Legittimo impedimento dell’avvocato per motivi di salute anche nel procedimento di esecuzione

Sulla scorta di un recente arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite, la Corte afferma la pacifica applicabilità del legittimo impedimento dell’avvocato per seri e comprovati motivi di salute nel giudizio camerale al quale egli abbia diritto di partecipare e, dunque, anche nel procedimento di esecuzione.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7960/18, depositata il 19 febbraio. Il caso. Il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava l’impugnazione della pronuncia con cui l’imputato era stato assolto dall’accusa di rapina aggravata per totale infermità di mente con applicazione della misura di sicurezza dell’OPG. In particolare, il Tribunale sottolineava gli esiti della perizia svolta sulle condizioni dell’istanza rigettando l’istanza difensiva di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore di fiducia comprovato dal certificato medico da cui risultava il rischio di aborto alla nona settimana di gravidanza , istituto ritenuto dal Tribunale non applicabile nei procedimenti di sorveglianza. L’imputato ricorre per la cassazione della sentenza dolendosi per la lesione del contraddittorio. Impedimento del difensore per motivi di salute. Il Collegio ricorda che il legittimo impedimento al compimento di specifiche attività processuali è integrato dal caso fortuito e dalla forza maggiore, quali principi generali dell’ordinamento. A tali ipotesi si aggiunge, nel processo penale, quella del legittimo impedimento in quanto tale , collegato cioè a ragioni di salute o al concomitante impegno professionale del difensore. Udienza camerale. Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di pronunciarsi sul tema, affermando – con la sentenza n. 41432/16 - che l’impedimento del difensore a comparire in udienza per serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, tempestivamente documentate e comunicate, non fa sorgere l’obbligo di nominare un sostituto processuale, dovendo il giudice accogliere l’istanza di rinvio dell’udienza, principio affermato nell’ambito del giudizio camerale di appello nel processo di primo grado celebrato con rito abbreviato . Sulla scorta di tale precedente, la Corte è andata oltre affermando che sia ormai principio acquisito che l’impedimento difensivo cagionato da serie ragioni di salute regolarmente e tempestivamente comunicate comporta, per il giudice dell’udienza camerale alla quale il difensore stesso abbia diritto di partecipare, l’obbligo del rinvio, anche in assenza di una possibile nomina di sostituto processuale ex art. 102 c.p.p, e la impossibilità di giudicare legittimamente in assenza del difensore e dunque anche nel procedimento di esecuzione di cui all’art. 666 c.p.p In conclusione, la Cassazione annulla l’ordinanza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di sorveglianza per l’ulteriore corso del procedimento.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 13 dicembre 2017 – 19 febbraio 2018, n. 7960 Presidente Carcano – Relatore Bonito Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 19 gennaio 2017 il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava l’appello proposto da G.A.A. avverso la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Bari il 5.11.2015 con la quale l’appellante era stato assolto da imputazioni di rapina aggravata per totale infermità di mente ed a suo carico disposta l’applicazione della misura di sicurezza dell’OPG Il tribunale motivava il provvedimento valorizzando gli esiti di rituale perizia sulle condizioni dell’istante e rilevando che non poteva essere accolta l’istanza difensiva di rinvio dell’udienza avanzata dal difensore di fiducia del G. dappoiché non rilevante, nei procedimenti di sorveglianza, il legittimo impedimento del difensore. 2. Impugna per cassazione l’ordinanza detta il G. , personalmente, denunciando, come primo motivo di impugnazione, per quanto di interesse, la violazione degli artt. 486 comma 5 e 680 comma 2 c.p.p., in quanto illegittimamente ritenuto non rilevante, ai fini della regolarità del contraddittorio necessario previsto dalle regole processuali nella circostanza data, il legittimo impedimento per motivi di salute del difensore di fiducia, puntualmente comprovato con certificazione medica minaccia di aborto alla nona settimana di gravidanza . 3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede, richiamando la recente pronuncia delle SS.UU. n. 41432 del 21/07/2016, Rv. 267748, ha concluso per la fondatezza della eccezione processuale, assorbente di ogni altro rilievo, e, conseguentemente, per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. 4. Il ricorso è fondato nel suo primo motivo di impugnazione, di rilievo processuale eppertanto assorbente delle residue doglianze di merito. 4.1 Come è noto, integrano legittimo impedimento al compimento di determinate attività processuali il caso fortuito e la forza maggiore. A tali due ipotesi, di natura generale nell’ambito della scienza giuridica e delle varie codificazioni, sostanziali e processuali, nel processo penale se ne aggiunge una terza, di contenuto generico e cioè il legittimo impedimento in quanto tale, di regola collegato alle ragioni di salute ma comprensivo di successiva tipizzazione concreta, come quella dell’impedimento determinatosi per un concomitante impegno professionale del difensore. La rilevanza dell’istituto si collega, come di agevole intuibilità, alla legittimità del processo e delle varie fasi procedimentali che concorrono a formarlo compiutamente, svolte, in concreto, nell’assenza dell’imputato e del suo difensore di fiducia, eppertanto al corretto rapporto tra le esigenze del contraddittorio, in particolare del diritto alla difesa della parte processuale, e della ragionevole durata del processo. La problematica giuridica appena indicata ha trovato diverse soluzioni legislative ed altrettante svariate soluzioni giurisprudenziali, perché di necessità considerate, da una parte, le varie ipotesi di legittimo impedimento, quali la forza maggiore, il caso fortuito, le ragioni di salute dell’imputato e del difensore, la concomitanza di diverso impegno professionale e, dall’altra, le varie fasi procedimentali udienza preliminare, dibattimento, procedimento in camera di consiglio in costanza di presenza necessaria o meno del difensore, procedimento di esecuzione e di sorveglianza, peraltro identificabili con l’istituto generale del procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 127 c.p.p. . 