Regolare la notifica eseguita presso il difensore d’ufficio del detenuto

Qualora l’imputato sia detenuto, le notificazioni di successivi decreti di citazione a giudizio, aventi ad oggetto addebiti diversi rispetto quelli per i quali è stata disposta la privazione della libertà, possono essere eseguite al domicilio eletto dal medesimo presso il difensore d’ufficio.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 7451/18, depositata il 15 febbraio. Il caso. Il ricorrente, proponendo ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, denuncia la nullità del processo di primo e secondo grado per omessa notifica degli atti processuali allo stesso. Il ricorrente risultava difatti detenuto per altra causa e tali atti venivano notificati al difensore d’ufficio con cui non aveva mai avuto alcun contatto. La nullità. Il Supremo Collegio osserva che la nullità assoluta ed insanabile della notificazione dei rispettivi decreti di citazione a giudizio, della cui omissione il ricorrente si duole, ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione di regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. . Ciò posto, risulta agli atti che le notificazioni assunte nulle dal ricorrente siano state eseguite al domicilio eletto dal medesimo presso il difensore d’ufficio. Pertanto, tale forma di notifica deve ritenersi regolare anche perché la previsione dell’art. 156 c.p.p. – per la quale le notificazioni all’imputato detenuto anche per causa diversa debbono essere eseguite nel luogo di detenzione – non contiene una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema di notificazioni, considerato che anche all’imputato detenuto è consentito avvalersi delle facoltà di eleggere domicilio a norma dell’art. 161 c.p.p. . La Corte dunque rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 18 gennaio – 15 febbraio 2018, n. 7451 Presidente Davigo – Relatore Di Pisa Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. K.D., restituito in termini giusta sentenza della Corte di Cassazione in data 09/05/2016 per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 19/01/2015 - pronunzia in forza della quale era stata confermato la sentenza del Tribunale di Milano in data 14/04/2014 che lo aveva condannato alla pena di giustizia per i reati di atti persecutori, lesioni e rapina - ha impugnato detta sentenza deducendo, con un unico motivo, nullità del processo di primo e di secondo grado per omessa notifica degli atti processuali ad esso ricorrente detenuto per altra causa. 1.1. Assume che tutti gli atti dei processi nonché le sentenze contumaciali erano stati notificati presso il difensore d’ ufficio, con il quale non aveva avuto alcun rapporto processuale e non già presso il luogo ove si trovava detenuto in violazione del disposto di cui all’art. 156 cod. proc. pen., circostanza che aveva determinato una nullità di ordine generale rilevabile in qualunque stato e grado del processo. 2. Il ricorso è infondato. Va osservato che il ricorrente assume nullità assoluta del processo di secondo grado nonché di quello di primo grado in ragione della mancata rituale notifica dei rispettivi decreti d citazione a giudizio. 2.1. In punto di diritto va premesso che, secondo la giurisprudenza dominante della Suprema Corte, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. e comunque la decadenza dalla possibilità di farla rilevare oltre i termini previsti dall’art. 180 Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539 Sez. 5, n. 8826 del 10/02/2005, Bozzetti, Rv. 231588 Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010, Rummo, Rv. 248401 da ultimo, Sez. U, n. 7697 del 24.11.2016, Rv. 269028 . La prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di notificazioni effettuate presso il domicilio eletto all’imputato detenuto, anche per altra causa ha, invero, reiteratamente richiamato il principio secondo cui la notifica all’imputato detenuto, anche per altra causa, che venga eseguita presso il domicilio eletto dal medesimo e non presso il luogo di detenzione è valida infatti il domicilio eletto, implicando l’indicazione, non solo del luogo in cui gli atti devono essere notificati ma anche della persona presso la quale la notifica deve essere eseguita, presuppone l’esistenza di un rapporto fiduciario tra domiciliatario e imputato, in forza del quale il primo s’impegna a ricevere gli atti riguardanti il secondo e a consegnarli al medesimo. L’elezione di domicilio, in sostanza, rappresenta la manifestazione di un potere di autonomia dell’imputato di stabilire il luogo e la persona presso cui intende che siano eseguite le notificazioni, con l’effetto che queste, cosi effettuate, offrono sufficiente garanzia in ordine alla conoscenza dei relativi atti da parte del destinatario, anche se detenuto, specie se non siano dedotte, come nel caso di specie, circostanze ostative a tale conoscenza. Sez. 6^, n. 43772 del 14/10/2014, Hassa, Rv. 260624 Sez. F, n. 31490 del 24/07/2012, Orlandelli, Rv. 253224 Sez. 6^, n. 1416 del 07/10/2010, dep. 2011, Chatir, Rv. 249191 Sez. 2^, n. 32588 del 03/06/2010, Dominghi, Rv. 247980 . 2.2. Nel caso in esame, è ammesso dallo stesso ricorrente che le notificazioni che si assumono nulle siano state regolarmente eseguite nel domicilio dal predetto eletto presso il difensore di ufficio e non risulta specificamente dedotto che l’autorità procedente fosse a conoscenza dello stato di detenzione dell’imputato. Tale forma di notifica deve ritenersi regolare anche perché la previsione di cui all’art. 156 c.p.p., - per la quale le notificazioni all’imputato detenuto anche per causa diversa debbono essere eseguite nel luogo di detenzione - non contiene una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema di notificazioni, considerato che anche all’imputato detenuto è consentito avvalersi della facoltà di eleggere domicilio a norma dell’art. 161 cod. proc. pen., Sez. 6^, n. 43772 del 14/10/2014, Nassa, Rv. 260624 Sez. 6^, n. 42306 del 07/10/2008, Pezzetta, Rv. 241877 . A tutto concedere trattasi di nullità relativa non tempestivamente eccepita che non può essere fatta valere in questa sede. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si deve disporre, in caso di diffusione del presente provvedimento, che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del minore a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge. Sentenza a motivazione semplificata.