La richiesta di archiviazione deve essere notificata al curatore del minore

Qualora il destinatario della notifica della richiesta di archiviazione sia un minore, questa deve essere effettuata in mani del soggetto nominato curatore dello stesso, non potendosi effettuare a soggetti diversi, nemmeno ai familiari del minore.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 8830/18, depositata il 23 febbraio. Il caso. Il GIP presso il Tribunale di Foggia accoglieva de plano la richiesta, avanzata dal Procuratore della Repubblica, di archiviazione nei confronti dell'indagato per il reato di omicidio. Nonostante l’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dai familiari della vittima il GIP emetteva ordinanza di archiviazione. Avverso il provvedimento di archiviazione ricorrono per cassazione i familiari della vittima denunciando l’omessa notifica della richiesta di archiviazione. In particolare, il curatore speciale della figlia minore della vittima, nominato dal Tribunale di Foggia, si doleva del fatto che la notifica alla minore era stata effettuata in mani del nonno, impropriamente qualificato come il soggetto esercente la potestà sulla minore. Notifica ed inesistenza del decreto. Il Supremo Collegio rileva l’irritualità della notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa, ossia alla figlia della vittima, risultando dagli atti che la notifica a quest’ultima era stata effettuata in mani del nonno, quale esercente la potestà, senza che in realtà il predetto rivestisse tale qualifica . Inoltre, il Supremo Collegio afferma che il decreto di archiviazione del GIP, prima ancora che nullo in quanto emesso nell’inosservanza delle garanzie del contraddittorio nei confronti delle persone offese che avevano diritto ad essere avvisate della richiesta del PM, è da ritenere giuridicamente inesistente, in quanto difetta della data del deposito del provvedimento in cancelleria e la stessa non è desumibile aliunde . La Corte dunque annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 2 febbraio – 23 febbraio 2018, n. 8830 Presidente Rocchi – Relatore Barone Ritenuto in fatto 1. In data 18.11.2016 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia chiedeva al Gip in sede l'archiviazione del procedimento n. 8600/2014 RGNR iscritto nei confronti di Ce. An., indagato del reato di omicidio di Sc. An Il giudice adito provvedeva de plano, apponendo in calce alla richiesta del p.m. un timbro contenente la dicitura si condivide la motivazione dell'istanza che precede che deve intendersi qui integralmente richiamata e trascritta PQM si dispone l'archiviazione del procedimento cui seguiva l'aggiunta a penna della disposizione in ordine alla restituzione di quanto in sequestro e la firma del giudice. In data 16.12.2016 le persone offese Sc. Ma. e Di Mi. An., genitori della vittima, presentavano opposizione alla richiesta di archiviazione, indicando, tra l'altro, le indagini suppletive previste a pena di inammissibilità. Il 26.5.2017 il gip fissava l'udienza camerale, al cui esito emetteva, in data 7.7.2017, ordinanza di archiviazione. Il 19.7.2017 il giudice tutelare presso il Tribunale di Foggia nominava l'avv. Grazia Fini curatore speciale della minore Mi. Jessica Libera figlia della vittima . 2. Avverso i provvedimenti di archiviazione ricorrono per cassazione, tramite il difensore di fiducia, il predetto curatore speciale, nonché Sc. Mi. e Sc. Gi. fratelli della vittima , eccependo, tutti, l'omessa notifica della richiesta di archiviazione a parte del p.m Nello specifico il curatore speciale deduceva che la notifica della richiesta di archiviazione alla minore era stata effettuata a Sc. Ma. impropriamente indicato quale esercente la potestà sulla predetta per cui la notifica era da considerare tamquam non esset. Con un secondo motivo, i ricorrenti eccepiscono, altresì, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per omessa ed erronea valutazione del materiale probatorio acquisito al procedimento. Il riferimento è alle numerose contraddizioni in cui l'indagato sarebbe incorso nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza, ritenute, però, dal gip non utilizzabili ex art. 63 cod. proc. pen La difesa ritiene, invece, che le propalazioni in questione siano pienamente utilizzabili in quanto assunte a poche ore dalla scomparsa della vittima in una fase in cui il Cerone non aveva ancora assunto la veste di indagato né da un punto di vista formale né sostanziale, atteso che soltanto ex post, a seguito di successive verifiche si appurava che lo stesso aveva mentito. 