Il giudice non può disporre l’archiviazione per particolare tenuità del fatto senza la richiesta del PM

L’art. 411, comma 1- bis , c.p.p. non consente al giudice di derogare all’iter procedimentale ivi descritto nel caso in cui, in presenza di una richiesta di archiviazione per altre ragioni, ravvisi la particolare tenuità del fatto.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6959/18, depositata il 13 febbraio. La vicenda. Il Tribunale di Massa dichiarava la non punibilità ex art. 131- bis c.p. di due indagate alle quali veniva contestato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, disponendo l’archiviazione del procedimento. La pronuncia viene impugnata in Cassazione dalle due indagate dolendosi per le motivazioni con cui era stata disposta l’archiviazione. Il PM aveva infatti presentato richiesta di archiviazione per inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio, mentre la decisione del giudice di disporre l’archiviazione si fondava sull’art. 131- bis , circostanza sulla quale non avevano potuto interloquire attraverso il sub procedimento di cui all’art. 411- bis c.p.p Archiviazione. Il Collegio richiama il principio secondo cui il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto è nullo se emesso in difetto della procedura di cui al comma 1- bis dell’art. 411 c.p.p Il Giudice avrebbe infatti dovuto restituire gli atti al PM e disporre con ordinanza che, entro i successivi 10 giorni, questi avrebbe dovuto formulare l’imputazione o, al contrario, presentare una nuova richiesta di archiviazione ex art. 411, comma 1- bis , c.p.p Solo dopo che tale richiesta sia stata portata a conoscenza delle parti, il contraddittorio potrà svolgersi integralmente all’udienza in camera di consiglio. Per questi motivi, la Corte annulla l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Massa per l’ulteriore corso del procedimento.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 gennaio – 13 febbraio 2018, n. 6959 Presidente Paoloni – Relatore Giordano Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. T.A.M. e T.S. , sottoposte ad indagini per il reato di cui all’art. 393 cod. pen., propongono ricorso per la cassazione dell’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa, ha dichiarato la non punibilità delle indagate ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. e, di conseguenza, disposto l’archiviazione del procedimento. 2. Le ricorrenti denunciano vizio di violazione di legge - in relazione agli artt. 131 bis cod. pen., 127, 411 bis cod. proc. pen. e 24 Cost. - poiché, a fronte della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, motivata dalla inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio, il giudice ha disposto l’archiviazione per la non punibilità delle indagate per la particolare tenuità del fatto, aspetto sul quale le indagate non erano state in condizione di interloquire attraverso il sub procedimento previsto dall’art. 411 bis cod. proc. pen., con conseguente violazione del diritto di difesa. Non può, in vero, costituire equipollente della richiesta in tal senso del pubblico ministero, prevista dalla richiamata disposizione, l’invito del giudice, nel corso dell’udienza camerale disposta a seguito di opposizione della persona offesa dal reato, di prendere in esame anche il tema della possibile archiviazione per particolare tenuità del fatto, invito che non soddisfa i requisiti di espressa e specifica motivazione della richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. che sola è in grado di garantire il diritto di difesa e la pienezza del contraddittorio, con conseguente nullità del provvedimento impugnato. 3. Con motivi nuovi depositati il 16 giugno 2017 - in vista della trattazione dell’udienza dinanzi alla Settima Sezione di questa Corte - le ricorrenti, richiamate le disposizioni innanzi indicate, hanno denunciato ulteriore vizio di violazione di legge, evidenziando che, in caso di dissenso del giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta di archiviazione, il giudicante non può disporre l’archiviazione del procedimento per ragioni diverse, così sostituendosi al pubblico ministero, ma deve restituire gli atti all’ufficio inquirente per le determinazioni del caso. 4. L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi, per ulteriore corso, al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa. 5. Il Collegio condivide il principio, affermato in altre pronunce di questa Corte, secondo il quale il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell’art. 411, comma 1, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l’osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017 - dep. 05/09/2017, Serra e altro, Rv. 271010 Sez. 5, n. 36857 del 07/07/2016, Ruggiero, Rv. 268323 . 6. Il d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, che ha introdotto l’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ha considerato l’ipotesi in cui sia il giudice a ritenere applicabile la causa di non punibilità, in presenza di una richiesta di archiviazione del pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato ciò significa che il giudice deve seguire lo schema procedimentale ordinario, restituendo gli atti al pubblico ministero e disponendo con ordinanza che, entro dieci giorni, questi formuli l’imputazione, salvo che non ritenga di presentare una nuova richiesta di archiviazione ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen 7.Avuto riguardo alle conseguenze, in campo processuale, dell’istituto, che innegabilmente presuppone un accertamento del fatto, delle sue modalità obiettive di realizzazione e delle sue conseguenze, parametri richiamati come indicatori al fine di qualificare la particolare tenuità dell’offesa, e che rappresenta Ì epilogo di un procedimento che, anche in caso di archiviazione, comporta conseguenze a carico dell’indagato - in virtù di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 28 del 2015 -, la sequenza procedimentale prevista in caso di richiesta del pubblico ministero di archiviazione per particolare tenuità del fatto, ai sensi del comma 1-bis del citato art. 411 cod. proc. pen., prevede apposita richiesta in tal senso del pubblico ministero, richiesta che deve essere portata a conoscenza delle parti sia dell’indagato sia della persona offesa, anche se quest’ultima non ne ha fatto, in precedenza, esplicita richiesta , in modo che, all’udienza in camera di consiglio, il contradditorio fra le parti si svolga proprio su tale questione. La disposizione in esame non contiene alcuna deroga al descritto iter procedimentale, per il caso in cui sia il giudice a ravvisare, in presenza di richiesta di archiviazione per ragioni diverse, la particolare tenuità del fatto e, quindi, non contempla il potere del giudice di pervenire a tale esito processuale, esito che, anche nel caso in cui il giudice abbia portato il tema della particolare tenuità del fatto all’attenzione delle parti, nell’udienza fissata a seguito di opposizione della persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato, integra una violazione del diritto al contraddittorio positivamente disciplinato attraverso la disposizione di cui all’art. 411, comma 1 bis cod. proc. pen P.Q.M. annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per l’ulteriore corso al Tribunale di Massa, ufficio del giudice per le indagini preliminari.