Se l’imputato non è reperibile presso il domicilio eletto, l’atto va consegnato al difensore

Il postino suona due volte. Ma se l’elezione di domicilio risulta inidonea, l’atto deve essere notificato mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale.

Si può così riassumere il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7911/18, depositata il 19 febbraio. La vicenda. Il gestore di un locale da ballo veniva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 681 c.p. Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento in relazione al mancato ottenimento dell’autorizzazione di agli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S Avverso la condanna d’appello, l’imputato ricorre in Cassazione con articolato ricorso di cui risulta assorbente il primo motivo che lamenta la nullità assoluta dalla notifica del decreto di citazione in appello. Procedimento notificatorio. Dagli atti risulta infatti che la notifica del decreto di citazione in appello era stata effettuata al domicilio eletto dall’imputato presso la propria abitazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Dopo due infruttuosi tentativi di accesso, quest’ultimo aveva inviato lettera raccomandata immettendo avviso nella cassetta della posta dello stabile indicato in indirizzo, depositando presso l’ufficio comunale il plico che però non era stato ritirato entro il decimo giorno. Il giudice dell’appello aveva ritenuto regolare tale procedimento notificatorio posto che la nuova assenza al momento dell’intervento del portalettere può essere ritenuta una situazione equiparabile alla mancanza stabile anche se di natura temporanea dell’imputato dal domicilio eletto . Il ricorrente contesta proprio la legittimità di tale procedura per l’inidoneità di tale notifica a determinare la conoscibilità del procedimento. Notifica al difensore. Ripercorrendo l’evoluzione giurisprudenziale sulla questione, la Corte richiama la sentenza n. 28541/11 con cui le Sezioni Unite hanno affermato che l’impossibilità di procedere alla notifica nelle mani della persona designata quale domiciliatario, per il rifiuto di ricevere l’atto ovvero per il mancato reperimento del domiciliatario o dell’imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio o di altre persone idonee, integra l’ipotersi della impossibilità della notificazione ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., sicchè non consentito, in tali casi, procedere con le forme previste dall’art. 157, comma 8, c.p.p. . In altre parole, laddove sia impossibile la notificazione di un atto all’imputato presso il domicilio eletto per il mancato reperimento del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, la notifica deve essere eseguita mediante consegna al difensore con i relativi avvisi e non mediante deposito nella casa comunale, integrando tale ipotesi un caso di inidoneità dell’elezione di domicilio. Alla medesima conclusione occorre giungere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di riceve l’atto e, nel caso di dichiarazione di domicilio, nel caso in cui lì non sia reperito l’imputato né altre persone idonee a ricevere l’atto. In conclusione, la Corte, rilevando una nullità a regime intermedio, annulla la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 15 marzo 2017 – 19 febbraio 2018, n. 7911 Presidente Carcano – Relatore Tardio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 maggio 2016 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 10 novembre 2014 del Tribunale di Ragusa, che aveva dichiarato D.G. colpevole del reato di cui all’art. 681 cod. pen., in relazione all’art. 80 T.U.L.P.S., e lo aveva condannato, esclusa la contestata continuazione, alla pena di mesi uno di arresto e di Euro mille di ammenda, assolvendolo, invece, per insussistenza del fatto dal reato di cui all’art. 650 cod. pen 2. L’imputato era, all’epoca dei fatti, amministratore unico della In Disco s.r.l. , che gestiva il locale da ballo denominato omissis , sito in omissis . Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado, ripercorrendo gli esiti della istruttoria dibattimentale, consistita nella escussione dei testi indicati dal Pubblico Ministero, D.N.I. , D.M.R. e D.R.G. , che avevano riferito in ordine alle indagini svolte, e nell’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, si era organizzata il 19 febbraio 2012 una serata danzante in maschera alla quale aveva partecipato un elevato numero di persone. La società, tuttavia, non poteva organizzare simili eventi, poiché non era in possesso dell’autorizzazione di P.S. di cui agli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S., né era stato emesso parere positivo di agibilità da parte della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, né era stato rilasciato il nuovo certificato di prevenzione incendi dopo la scadenza da oltre un anno di quello precedente. 