Errore materiale nel decreto penale di condanna e opposizione

La mancata indicazione di tutti gli elementi previsti dall’art. 461 c.p.p. per l’opposizione al decreto penale di condanna, a causa dell’indisponibilità degli stessi, non determina l’inammissibilità dell’opposizione posto che non si tratta di un atto a forma vincolata e che gli elementi richiesti dalla norma citata hanno carattere indicativo.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6982/18, depositata il 13 febbraio. La vicenda. Il Tribunale di Cremona rigettava l’istanza volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività di un provvedimento di condanna emesso dal GIP. L’istante allegava di aver ricevuto la notificazione del decreto penale di condanna nel quale era però espressamente riportata l’intestazione Sentenza di patteggiamento . Dopo aver chiesto la correzione dell’errore materiale riportato nell’intestazione, ma anche nel corpo del provvedimento in cui vi era il riferimento all’art. 444 c.p.p., egli era venuto a conoscenza dell’esecutività dello stesso. Avverso la decisione del Tribunale, il condannato ricorre in cassazione ribadendo l’impossibilità di proporre opposizione a causa dell’omessa indicazione degli estremi del provvedimento. Errore materiale e opposizione. La Corte esclude in primo luogo ogni dubbio sulla motivazione fornita dal Giudice di merito in ordine all’idoneità del contenuto dell’atto a rendere edotto il ricorrente della possibilità, oltre che delle modalità e dei termini, per proporre opposizione. Correttamente infatti il Tribunale ha affermato che il provvedimento rispettava tutti i requisiti del decreto di condanna di cui all’art. 460 c.p.p In riferimento all’impossibilità di proporre opposizione per la mancanza degli estremi del decreto oggetto della stessa, la Corte richiama il consolidato principio secondo cui la mancata indicazione di tutti gli elementi di cui all’art. 461 c.p.p., non determina l’inammissibilità dell’opposizione posto che non si tratta di un atto a forma vincolata e che gli elementi richiesti dalla norma citata hanno carattere indicativo ed equipollente. La ratio della disposizione è infatti quella di consentire la rapidità della procedura e della necessaria immediata identificazione del provvedimento opposto. Laddove dunque l’atto di opposizione è formulato in termini tali che non vi siano dubbi sul provvedimento impugnato, lo scopo voluto dalla norma è raggiunto . Tornando al caso di specie, gli elementi in possesso del ricorrente ben avrebbero consentito di proporre opposizione non precludendo la rituale e tempestiva opposizione. In conclusione la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 aprile 2017 – 13 febbraio 2018, numero 6982 Presidente Mazzei – Relatore Saraceno Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza deliberata e depositata in data 3 dicembre 2015, il Tribunale di Cremona rigettava l’istanza, formulata nell’interesse di B.M. , volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività del provvedimento di condanna numero 189 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona in data 16 marzo 2014 e la rimessione nel termine per proporre opposizione. 1.1 L’istante si legge nell’ordinanza aveva allegato di aver ricevuto in data 2.07.2014 la notificazione del decreto penale di condanna, espressamente qualificato nell’intestazione come sentenza di patteggiamento in data 4.07.2014 aveva chiesto correggersi l’errore materiale contenuto nell’intestazione e nel corpo del provvedimento lì dove si faceva espressa menzione del consenso delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. penumero successivamente era venuto a conoscenza che il provvedimento era divenuto esecutivo in data 23.5.2015 recte 23.5.2014 . 1.2. A ragione della decisione, il Tribunale osservava che, nonostante l’erronea indicazione contenuta nell’intestazione e il riferimento all’art. 444 cod. proc. penumero nella parte motiva, il contenuto del provvedimento era quello di un decreto penale di condanna come reso evidente dalla motivazione e dagli avvisi, tra cui quello di proporre opposizione entro 15 giorni dalla notificazione dell’atto esso era, inoltre, agevolmente identificabile, ai fini dell’opposizione ai sensi dell’art. 461 cod. proc. penumero , disponendo la parte del numero del registro generale delle notizie di reato e del registro dell’ufficio GIP. E, pertanto, l’assenza di reali dubbi sulla qualificazione del provvedimento come decreto penale di condanna escludeva che l’istante non fosse stato posto nelle condizioni di presentare rituale e tempestiva opposizione. 2. Ricorre per cassazione, personalmente, B.M. deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 461 e 670 cod. proc. penumero e vizio di motivazione. Dopo aver riassunto i termini della vicenda, ribadendo di non aver potuto presentare opposizione non disponendo degli estremi del decreto ed evidenziando di aver ricevuto in data 30.5.2015 nuova notifica del provvedimento emendato dalle erronee indicazioni, il ricorrente osserva che l’errore in cui era incorso il Tribunale era quello di non aver rilevato che il provvedimento de quo era divenuto definitivo in data 23.5.2014, prima della sua notifica al condannato e al difensore in data 2.7.2014, restando pertanto in tal modo preclusa ogni possibile e legittima opposizione allo stesso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Due sono le questioni proposte. 