Per la rinuncia alla prescrizione in sede di legittimità è necessaria una procura speciale ulteriore al difensore

Nell’ipotesi in cui la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, presentata con il ricorso per cassazione, sia stata avanzata dal difensore in presenza dell’imputato, tale rinuncia è inefficace se non giunge dal difensore dotato di una procura speciale ad hoc.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 8213/18, depositata il 20 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Bologna dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell’imputato in quanto il delitto contestato si era estinto per prescrizione. Avverso la sentenza della Corte distrettuale l’imputato ricorre per cassazione denunciando, tra i vari motivi di ricorso, l’omessa verifica da parte del Giudice circa la facoltà, per l’imputato, di avvalersi o meno della prescrizione, nonostante questi vi avesse rinunciato con il ricorso presentato. La rinuncia alla prescrizione. Il Supremo Collegio rileva che la rinuncia alla prescrizione veniva dichiarata, per la prima volta, con il ricorso per cassazione e che tale rinuncia va effettuata dall’imputato dopo che i termini massimi sono maturati, ma prima che si giunga alla sentenza che conclude il giudizio in corso, così che il giudice, ormai esclusa per espressa volontà dell’imputato l’applicazione della prima parte dell’art. 129, comma 1, c.p.p., possa pronunciarsi liberamente” sul merito della contestazione con affermazione di assoluzione o di condanna dell’imputato stesso . Ciò posto, all’imputato non veniva concessa la facoltà di rinuncia e veniva dichiarata l’assoluzione in appello per prescrizione del reato, de plano in limine litis . Tuttavia, la procura speciale rilasciata dall’imputato al difensore non può considerarsi valida rispetto allo specifico scopo di conferire il potere di rinunciare alla prescrizione del reato , risultando inefficace la rinuncia alla prescrizione proveniente dal difensore non munito di apposita procura speciale, ancorché la relativa dichiarazione sia stata avanzata alla presenza dell’imputato . La rinuncia alla prescrizione, proposta per la prima volta innanzi alla Suprema Corte, risulta dunque esercitabile dall’interessato personalmente o, al più, con il ministero di un procuratore speciale dotato di un mandato ad hoc , restando estranea alla sfera delle facoltà e dei diritti esercitabili dal difensore . La Corte pertanto dichiara il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 4 dicembre 2017 – 20 febbraio 2018, n. 8213 Presidente Settembre – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. Avverso la sentenza in data 26 gennaio 2017, pronunciata in camera di consiglio in assenza di contraddittorio e notificata all’imputata e al difensore in data 8 febbraio 2017 come da annotazione a margine del provvedimento impugnato , con la quale la Corte di appello di Bologna ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di F.I. perché il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 610 cod. pen. era estinto per prescrizione, maturata nelle date del 16 ottobre 2016 e del 5 dicembre 2016, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del difensore Avvocato Antonio Piccolo, con distinti atti di impugnazione, presentati rispettivamente il 296/17 Ric. in data 21 febbraio 2017 il n. 330/2017 il 24 febbraio 2017. 2. Con il primo atto deduce due motivi 2.1. il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 125, 129 e 192 cod.proc.pen., per avere dichiarato de plano l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione ancorché in grado di appello non trovi applicazione l’istituto della sentenza predibattimentale disciplinato dall’art. 469 cod. pen., che oltretutto prevede l’audizione delle parti finalizzata ad ottenerne il consenso e che, nel caso scrutinato, era imposta dalla necessità di verificare se l’imputata intendesse avvalersi della rinuncia alla prescrizione rinuncia della quale la ricorrente, a mezzo del difensore, faceva espressa dichiarazione in seno al ricorso 2.2. Il vizio di violazione di legge, In relazione all’art. 129 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per non avere il giudice distrettuale indicato le ragioni per le quali non risultava evidente l’innocenza dell’incolpata. 3. Con il secondo atto deduce quattro motivi 3.1. il primo motivo, nel denunciare il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 469, 598, 601 cod. proc. pen., reitera ed amplia le argomentazioni già sviluppate nell’atto proposto in data 21 febbraio 2017 3.2. il secondo motivo, nell’eccepire il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 125 e 129 cod. proc.pen, è riproduttivo del primo motivo dell’atto proposto in data 21 febbraio 2017 3.3. il terzo motivo lamenta il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 177, 178 e 179 cod. proc. pen., per essere la sentenza, con la quale la Corte di appello ha dichiarato de plano prima del dibattimento l’estinzione del reato, affetta da nullità assoluta di ordine generale, in quanto incidente sull’intervento e sull’assistenza dell’imputato 3.4. il quarto motivo, nel prospettare il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, reitera e sviluppa le deduzioni articolate con il secondo motivo del primo atto di impugnativa. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Va osservato che questa Corte, nella sua più autorevole espressione Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli , ha affermato che, se nel giudizio d’appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., poiché l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. Rv. 269809 , tuttavia, nell’ipotesi di sentenza di appello pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. Rv. 269810 . In effetti, dopo avere ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione , ossia di percezione ictu oculi , che a quello di apprezzamento e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento e che il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 , il Supremo Consesso, evocando la propria giurisprudenza, ha spiegato che la regressione del processo, violerebbe il principio della pregiudizialità e della immediatezza della stessa causa estintiva e darebbe spazio, in nome solo dell’ortodossia della forma, ad una inutile dilatazione dell’attività processuale, il cui epilogo non può che realisticamente portare alla stessa soluzione. Diversamente ragionando, inoltre, verrebbero vanificate le esigenze di giustizia e di celerità, nonché lo stesso favor rei, consentendosi che a carico di un cittadino persistano, oltre il necessario, conseguenze pregiudizievoli, quale certamente è la permanenza di un c.d. carico pendente” Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti D, Rv. 221403 . Deve, dunque, riconoscersi che i motivi di ricorso che invocano l’annullamento della sentenza impugnata deducendone la nullità per violazione del contraddittorio, alla stregua dei richiamati principi di diritto, sono manifestamente infondati, mentre quelli che denunciano il difetto di motivazione quanto all’indicazione delle ragioni di esclusione dell’evidenza dell’innocenza dell’imputata sono inammissibili, non essendo stati allegati gli specifici elementi dai quali l’insussistenza del fatto o la mancata commissione da parte dell’imputato o l’assenza di rilevanza penale sarebbero state immediatamente rappresentate. 2. Con riguardo alle questioni che si riferiscono alla rinuncia alla prescrizione, occorre rilevare che essa è stata dichiarata per la prima volta dall’imputata, per il tramite del proprio difensore, nel ricorso per cassazione. Invero, questa Corte ha affermato che la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione va effettuata dall’imputato dopo che i termini massimi sono maturati Sez. 1, n. 18391 del 13/03/2007, Cariglia, Rv. 236576 Sez. 5, n. 13300 del 20/10/1999, Araniti, Rv. 215560 , ma prima che si giunga alla sentenza che conclude il giudizio in corso, così che il giudice, ormai esclusa per espressa volontà dell’imputato l’applicazione della prima parte dell’art. 129, comma 1, cod.proc.pen., possa pronunciarsi liberamente sul merito della contestazione con affermazione di assoluzione o di condanna dell’imputato stesso Sez. 2, n. 12602 del 12/02/2015, Bertolotti e altri, Rv. 262810 . Tuttavia, nel caso che ci occupa, l’imputata è stata privata della possibilità di esprimere la suddetta sua volontà abdicativa diretta ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio finalizzata alla dimostrazione della sua innocenza, con conseguente assoluzione nel merito, poiché, in grado di appello, la prescrizione del reato è stata dichiarata de plano in limine litis. Tanto precisato, deve, tuttavia, rilevarsi che la procura speciale rilasciata dall’imputata al suo difensore non può considerarsi valida rispetto allo specifico scopo di conferire il potere di rinunciare alla prescrizione del reato. In tal senso si è affermato, da parte della giurisprudenza di questa Corte, che è inefficace la rinuncia alla prescrizione proveniente dal difensore non munito di apposita procura speciale, ancorché la relativa dichiarazione sia stata avanzata alla presenza dell’imputato Sez. 6, n. 12380 del 21/09/2004 - dep. 01/04/2005, Lucchesu ed altri, Rv. 231030 , quella di rinunciare agli effetti estintivi del reato per effetto della prescrizione essendo prerogativa che rientra nell’alveo dei diritti personalissimi , esercitabili dall’interessato personalmente o, al più, con il ministero di un procuratore speciale dotato di mandato ad hoc, restando estranea alla sfera delle facoltà e dei diritti esercitabili dal difensore, ai sensi dell’art. 99, comma 1, cod. proc. pen., in nome e per conto del suo assistito Sez. 1, n. 21666 del 14/12/2012, dep. 2013, Gattuso, Rv. 256076 Sez. 2, n. 23412 del 09/06/2005, Avallone, Rv. 231879 . Conclusione che, nel caso censito, risulta corroborata dall’ulteriore enunciazione di principio, racchiusa nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 43055 del 30/09/2010, Dalla Serra, Rv. 248379 - sia pure in riferimento a diversa fattispecie processuale -, secondo cui, poiché la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti , questa non si può desumere implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per cassazione . 3. Alla luce delle massime di orientamento evocate, deve, dunque, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.