3. La Corte di appello, che illustrava le doglianze espresse dall’imputato con i motivi del gravame, riteneva che la sentenza non meritasse dette censure e andasse integralmente confermata, osservando che - la dedotta presentazione di una relazione tecnica di prevenzione incendi per la valutazione del progetto alla commissione del Comando provinciale dei Vigili del fuoco non era di per sé condizione sufficiente per svolgere l’attività contestata in mancanza della prescritta autorizzazione di P.S. - l’evento in corso il 19 febbraio 2012 era aperto al pubblico, avuto riguardo al numero elevato dei partecipanti, alla tipologia della serata e al luogo di svolgimento, mentre era irrilevante a non provata circostanza che all’evento avessero partecipato gli studenti del locale liceo classico - l’attività di discoteca pub svolta dalla società, come da certificazione camerale, lo svolgimento della serata danzante, confermato dai testi verbalizzanti che avevano riscontrato anche la presenza di un DJ, e l’omessa manifestazione da parte dell’imputato della volontà di limitare la propria attività a quella della somministrazione di bevande escludevano la fondatezza della chiesta riqualificazione del reato in quello previsto dall’art. 666 cod. pen. - la dedotta inerzia della pubblica amministrazione, a fronte degli adempimenti dedotti come espletati dall’imputato, non legittimava di per sé l’avvio di attività senza le necessarie autorizzazioni - non era integrato lo stato di necessità dall’avere agito per evitare il dissesto della società, sì come dedotto, avuto riguardo ai presupposti della invocata scriminante - il reato non poteva considerarsi di lieve tenuità, essendo le autorizzazioni prescritte a tutela della pubblica incolumità e conseguendo all’assenza dei provvedimenti necessari per l’apertura di un locale la messa in pericolo della vita degli utenti - il trattamento sanzionatorio andava confermato, mentre era concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto personale, l’imputato che ne chiede l’annullamento sulla base di otto motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 178, 179 e 161, comma 4, cod. proc. pen., violazione e/o erronea applicazione dell’art. 604 cod. pen. e nullità del giudizio e della sentenza di appello. Secondo il ricorrente, la notifica del decreto di citazione a giudizio di appello, in quanto afferisce alla sua omessa citazione, è viziata da nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., perché - la notifica del detto decreto per l’udienza del 17 marzo 2016 è stata effettuata presso la sua abitazione in Ragusa, dove ha eletto domicilio, ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen. - all’esito di due infruttuosi tentativi di accesso, l’ufficiale giudiziario, che non ha depositato l’atto presso la Casa comunale, ha inviato lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mettendo avviso nella cassetta dello stabile - è erroneo il ritenuto perfezionamento della notifica in data 8 febbraio 2016 per compiuta giacenza, in dipendenza dell’omesso ritiro del plico nel termine di dieci giorni dall’avviso, poiché alla impossibilità della notifica doveva conseguire l’applicazione della previsione normativa di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., secondo il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 28541 del 28 aprile 2011, e ritenuto applicabile dalla successiva giurisprudenza anche in caso di temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’assoluta mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, travisamento del fatto ed erronea applicazione dell’art. 681 cod. pen., con riferimento all’art. 80 T.U.L.P.S. e al primo motivo dell’atto di appello. Secondo il ricorrente, la Corte non ha considerato che l’autorizzazione di cui all’indicato art. 80 non era dovuta, costituendo la relazione tecnica allegata alla S.c.r.i., come da ricevuta di protocollo n. 10682 del 11 novembre 2011, titolo abilitativo all’attività ai fini antincendio, e avuto anche riguardo alla natura dell’evento limitato a una scolaresca. Né si è tenuto conto della mancanza di prova circa l’esatto numero degli avventori e del possesso da parte del locale di licenze di tipo A e B e della sua conseguente idoneità ad accogliere fino a duecento persone. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’assoluta mancanza e/o della illogicità, contraddittorietà e apparenza della motivazione, travisamento del fatto con riferimento al secondo motivo dell’atto di appello, erronea applicazione dell’art. 681 cod. pen. con riferimento all’art. 80 T.U.L.P.S., inosservanza dell’art. 666 cod. pen. con riferimento all’art. 68 T.U.L.P.S Secondo il ricorrente, la Corte non ha fornito una effettiva risposa alle censure di cui al secondo motivo di appello, con il quale egli aveva chiesto di essere assolto per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, previa sua riqualificazione nella fattispecie di cui all’art. 666 cod. pen Non trova, infatti, applicazione il ridetto art. 80 quando si svolgono trattenimenti musicali allestiti occasionalmente e temporaneamente in locali pubblici ove l’attività principale è la ristorazione e/o la somministrazione di bevande e lo spettacolo rappresenta solo un’attività complementare, e nella specie, essendo egli già autorizzato all’apertura al pubblico del locale per la somministrazione di cibo e bevande, l’evento contestato era consistito in un piccolo e occasionale trattenimento privo di valenza imprenditoriale e per il quale si erano pagati i diritti SIAE. 4.4. Con il quarto motivo sono denunciati travisamento del fatto, assoluta mancanza di motivazione con riferimento al terzo motivo dell’atto di appello e violazione dell’art. 27 Cost Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata, che doveva apprezzare in concreto l’elemento soggettivo del reato, è meramente apparente nell’affermazione che l’inerzia della pubblica amministrazione non legittima l’avvio di attività priva delle necessarie autorizzazioni, oltre a far conseguire una sorta di responsabilità oggettiva in contrasto con il principio costituzionale della personalità penale. 4.5. Con il quinto motivo sono denunciate manifesta illogicità, contraddittorietà e apparenza della motivazione e inosservanza e/o errata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen Secondo il ricorrente, la Corte di appello, omettendo di effettuare pertinente valutazione, ha introdotto un nuovo principio di diritto alla cui stregua la disciplina di cui alla indicata norma è inapplicabile a determinate tipologie di reati, e che non solo è illogico ma è in contrasto con i parametri fissati dalla indicata disposizione normativa e in contraddizione con la rilevata non reiterazione della condotta in punto di determinazione della pena. 4.6. Con il sesto motivo si denunciano difformità tra motivazione e dispositivo con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena, nullità della sentenza e violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. anche con riferimento all’art. 125 cod. proc. pen Secondo il ricorrente, la Corte di appello, che in motivazione ha ritenuto concedibile il beneficio della sospensione condizionale, ha omesso ogni pronuncia al riguardo nel dispositivo, senza che tale contrasto sia eliminabile con il ricorso alla procedura di correzione. 4.7. Il settimo motivo attiene alla dedotta apparenza della motivazione in merito al quinto motivo dell’atto di appello e alla inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. per avere la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado senza considerare gli elementi dedotti nel ricorso, riguardanti la lieve intensità dell’elemento soggettivo, la modesta dimensione criminosa del fatto, la sua episodicità, le sue concrete modalità e la risalenza dell’unico precedente penale. 4.8. Con l’ultimo motivo il ricorrente denuncia assoluta mancanza, illogicità e apparenza della motivazione, con riferimento al sesto motivo dell’atto di appello, non sussistendo una preclusione alla concessione del beneficio della non menzione con riferimento a determinate tipologie di reato ed essendo apodittica e stereotipata l’affermazione indimostrata che l’eventuale concessione non favorirebbe il processo di recupero morale e sociale. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, attesa la fondatezza del primo motivo, che di carattere procedurale ha valenza assorbente rispetto alle doglianze svolte in via subordinata con gli ulteriori motivi. 