3. Con requisitoria scritta depositata in atti il 7.12.2017, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 4. Con memoria depositata in atti il difensore di fiducia di Ce. An. chiede che il ricorso venga rigettato in quanto destituito di fondamento in tutte le sue articolazioni. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe le ulteriori doglianze difensive. 2. Occorre, in primo luogo, rilevare che il decreto di archiviazione del gip, prima ancora che nullo in quanto emesso nell'inosservanza delle garanzie del contraddittorio nei confronti delle persone offese che avevano diritto ad essere avvisate della richiesta del p.m., è da ritenere giuridicamente inesistente, in quanto difetta della data del deposito del provvedimento in cancelleria e la stessa non è desumibile aliunde. In questo senso, è stato affermato da questa Corte che il momento dell'emissione di un provvedimento da parte del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la cancelleria e non quello della data inserita in sede di materiale stesura del provvedimento nel caso di specie peraltro mancante , atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017 Sa., Rv. 269306 . Tutt'al più, in assenza di data certa di un provvedimento non assunto in udienza dal giudice, per mancanza dell'attestazione di cancelleria al momento del deposito, può aversi riguardo ad altre formalità del pari fidefacienti contenute in atti connessi senza che venga meno l'efficacia del provvedimento Sez. 2, n. 35979 del 21/05/2009, Pr., Rv. 245872 atti, che, però, nel caso di specie lo si è già evidenziato difettano. 2.1. Il rilievo svolto interessa, non tanto ai fini della efficacia del provvedimento in questione che sarebbe comunque nullo perché reso in violazione delle regole sul contraddittorio , quanto per i suoi riflessi sulla successiva ordinanza di archiviazione. Ove, infatti, il decreto adottato de plano, benché viziato, fosse stato ritenuto giuridicamente esistente, il successivo provvedimento di archiviazione sarebbe da ritenere affetto da abnormità, in quanto reso da un giudice ormai privo di poteri decisori. Al riguardo, sebbene in relazione ad una ipotesi non sovrapponibile a quella in esame, è stato ritenuto abnorme il provvedimento con il quale il gip revoca il decreto di archiviazione, emesso de plano sull'erroneo presupposto che l'opposizione proposta dalla persona offesa fosse intempestiva, in quanto gli effetti del provvedimento archiviativo sono suscettibili di essere rimossi solo tramite ricorso per cassazione o tramite la riapertura delle indagini disposta ex art. 414 cod. proc. pen. Sez. 3, n. 35440 del 01/07/2016, Siccardo, Rv. 268001 v. anche Sez. 4, n. 33691 del 05/07/2016, Biasolo, Rv. 267485 . Tale evenienza, nel caso di specie, non si è, tuttavia, verificata in ragione lo si ribadisce della ritenuta inesistenza giuridica del decreto emesso dal gip de plano. 3. Tanto premesso, l'ordinanza di archiviazione cui va circoscritto l'oggetto del ricorso è nulla in quanto irrimediabilmente compromessa dal mancato rispetto, prima della sua emissione, delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale. Nello specifico, la richiesta di archiviazione del p.m. non è stata ritualmente notificata alla persona offesa, Mi. Je Li. Pi., figlia della vittima , risultando dagli atti che la notifica a quest'ultima era sta effettuata in mani del nonno Sc. Ma. , quale esercente la potestà, senza che in realtà il predetto rivestisse tale qualifica. Parimenti, risultano omesse da parte del p.m. le notifiche nei confronti dei fratelli della vittima Sc. Mi. e Sc. Gi. . 4. Alla stregua di quanto considerato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia perché proceda alle notifiche alle suindicate. persone offese della richiesta di archiviazione, considerando che la rappresentanza processuale della minore Mi. Je Li. Pi. è esercitata dal curatore speciale, avv. Maria Grazia Fini, con il potere di costituirsi in giudizio, giusto provvedimento in atti del giudice tutelare. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia perché proceda alle notifiche alle persone offese della richiesta di archiviazione.