1. La prima questione sottoposta al giudice dell’esecuzione e da questi risolta in senso sfavorevole all’istante è se gli errori materiali presenti nel provvedimento di condanna abbiano, come si assume, determinato grave incertezza sulla natura del provvedimento e, di conseguenza, compromesso l’esercizio di difesa e se la mancata indicazione degli estremi del decreto, requisito richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 461 cod. proc. penumero , abbia di fatto impedito la proposizione dell’opposizione. 1.1 La risposta fornita nella decisione impugnata, come sopra sintetizzata, è immune da vizi logici e giuridici di sorta. Del resto della reale natura dell’atto non sembra abbia minimamente dubitato l’istante e, per esso, il proprio difensore che, già in data 4.7.2014, presentava richiesta di correzione dei refusi in esso presenti, primo tra tutti quello della erronea denominazione del decreto penale di condanna quale sentenza di patteggiamento. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha escluso che il contenuto del provvedimento fosse equivocabile, non mancando nessuno dei requisiti espressamente previsti dall’art. 460 cod. proc. penumero . 1.2 Quanto, poi, alla dedotta, e qui replicata, impossibilità di presentare un’opposizione, perché destinata alla sanzione dell’inammissibilità per difetto dell’indicazione degli estremi del decreto, è principio da tempo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la mancata indicazione, nell’atto di opposizione a decreto penale, di tutti gli elementi previsti dall’art. 461 cod. proc. penumero , non ne determina la inammissibilità, atteso che l’atto in questione non è a forma vincolata e gli elementi indicati nel citato art. 461 hanno carattere indicativo ed equipollente, nel senso che devono consentire globalmente o alternativamente l’individuazione certa del provvedimento impugnato la ratio della disposizione va individuata nella rapidità della procedura e nella connessa esigenza di identificare con immediatezza e certezza il provvedimento opposto pertanto, se l’atto di opposizione è formulato in termini tali che non vi siano dubbi sul provvedimento impugnato, lo scopo voluto dalla norma è raggiunto tra le molte, Sez. 5 numero 18855 del 29/01/2014, Ciccarelli, Rv. 262650 . Orbene, nel caso in esame, come correttamente rilevato nella decisione impugnata, l’atto era identificabile in modo certo senza possibilità di equivoco alcuno, disponendo l’opponente del numero del procedimento R.G. GIP 338/2013 e del registro al quale il numero faceva riferimento RGNR 2239/2012 , il numero e la data del provvedimento numero 189 del 16 marzo 2014 . Le indicazioni in possesso della parte, idonee ad assolvere l’esigenza di individuazione dell’atto, non precludevano affatto la presentazione di rituale e tempestiva opposizione nella cancelleria del giudice che l’aveva emesso. 2. Infondata è anche la seconda questione agitata nel ricorso, ossia l’impossibilità di presentare l’opposizione per essere il provvedimento divenuto definitivo prima della sua notifica al condannato e al difensore. L’art. 648 cod. proc. penumero , comma 3, dispone che il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’impugnazione, la legge attribuisce valore solo ed esclusivamente al verificarsi dell’evento indicato dall’art. 461 cod. proc. penumero , mentre nessuna incidenza spiega né potrebbe spiegare l’apposizione, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento soggetto ad impugnazione, dell’attestazione di passaggio in giudicato, costituendo tale attestazione unicamente un adempimento amministrativo di carattere interno, previsto a tutt’altri fini dall’art. 27 del D.M. 30 settembre 1989 numero 334, recante Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale . 2.1 Pertanto, destituita di giuridico fondamento è la tesi, secondo cui l’indicazione della data di irrevocabilità del decreto antecedente alla notificazione dello stesso avrebbe precluso la possibilità di proporre opposizione, con conseguente pregiudizio del ricorrente medesimo, nei confronti del quale dovrebbe quindi ora riconoscersi che il decreto non ha assunto carattere di irrevocabilità. Di converso, pacifica e incontestata essendo la mancata proposizione dell’opposizione nel termine di quindici giorni dalla regolare notifica del provvedimento in data 2.7.2014, l’irrevocabilità del decreto risulta intervenuta alla data del 18.7.2014, ben prima che il condannato venisse a conoscenza dell’erronea attestazione di irrevocabilità apposta dal funzionario di cancelleria che, peraltro, non aveva impedito la regolare notifica dell’atto per l’esperimento dell’impugnazione. 3. In conclusione, priva di pregio è sia la chiesta declaratoria di non esecutività del decreto, essendosi il titolo esecutivo legittimamente formato, sia la richiesta di rimessione nel termine per proporre opposizione, avendo avuto il ricorrente tempestiva conoscenza del provvedimento e avendo volontariamente rinunciato alla sua impugnazione, stante la natura pretestuosa e strumentale delle obiezioni sollevate e delle giustificazioni spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.