2. Si premette che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo, questa Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto dei relativi atti processuali Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 tra le successive, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568 . 2.1. Nel caso di specie risulta dagli atti che - con decreto del 19 gennaio 2016 è stata fissata l’udienza del 17 marzo 2016 per la trattazione del giudizio di appello, e si è disposto citarsi l’appellante elett.te domiciliato in omissis e darsene avviso al Pubblico Ministero e al difensore avv. Enrica Giummara del foro di Ragusa - la notifica di detto decreto è stata effettuata, ai sensi dell’art. 157 cd. proc. pen., al domicilio eletto dell’imputato presso la sua abitazione in omissis , a mezzo dell’Ufficiale giudiziario, che, dopo avere proceduto a due tentativi di accesso alle ore 16.20 del 21 gennaio 2016 e alle ore 8.20 dl 26 gennaio 2016 , ha inviato il 26 gennaio 2016 lettera raccomandata con avviso di ricevimento, immettendo per temporanea assenza del destinatario e mancanza delle persone abilitate . avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo , e depositando presso l’ufficio il plico, poi, non ritirato entro il termine del decimo giorno , come da attestazione in data 8 febbraio 2016 - all’udienza del 5 maggio 2016, a seguito di rinvio per esigenze di ufficio di quella del 17 marzo 2016, la Corte di appello, rigettando, nell’assenza dell’imputato, l’eccezione del difensore, ha ritenuto regolare la notifica per essere stato immesso l’avviso al domicilio eletto nella cassetta portalettere corrispondente al nome dell’imputato, la cui nuova assenza . al momento dell’intervento dei portalettere può essere ritenuta una situazione equiparabile alla mancanza stabile anche se di natura temporanea dell’imputato dal domicilio eletto . 2.2. La legittimità di tale procedura e dell’ordinanza del 5 maggio 2016 è contestata dal ricorrente, la cui eccezione in rito attiene, premesso il richiamo alle emergenze fattuali, alla inidoneità della indicata notifica a determinare la sua conoscibilità del decreto di citazione a giudizio di appello e quindi alla sua omessa citazione, a fronte della sua acclarata, perdurante e non meramente temporanea, assenza dal luogo di elezione rectius dichiarazione del domicilio e dell’omesso esperimento della notifica presso il difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen 3. I rilievi difensivi, congruenti con le ripercorse emergenze fattuali, sono corretti in diritto. 3.1. La questione posta risulta oggetto di divergenti orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo maggioritario orientamento, l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia secondo il ridetto art. 161, comma 4, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere a una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l’impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato, considerato l’onere incombente su quest’ultimo, una volta avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all’avvio della vicenda processuale tra le altre, Sez. 6, n. 42548 del 15/09/2016, Corradini, Rv. 268223 Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016, Pinto, Rv. 268158 Sez. 3, n. 21626 del 15 aprile 2015, Cetta, Rv. 263502 Sez. 5, n. 13051 del 19 dicembre 2013, Barra, Rv. 262540 Sez. 6, n. 42699 del 27 settembre 2011, Siragusa, Rv. 251367 , anche rimarcandosi che, in caso di impossibilità a eseguire la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, l’ufficiale giudiziario non ha alcun potere o dovere di procedere ad accertamenti volti a rintracciare il nuovo domicilio del destinatario, potendo, per contro, effettuare direttamente la notifica a mani del difensore tra le altre, Sez. 4, n. 36479 del 04/07/2014, Ebbole, Rv. 260126 Sez. 5, n. 49488 del 10/10/2013, Nicoletti, Rv. 257840 . Secondo un diverso orientamento, invece, ai fini della integrazione di una situazione di impossibilità della notifica, non è sufficiente la semplice attestazione dell’ufficiale giudiziario di non avere trovato l’imputato, ma occorre un quid pluris concretantesi in un accertamento che l’ufficiale giudiziario deve eseguire in loco e solo a seguito del quale, ove l’elezione di domicilio sia mancante o insufficiente o l’imputato risulti essersi trasferito altrove, è possibile attivare la procedura, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., di notifica presso il difensore tra le altre, Sez. 5, n. 35724 del 10/06/2015, L., Rv. 265872 Sez. 2, n. 48349 del 07/12/2011, Martini, Rv. 252059 Sez. 1, n. 36235 