4.2 Di recente, in materia, le sezioni unite penali della Corte sono state chiamate a regolare un conflitto interpretativo venutosi a creare per una pronuncia, della sesta sezione penale, postasi in contrasto con un consolidato indirizzo di legittimità. Il caso riguardava il ricorso per cassazione proposto dall’imputato il quale si doleva, nell’ambito di un procedimento di appello celebrato in camera di consiglio a seguito di impugnativa di sentenza del GUP resa all’esito di giudizio abbreviato, della mancata considerazione, da parte della corte distrettuale, dell’impedimento alla difesa dell’avvocato di fiducia per serie ragioni di salute. Come è noto, il principio affermato in questa occasione con la sent. n. 41432 del 21/07/2016, Rv. 267747, si ribadisce, sovvertendo il precedente consolidato indirizzo ermeneutico, stabilisce che l’impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l’obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina. Fattispecie in cui la S. C. ha censurato il provvedimento con cui il giudice di merito ha rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza motivandola esclusivamente sulla mancata designazione, da parte del difensore impedito, del sostituto processuale , con l’ulteriore corollario, reso necessario dalla fattispecie venuta all’esame del supremo collegio, che tale principio di diritto trova applicazione anche nel giudizio camerale di appello di cui all’art. 599, co. 1, c.p.p. il quale, come è noto, rimanda alle forme disciplinate dall’art. 127 c.p.p., nelle quali la presenza del difensore è prevista come necessaria . Il principio massimato al riguardo è il seguente È rilevante nel giudizio camerale di appello conseguente a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato l’impedimento del difensore determinato da non prevedibili ragioni di salute . Appare utile richiamare, ancorché in sintesi, le ragioni del mutato indirizzo interpretativo l’effettività della difesa, che non può essere ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del diritto il quale, per mancanza di significativi rapporti con le parti o per il ridotto tempo a disposizione, non è in grado di padroneggiare adeguatamente il materiale di causa la ratio legis della modifica apportata nel 1999 all’art. 420 ter c.p.p., individuata nella volontà legislativa di assicurare, sia nel procedimento camerale che nella fase dibattimentale, l’effettività del contraddittorio ed il diritto di difesa dell’imputato coerente col novellato art. 111 Cost. la rilevanza costituzionale e la conformità ai principi della CEDU della necessità di rendere effettiva la difesa dell’imputato e la subvalenza, ad essa, delle esigenze di celerità e snellezza proprie del rito camerale. Ritiene pertanto la corte che le argomentazioni ed i principi sviluppati dal Supremo Collegio dettino un preciso indirizzo interpretativo di valenza generale, indirizzo secondo il quale deve ormai ritenersi principio processuale acquisito che l’impedimento difensivo cagionato da serie ragioni di salute regolarmente e tempestivamente comunicate comporta, per il giudice dell’udienza camerale alla quale il difensore stesso abbia diritto di partecipare, l’obbligo del rinvio, anche in assenza di una possibile nomina di sostituto processuale ex art. 102 c.p.p., e la impossibilità di giudicare legittimamente in assenza del difensore. È pur vero che la pronuncia delle ss.uu. fa riferimento alla sola udienza camerale di appello di cui all’art. 599, co. 1, c.p.p., ma alla conclusione accreditata il supremo collegio perviene attraverso la interpretazione dell’art. 127 c.p.p., eppertanto alla configurazione dell’istituto generale del procedimento in camera di consiglio, che al terzo comma contempla, come è noto, la presenza dei difensori, se compaiono , ed al quarto comma disciplina il legittimo impedimento del solo imputato che abbia chiesto di essere sentito. Secondo le sezioni unite la volontà del difensore di comparire merita piena tutela anche se non necessaria la sua presenza, in quanto espressione, la sua eventuale e volontaria assenza processuale, di una strategia difensiva ed il legittimo impedimento per motivi di salute vanificherebbe tale diritto per cause impreviste ed imprevedibili. 4.3 Il principio, in tal guisa delineato, e cioè la valenza processuale del legittimo impedimento dato da serie ragioni di salute anche nell’ambito dell’istituto generale del procedimento in camera di consiglio, trova quindi puntuale applicazione nel procedimento in executivis di cui all’art. 666 c.p.p., il quale, al comma 3, richiama l’udienza in camera di consiglio , ed in quello di sorveglianza di cui all’art. 678 c.p.p., il quale richiama in linea generale, al primo comma, il procedimento di cui all’art. 666 c.p.p 5. Alla stregua, pertanto, delle esposte ragioni di diritto l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio giacché pronunciata all’esito di procedimento radicalmente viziato nella formazione del contraddittorio processuale, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari per l’ulteriore corso.