si profila necessario e sufficiente, per la validità della notificazione, che il destinatario sottoscriva l’avviso di ricevimento e il registro di consegna, non essendo necessaria l’indicazione delle generalità del consegnatario quando l’attestazione della consegna del plico a mano dello stesso non crei alcuna incertezza sulla sua identità cfr. nei sensi indicati sull’argomento v. Sez. 3, n. 17708 del 20/01/2015, Mercorio, Rv. 263351 Sez. 6, n. 117 del 25/01/1984, D’Onghia, Rv. 163006 . Corollario degli esposti principi è che il giudice dell’esecuzione ha fondatamente annesso efficacia dimostrativa con valenza fidefaciente al documento che ha attestato la personale consegna dell’estratto contumaciale a P.V. e ritenuto la consegna personale al destinatario da parte dell’agente postale del tutto equiparabile a quella dell’ufficiale giudiziario, per l’effetto pienamente surrogatorio della notificazione dell’atto nel domicilio eletto. 5. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso. Segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.