del 23/09/2010, Cannella, Rv. 248297 Sez. 4, n. 1167 del 24/10/2005, dep. 2006, Manna, Rv. 233172 , osservandosi a ragione, con richiamo al dato normativo, che la nozione di impossibilità della notifica, di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non può identificarsi in quella di irreperibilità, stante la complessa procedura richiesta per la constatazione di quest’ultima, e che il senso dell’espressione, non determinato nel primo periodo, deve essere definito alla luce dei due successivi periodi, facendosi riferimento o all’ipotesi in cui la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee secondo periodo , oppure all’ipotesi in cui l’imputato abbia mutato il proprio domicilio e non abbia comunicato detto mutamento pur non versando in condizione di caso fortuito o di forza maggiore terzo periodo in tal senso, in motivazione, Sez. 5, n. 35724 del 10/06/2015, L., citata Sez. 2, n. 48349 del 07/12/2011, Martini, citata . 3.2. La soluzione della questione nel senso del primo, qui riaffermato, orientamento è in linea con le argomentazioni espresse dalle Sezioni Unite Sez. U, n. 28541 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120 , che hanno rappresentato in motivazione alla fine del paragrafo 2 del considerato in diritto che la impossibilità di procedere alla notifica nelle mani della persona designata quale domiciliatario, per il rifiuto di ricevere l’atto ovvero per il mancato reperimento del domiciliatario o dell’imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio o di altre persone idonee, integra l’ipotesi della impossibilità della notificazione ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sicché non è consentito, in tali casi, procedere con le forme previste dall’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. . A tale conclusione, esplicitamente riferita anche al mancato reperimento del domiciliatario o dell’imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio o di altre persone idonee , le Sezioni Unite sono pervenute, nello sviluppo della decisione, movendo dal rilievo che l’art. 163 cod. proc. pen. secondo il quale per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 157, per la clausola di salvaguardia in esso contenuta, attiene alla individuazione dei soggetti potenziali consegnatari dell’atto e non al luogo o alle modalità della notificazione , e puntualizzando che . le modalità di esecuzione della notifica stabilite dall’art. 157, comma 8, cod. proc. relative al deposito presso la casa comunale , per il testuale riferimento della norma, sono consequenziali al verificarsi delle situazioni ipotizzate dal comma 7 del medesimo articolo mancanza, inidoneità, rifiuto di ricevere l’atto con conseguente obbligo di effettuare nuove ricerche dell’imputato situazioni di per sé preclusive della possibilità di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domiciliatario e idonee ad individuare l’ipotesi prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. . 3.3. Tanto risulta anche dal contenuto della massimazione ufficiale della indicata sentenza, alla cui stregua La notificazione di un atto all’imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l’assunzione di informazioni sul posto e presso l’ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale coni correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell’elezione di domicilio , con l’espressa nota aggiuntiva che La Corte ha precisato che allo stesso modo mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l’atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non sia reperito l’imputato né vi siano altre persone idonee a ricevere . 4. La nullità, che - alla stregua delle svolte considerazioni - si dichiara, della notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, rientrante nella sfera di operatività delle nullità a regime intermedio tra le altre, Sez. 6, n. 490 del 02/12/2016, dep. 2017, Mercuri, Rv. 268809 Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 Sez. 5, n. 2314 del 16/10/2015, dep. 2016, Moscatiello, Rv. 265710 , ritualmente dedotta dalla difesa prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado, rigettata con ordinanza del 5 maggio 2016 e devoluta a questa Corte, comporta la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata. 5. Gli svolti rilievi impongono, conclusivamente, l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti per nuovo giudizio ad altra sezione della stessa Corte di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.